Esenzione TASI e IMU: novità per immobili destinati alla vendita e società agricole

Rosy D’Elia - TASI

Esenzione TASI: dal 2022 per gli immobili destinati alla vendita dalle imprese costruttrici non si è tenuti al versamento dell'imposta. La novità contenuta nel Decreto Crescita, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019. Nel testo precisazioni anche sull'esenzione IMU per le società agricole.

Esenzione TASI e IMU: novità per immobili destinati alla vendita e società agricole

Esenzione TASI e IMU novità per gli immobili destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e per le società agricole. Il Decreto Crescita, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019, stabilisce che l’imposta per i servizi indivisibili non è dovuta per gli immobili dell’impresa costruttrice destinati alla vendita e precisa che anche le società agricole non sono tenute a versare l’IMU.

TASI e IMU sono legate a doppio filo e rappresentano un impegno fisso con il Fisco per tutti i contribuenti che sono titolari del diritto reale di un immobile.

Non mancano però per entrambe i casi di esenzione, a cui si aggiungono gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e le società agricole.

Esenzione TASI per immobili destinati alla vendita con le novità del Decreto Crescita

A partire dal 1° gennaio 2022, rientrano tra i casi di esenzione dal versamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che non cambia la destinazione dell’immobile e, in ogni caso, a patto che non siano locati. A stabilirlo è l’articolo 7-bis del Decreto Crescita, approvato in via definitiva il 27 giugno 2019.

Ad oggi, secondo le norme in vigore, questa tipologia di fabbricati rientra solo nei casi di esenzione IMU: l’impresa costruttrice è tenuta a versare la TASI con aliquota ridotta dell’1 per mille che i Comuni possono azzerare o aumentare fino ad un massimo del 2,5 per mille.

Con le nuove disposizioni di legge, dal 2022 gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita si aggiungono ai casi di esenzione TASI:

  • abitazione principale;
  • immobili di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
  • immobili classificati come alloggi sociali;
  • dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
  • proprietà delle forze armate senza essere però locati;
  • rifugi alpini non custoditi, punti d’appoggio e bivacchi;
  • terreni agricoli;
  • un unico immobile di proprietà di un cittadino italiano titolare di pensione residente all’estero e iscritto all’AIRE, a meno che l’immobile non sia stato dato in affitto o in comodato d’uso;
  • proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati.

Sebbene sia difficile stabilire con esattezza il costo in termini di minori entrate, il Decreto stima una perdita di gettito TASI pari a 15 milioni di euro su base annua.

Esenzione IMU per le società agricole: i chiarimenti nel Decreto Crescita

Anche per quanto riguarda i casi di esenzione IMU, il Decreto Crescita interviene con delle novità. Con l’articolo 16-ter Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole si specifica:

“1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

Si tratta di una precisazione che ha effetto retroattivo. Nelle note di lettura che approfondiscono punto per punto il testo del Decreto Crescita nella sua versione definitiva, si chiarisce che:

“Le società di persone, società cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
  • nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

Con l’articolo 16-ter del DL Crescita, si spazza via ogni dubbio e si conferma una posizione su cui già la giurisprudenza aveva dato una risposta affermativa: anche le società agricole non sono tenute al versamento dell’IMU, allo stesso modo degli imprenditori agricoli a titolo principale e dei coltivatori diretti.

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