CIG in deroga per crisi aziendali: requisiti e modalità di accesso alla proroga

Domenico Catalano - Leggi e prassi

CIG in deroga per crisi aziendali: nella circolare INPS n. 179 del 26 novembre le condizioni e i requisiti per fruire, in base alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2021, dell'integrazione salariale in favore delle aziende incardinate in unità di crisi del MISE e delle Regioni.

CIG in deroga per crisi aziendali: requisiti e modalità di accesso alla proroga

CIG in deroga nell’ambito di crisi aziendali: dall’INPS le indicazioni su come fruire della proroga 2021 disposta dall’ultima Legge di Bilancio.

Con la circolare numero 179 del 26 novembre l’INPS chiarisce le modalità con cui verrà erogato il trattamento concesso per un massimo di dodici mesi, e precisa quali sono le condizioni e la procedura per ottenere il pagamento.

Da una parte, infatti, c’è la verifica ad opera dell’Istituto delle risorse disponibili in base alla mole di richieste di integrazione salariale, dall’altra c’è il rispetto dei requisiti e il quadro degli adempimenti necessari in capo ai datori di lavoro.

Questi sono i due aspetti su cui il documento di prassi si sofferma riferite alla proroga della CIG in deroga prevista dalla Manovra 2021.

Questa misura, si ricorda, è stata disposta in attuazione dei piani di nuova industrializzazione relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.

CIG in deroga per crisi aziendali, proroga per il 2021: requisiti e modalità di accesso

La proroga per tutto il 2021 della cassa integrazione in deroga (CIG in deroga) autorizzata, nell’ambito di crisi aziendali, dalle Regioni e Province Autonome è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 286 a 288).

I periodi coperti, come richiamato nella circolare numero 179, non possono essere superiori a dodici mesi, devono decorrere dal 1° gennaio 2021 e possono essere anche non continuativi e successivi al 31 dicembre 2021.

Per ottenere il beneficio le aziende devono però rispettare i seguenti requisiti:

  • aver fruito già in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale;
  • non aver fatto ricorso alla CIG in deroga con causale Covid 19 in quanto l’ambito di applicazione è circoscritto alle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni;
  • aver sottoscritto specifico accordo presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni.

Al trattamento, tra l’altro, non si applica alcun requisito relativo all’anzianità lavorativa. Non è dovuto, poi, alcun contributo addizionale né si applica la riduzione in percentuale dell’importo erogato in caso di proroghe successive alla prima.

Si precisa, inoltre, che per tale prestazione è prevista solamente la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS nei confronti del lavoratore.

Trattandosi di CIG in deroga, quindi, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale all’INPS entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Istituto, quando successivo.

Nel caso non venga rispettato il termine dei sei mesi il pagamento della cassa integrazione rimane a carico del datore di lavoro.

CIG in deroga per crisi aziendali: la procedura di concessione

Così come ribadito dalla circolare numero 179 la misura è subordinata all’approvazione dell’INPS che dovrà verificare la capienza delle risorse disponibili.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che l’applicazione dei commi 286 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni/Province autonome e nei limiti delle somme ancora disponibili e, comunque, per un massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.

Si legge infatti nel documento di prassi.

In sostanza, l’Istituto dovrà verificare la copertura alla luce del numero delle richieste pervenute e, in caso di esito positivo e di successivo nulla osta, le Regioni potranno adottare entro il 31 dicembre 2021 il relativo decreto di concessione.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare le risorse inoltrando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto tutte le specifiche del decreto che intendono emanare. Nella richiesta dovranno essere incluse, quindi, tutte le informazioni necessarie, tra cui la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale e l’indicazione del datore di lavoro richiedenti.

Il controllo sulla copertura finanziaria sarà eseguito dall’INPS in base all’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste.

In caso di esito negativo, quando risulti superato il tetto complessivo delle risorse utilizzabili dalle varie Regioni/Province autonome, nel limite massimo di 10 milioni per l’anno 2021, l’Istituto non procederà al rilascio del via libera e non potrà essere emanato il decreto.

Viceversa, in caso di approvazione le Regioni potranno adottare, entro il 31 dicembre 2021, il decreto concessorio da trasmettere esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”) all’INPS.

Allo scopo, le Regioni/Province autonome dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale 33421 e, come data, la data convenzionale 30/12/2020.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda la testo integrale della circolare numero 179 del 2021.

INPS - circolare numero 179 del 26 novembre 2021
Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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