Cos’è la ditta?

Gabriella Napolitano - Leggi e prassi

Cos'è la ditta? Di seguito l'analisi di definizione, funzione e caratteristiche della ditta individuale.

Cos'è la ditta?

Cos’è la ditta?

La ditta è uno dei segni distintivi dell’impresa e, come tale, serve ad individuare l’imprenditore e la sua attività in modo che essa sia facilmente riconoscibile ed identificabile sul mercato.

La ditta, in particolare, è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività ed è l’unico tra i segni distintivi dell’impresa ad essere obbligatorio.

Difatti, poiché le imprese operano per lo più in un regime di concorrenza, hanno interesse a differenziare la propria attività e i propri prodotti in modo da conquistare la fiducia dei consumatori e orientarne positivamente le scelte.

Allo stesso tempo, i consumatori hanno interesse ad essere correttamente informati su chi sia l’imprenditore e sulla qualità dei beni e dei servizi offerti.

Per tali scopi, le imprese possono avvalersi di altri segni distintivi (facoltativi): il marchio e l’insegna.

La differenza fra i segni distintivi citati sta nel fatto che il loro utilizzo permette di individuare l’impresa sotto diversi punti di vista.

L’individuazione infatti può riguardare:

  • l’impresa come tale, attraverso la ditta.
  • i prodotti della stessa, attraverso il marchio.
  • i locali nei quali si svolge l’attività produttiva, attraverso l’insegna.

La legge tutela tali segni distintivi riconoscendo all’imprenditore il diritto all’uso esclusivo degli stessi e, di conseguenza, la facoltà di impedirne ad altri l’utilizzo.

I principi che regolano la ditta: il carattere della verità

La legge prescrive che la ditta debba contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563 c.c.).

Un esempio di ditta potrebbe essere “Sartoria Mario Rossi”, o semplicemente “Ditta Rossi & figli”, “M.R. catering”, e così via.

Nella creazione della ditta l’imprenditore è libero di aggiungere nomi di fantasia o termini attinenti all’oggetto dell’attività ma è tenuto ad indicare, come minimo, il proprio cognome o la propria sigla, così da garantire ai consumatori la riconoscibilità giuridica dell’impresa cui indirizzano la propria domanda (principio di verità).

Tale caratteristica serve inoltre per permettere ai terzi, come i creditori, di giungere ad una rapida individuazione dell’impresa contro la quale agire per il soddisfacimento delle proprie pretese.

Il principio di verità subisce un’eccezione solo nel caso di ditta derivata: quando la ditta viene trasferita, a qualsiasi titolo, da un imprenditore ad un altro, il nuovo titolare può continuare ad utilizzare il nome precedente, senza necessità di integrarlo con il proprio cognome o la propria sigla.

I principi che regolano la ditta: il carattere della novità

Altro carattere tipico della ditta è quello della novità, in base al quale una ditta non può essere uguale o simile ad altre costituite precedentemente.

La novità, tuttavia, non è intesa in senso assoluto, ma in relazione ad imprese col medesimo oggetto e che operino nella stessa parte del territorio nazionale.

Il riferimento normativo è contenuto nell’art. 2564 del Codice Civile, in base al quale:

"Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla"

Dal principio di novità discende quindi l’obbligo di differenziazione a carico dell’imprenditore la cui impresa possa generare confusione con una ditta precedentemente impiegata da un altro imprenditore.

Per le imprese commerciali l’obbligo di integrazione e modificazione grava su chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore (art. 2564, 2° comma).

Cos’è la ditta: differenza con la ragione sociale e la denominazione sociale

La ditta è un carattere distintivo obbligatorio per le sole imprese individuali, ossia le imprese costituite da un solo imprenditore.

Ciò significa, come visto, che ogni imprenditore che eserciti individualmente un’attività, sia essa commerciale o agricola, è tenuto a scegliere un nome per la propria impresa, così come ogni persona fisica è tenuta ad avere un nome.

Le imprese collettive, ossia le società, non vengono individuate attraverso la ditta, bensì attraverso un proprio segno distintivo, che per le società di persone è detto ragione sociale, mentre per le società di capitali è definito denominazione sociale.

Un esempio di ragione sociale potrebbe essere “Terra snc di M. Rossi & C.”, che rappresenta, in sostanza, il nome di una società in nome collettivo.

In questo caso, oltre all’indicazione della forma giuridica (snc), la legge prescrive l’obbligo di indicare il nome di almeno uno dei soci (art. 2292 c.c.).

Un altro esempio potrà essere invece “Sole e luna s.p.a.” che costituisce la denominazione sociale di una società per azioni.

Il nome della società deve obbligatoriamente contenere l’indicazione della forma giuridica (s.p.a.), ma in questo caso non vi è l’obbligo di indicare il nome dei soci, per cui si potranno utilizzare anche esclusivamente nomi di fantasia.

Cos’è la ditta: il trasferimento della ditta e dell’azienda

A norma dell’art. 2656 c.c. la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.

Il trasferimento della ditta può avvenire a qualsiasi titolo (cessione, successione, ecc.) e comporta necessariamente il trasferimento dell’azienda nel suo complesso.

Viceversa, la cessione dell’azienda per atto tra vivi non produce l’automatico trasferimento anche della ditta, occorrendo a tale scopo il consenso dell’alienante, il quale, anche se non formalmente espresso, deve comunque risultare in modo non equivoco dal contesto dell’atto o da fatti concludenti.

Nella successione dell’azienda per causa di morte, invece, si avrà l’automatico trasferimento anche della ditta al successore, a meno che non vi sia una diversa disposizione testamentaria.

Cos’è la ditta: il diritto all’uso esclusivo del segno

Come visto, l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta (art. 2563, 1° comma, c.c.).

Ciò significa che colui che per primo ha fatto uso di una determinata ditta può impedire ad un altro imprenditore di utilizzare una ditta che sia uguale o simile alla propria.

Questa forma di tutela vale per tutti i segni distintivi dell’impresa (ditta, insegna, marchio) e la sua ratio è quella di assicurare il permanere di condizioni di lealtà nell’esercizio della concorrenza.

L’uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, così come le imitazioni servili dei prodotti di un concorrente, sono infatti considerati atti di concorrenza sleale, civilmente sanzionabili attraverso un provvedimento che ne inibisca la continuazione ovvero, nel caso di atti compiuti con dolo o colpa, attraverso la condanna dell’autore al risarcimento del danno.

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