Cassa integrazione e nuovo lavoro, dalla comunicazione INPS alla cumulabilità: le regole

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione e nuovo lavoro, come funziona e quali sono gli obblighi da rispettare? Dalla comunicazione INPS alla cumulabilità, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento pubblicato il 26 aprile 2021 passa a rassegna le regole da seguire partendo dal riferimento normativo cardine, l'articolo 8 del Decreto Legislativo numero 148 del 2015.

Cassa integrazione e nuovo lavoro, dalla comunicazione INPS alla cumulabilità: le regole

Quali sono gli obblighi per il lavoratore in cassa integrazione che intraprende un nuovo lavoro autonomo o subordinato? E quali sono le possibili conseguenze?

Dalla comunicazione INPS alla cumulabilità delle somme percepite, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento pubblicato il 26 aprile 2021 approfondisce le regole da seguire partendo dal riferimento normativo cardine, l’articolo 8 del Decreto Legislativo numero 148 del 2015.

Il documento si sofferma in particolare su due aspetti chiave:

  • l’obbligo generalizzato di informare preventivamente la sede territoriale INPS. Nel caso in cui non venga inviata la comunicazione, infatti, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale;
  • per le giornate in cui si svolge attività di lavoro subordinato o autonomo non si ha diritto alle somme previste dalla CIG e bisogna distinguere i diversi livelli di cumulabilità tra l’attività lavorativa e l’integrazione salariale.

Cassa integrazione e nuovo lavoro: come funziona la comunicazione INPS

In caso di cassa integrazione e nuova attività lavorativa è sempre necessario informare l’INPS.

Ma, come sottolinea la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento pubblicato il 26 aprile 2021, le modalità in cui questo obbligo risulta assolto cambiano in base alla tipologia della prestazione svolta.

Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, i datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare l’avvio dei rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione.

Le comunicazioni sono gestite tramite il modello UNILAV e vengono acquisite nelle procedure INPS.

Nel testo si legge:

L’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro e inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL…”

In altre parole, il modello UNILAV assorbe gli altri obblighi comunicativi. E quindi dal punto di vista operativo nel caso di lavoro subordinato, intermittente, di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoratore non deve procedere con la comunicazione all’INPS. Mentre nel caso di lavoro autonomo con partita IVA è il dipendente in CIG che comunica la nuova attività all’INPS.

Nuova attività svoltaObbligo di comunicazione al datore di lavoroObbligo di comunicazione all’INPS
Lavoro subordinato part time a tempo determinato o indeterminato Obbligo assolto da UNILAV
Lavoro intermittente Obbligo assolto da UNILAV
Collaborazione coordinata e continuativa Obbligo assolto da UNILAV, esistono determinate eccezioni
Lavoro autonomo con partita IVA

Cassa integrazione e nuovo lavoro: come funziona la cumulabilità

L’approfondimento redatto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, inoltre, scioglie i dubbi che riguardano la cumulabilità tra cassa integrazione e nuova attività lavorativa.

Tre sono le possibilità:

  • totale cumulabilità;
  • parziale;
  • incompatibilità completa.

Non è alcun modo a rischio il trattamento di integrazione salariale quando il lavoro autonomo o subordinato che subentra si colloca in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno rispetto all’attività sospesa per cui si ha diritto alla CIG.

È il caso del lavoro part time o intermittente.

Una situazione totalmente opposta e, quindi, di incompatibilità totale si verifica con l’avvio di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno.

“il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi, (...) la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento”.

È questa la posizione della Corte Costituzionale riportata nell’approfondimento realizzato dai Consulenti del Lavoro.

Esiste, infine, una terza via: una cumulabilità parziale tra l’integrazione salariale e il reddito che deriva da una nuova attività.

Per le giornate in cui si svolge un nuovo lavoro non si ha diritto alle somme previste dalla CIG. È questo il presupposto di partenza e che, sul piano pratico, si traduce in una sospensione del trattamento in coincidenza delle giornate in cui viene svolta l’attività che subentra.

Ma, come si legge nel documento, “qualora il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività sia inferiore all’integrazione stessa avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito”.

La regola generale, poi, dal punto di vista operativo va declinata in base alla tipologia di contratto stipulato.

Tutti i dettagli nel testo integrale dell’approfondimento curato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e pubblicato il 26 aprile 2021.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Approfondimento del 26 aprile 2021
La gestione del lavoratore in CIG - Compatibilità tra integrazione salariale e nuova attività lavorativa.

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