Decesso o cessata attività del professionista, quando è possibile chiudere la partita IVA

Chiusura partita IVA professionista per cessazione attività o decesso: quali regole occorre seguire per i compensi ancora da fatturare e incassare? Gli adempimenti fiscali vanno anche agli eredi?

Decesso o cessata attività del professionista, quando è possibile chiudere la partita IVA

Con la recente risposta ad interpello n. 118/2025 l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni sul corretto trattamento delle prestazioni professionali effettuate dal contribuente, poi deceduto, che vengono incassate dagli eredi.

Il caso sottoposto è quello di un erede che ha incassato il corrispettivo di una prestazione professionale resa dal de cuius a favore di una società che, nel frattempo, era fallita.

Tale erede, a fronte del pagamento delle somme, si vede richiedere emissione di fattura da parte del curatore, ma la partita IVA del professionista è già stata chiusa, addirittura prima dell’intervenuto decesso.

Ricapitoliamo pertanto le regole applicabili in tale quadro, fornendo altresì le indicazioni applicabili al diverso caso di adozione del regime forfettario.

Sul punto è necessario evidenziare che la questione qui in esame, afferente ad un contribuente in regime ordinario IVA, era già stata oggetto di indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate (cfr. risposta ad interpello 785/2021); in tale sede, l’Agenzia aveva precisato che l’imponibilità ai fini IVA sorge con l’esecuzione della prestazione; di conseguenza, se a suo tempo il professionista poi deceduto non aveva emesso parcella, tale obbligo si trasferisce in capo agli eredi.

Obblighi di fatturazione per gli eredi del contribuente deceduto
Interpello Agenzia delle Entrate numero 785/2021

Quanto sopra, sempre tenendo presente che per esecuzione non si deve intendere la materiale resa della prestazione, bensì l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Occorre quindi rifarsi all’articolo 6 del decreto IVA, D.P.R. 633/1972, che prevede che

le prestazioni di servizi si considerino effettuate all’atto dell’incasso del corrispettivo oppure, se antecedente, alla data di emissione della fattura

In ragione di quanto sopra (cfr. anche circolare ADE 11/E/2007, punto 7.1) di fatto l’attività del professionista non può cessare fintanto che tutte le operazioni non si siano esaurite, con ciò intendendo l’incasso, cui corrisponde emissione di fattura, oppure l’emissione anticipata della fattura stessa, seppure non sia ancora intervenuto il pagamento da parte del cliente.

Regime forfettario e fatturazione compensi de cuius
Circolare Agenzia delle Entrate numero 11/E del 2007

In sintesi, nel caso in cui l’attività del professionista cessi sotto il profilo operativo (anche a causa di decesso), la partita IVA deve essere mantenuta aperta fintanto che non vengano emesse tutte le fatture (risoluzione AdE 34/E/2019) e laddove, erroneamente, la posizione sia già stata chiusa, l’erede dovrà aprire una nuova partita IVA (interpello 163/E/2021).

La partita IVA deve essere mantenuta aperta fintanto che non vengano emesse tutte le fatture
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 34/2019

Se l’erede non procede in tal senso, allora il soggetto cui la prestazione deve essere fatturata (ovvero, nel nostro caso, la società fallita) dovrà procedere a regolarizzare l’operazione ex art. 6 comma 8 d.lgs. 471/1997, ovvero ponendo in essere la procedura che un tempo era l’emissione della cd. “autofattura denuncia”.

L’erede dovrà aprire una nuova partita IVA in caso di errata chiusura da parte del professionista titolare (de cuius)
Interpello Agenzia delle Entrate numero 163/2021

Tale procedura è stata integralmente rivista dal d.lgs. 87/2024 art. 2 c.1 lett. d) nr. 7, senza che, peraltro, vi sia più obbligo di versamento dell’IVA da parte del soggetto che pone in essere la regolarizzazione.

Il soggetto che non ha ricevuta regolare fattura, entro 90 giorni dal momento in cui tale fattura avrebbe dovuto essere emessa, deve procedere semplicemente a comunicare l’avvenuto, mediante trasmissione dello specifico file di fatturazione elettronica TD29, attivo dal 1° aprile 2025.

Solo in parte diverso è il caso del contribuente in regime forfettario.

In questo caso, ovviamente, non si pone alcuna problematica afferente all’IVA; tuttavia, occorre ricordare che i soggetti che adottano il regime di cui alla legge 190/2014 determinano il reddito per cassa; di conseguenza, anche per essi la cessazione della posizione non è possibile fintanto che tutte le prestazioni rese non siano state incassate.

Tuttavia, similarmente a quanto già sovra esposto, anticipare la fatturazione consente di evitare di mantenere la posizione aperta, a condizione che siano rispettate precise indicazioni sotto il profilo reddituale.

Con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio (cfr. circolare ADE 17/E/2012), anch’essi assoggettati al criterio di cassa, l’Agenzia aveva già avuto modo di chiarire che, in un’ottica di semplificazione, fosse consentito a questa tipologia di contribuenti di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria. Tali indicazioni sono poi state confermate anche per i forfettari, con Circolare 10/E/2016.

Regime forfettario e determinazione del reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria
Circolare Agenzia delle Entrate numero 17/E del 2012
Regime forfettario e determinazione del reddito per cassa
Circolare Agenzia delle Entrate numero 10/E del 2016

Anche i contribuenti in regime forfettario, quindi, in caso di cessazione dell’attività operativa, sono liberi di chiudere la partita IVA anche se non hanno ancora incassato tutti i crediti, a condizione che vengano emesse tutte le fatture e che il corrispettivo, anche se non incassato, venga imputato nell’ultimo quadro LM compilato a nome del contribuente

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