Imposte anticipate 2020: un caso pratico

Cristina Cherubini - Bilancio e principi contabili

Le imposte anticipate non solo altro che differenze tra il risultato derivante dal bilancio redatto secondo i principi civilistici da una società e il risultato rilevante ai fini fiscali, le quali determinano un importo soggetto a deducibilità futura, e quindi comportano una variazione in aumento rispetto a quanto prodotto a livello civilistico. Un caso pratico per comprendere pienamente del imposta anticipate 2020.

Imposte anticipate 2020: un caso pratico

La definizione delle imposte anticipate, a cura dell’OIC 25, è la seguente “le attività per imposte anticipate rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali”, esse sono difatti attinenti a differenze, assolutamente di tipo temporaneo, deducibili negli esercizi successivi.

Le imposte anticipate sono quindi tendenzialmente generate da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico.

Stiamo parlando, ad esempio, di costi la cui deducibilità fiscale è posticipata rispetto alla rilevazione contabile o componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico, come ad esempio, proventi la cui imponibilità è anticipata rispetto alla loro rilevazione contabile.

Nel proseguo andremo a descrivere alcuni esempi pratici, al fine di poter comprendere quando esse vengono generate.

Le imposte anticipate: qualche esempio pratico

Uno degli esempi più utilizzati al fine di far ben comprendere quale sia la logica di funzionamento di tali imposte differite passive, anche definite anticipate, riguarda il compenso degli amministratori.

Si ammetta che la società iscriva in bilancio un compenso per amministratori pari a 10.000,00 euro maturato durante l’esercizio 2019 e pagato il 13 gennaio 2020.

Dato che è possibile considerare fiscalmente deducile il compenso versato al massimo entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo, si verificherà in questo caso una differenza temporanea che vedrà:

  • da un punto di vista fiscale: il compenso degli amministratori deducibile nell’esercizio in cui è stato effettivamente corrisposto;
  • da un punto di vista civilistico: il compenso imputabile alla risultanza del bilancio dell’esercizio in esso è stato maturato.

Tale discordanza genera una variazione in aumento, denominata imposta anticipata.
Un altro esempio comune tratta della svalutazione dei crediti iscritti in bilancio. Prendiamo in considerazione l’impresa la quale ha iscritti in contabilità i seguenti dati:

  • crediti verso clienti per 50.000 euro;
  • fondo svalutazione crediti di 1.000 euro.

Tale azienda, a fronte delle opportune valutazioni, decide di svalutare a fine anno di ulteriori 1000 euro di tali crediti. Teniamo adesso conto che la svalutazione prevista da un punto di vista fiscale è di massimo lo 0,50 % del valore nominale dei crediti quindi in questo caso (50.000*0,50%= 250 euro).

La svalutazione quindi che intende fare la società risulta essere maggiore di 750 euro rispetto a quanto ammesso dalla disciplina fiscale, questo genera una variazione in aumento, un’imposta cioè anticipata.

  • da un punto di vista fiscale: è svalutabile una percentuale massima dello 0,5% del valore nominale dei crediti
  • da un punto di vista civilistico: la società a fronte delle analisi compiute ritiene congrua una svalutazione pari ad euro 1000.

Contabilmente si dovrà quindi iscrivere l’importo pari a 1.000 euro alla voce B.10.d del Conto economico mentre fiscalmente saranno deducibili solamente 250 euro. L’eccedenza tra i due valori pari a 750 euro genera una variazione in aumento, l’imposta anticipata, deducibile negli esercizi futuri.

Le imposte anticipate determinano un aumento temporaneo del reddito imponibile. Oltre agli esempi analizziamo ricordiamo le seguenti casistiche:

  • ammortamenti civilistici effettuati nell’esercizio per importi maggiori di quelli fiscalmente ammessi;
  • manutenzioni e riparazioni eccedenti i limiti fiscali;
  • spese di rappresentanza (per 1/3 eventualmente ripartiti ai fini fiscali).

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