Bonus imprese, restituzione in caso di omessi versamenti alla previdenza complementare

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Bonus imprese, accesso vietato per i datori di lavoro che non versano i contributi alla previdenza complementare. Si tratta di una violazione che può portare alla restituzione delle agevolazioni di cui si è beneficiato. A stabilirlo è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 1436 del 17 febbraio 2020.

Bonus imprese, restituzione in caso di omessi versamenti alla previdenza complementare

Bonus imprese, non ne hanno diritto i datori di lavoro che non versano i contributi alla previdenza complementare: la violazione può portare all’obbligo di restituzione dei benefici fruiti.

A stabilirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la nota 1436 del 17 febbraio 2020, indica anche le modalità con cui i lavoratori possono tutelarsi nel caso in cui l’azienda non rispetti gli accordi.

La previdenza complementare è privata e consente di integrare la pensione obbligatoria con versamenti volontari: nel sistema c’è un’ampia varietà di forme pensionistiche che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano grazie ai rendimenti ottenuti sui mercati finanziari.

Lo spunto per fare luce sugli omessi versamenti arriva dall’Ispettorato territoriale di Milano Lodi.

INL - Nota numero 1436 del 17 febbraio 2020
Richiesta di intervento concernenti omissione di versamenti ai fondi di previdenza complementare – parere

Bonus imprese, restituzione in caso di omessi versamenti alla previdenza complementare

Cosa accade se il datore di lavoro non versa i fondi dovuti alla previdenza complementare?

Innanzitutto l’INL nel parere numero 1436 del 17 febbraio 2020 chiarisce che ci si trova difronte a un inadempimento contrattuale.

L’istituzione delle forme pensionistiche complementari si realizza grazie a contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali, che in questo modo non vengono rispettati.

Nel testo si legge:

“L’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib. Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016)”.

L’inadempienza del datore di lavoro determina, inoltre, una violazione della legge numero 296 del 2006, in particolare l’articolo 1, comma 1175, che ha introdotto una precisa regola d’accesso ai bonus per le imprese e alle agevolazioni in generale: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)”.

Il documento chiarisce, infatti, che per la contribuzione complementare il datore di lavoro può beneficiare di una riduzione degli oneri contributivi a carico dell’azienda perché è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.

Se i contributi al fondo di previdenza complementare non vengono versati e si beneficia della riduzione dell’onere contributivo, allora è chiaro che la posizione del datore di lavoro non risulta in regola. E diventa, a questo punto, legittimo il recupero degli sgravi contributivi e dei bonus imprese di cui si è beneficiato senza averne diritto.

Restituzione bonus imprese e tutela del lavoratore in caso di omessi versamenti alla previdenza complementare

Il documento diffuso dall’INL, inoltre, sottolinea anche che il lavoratore può agire dinanzi al giudice civile per la tutela della posizione contrattuale nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti gli impegni presi.

Ma chiarisce un aspetto: il contributo integrativo a carico del datore di lavoro ha una natura esclusivamente previdenziale, è da escludere del tutto quella retributiva.

Deriva, infatti, da un rapporto contrattuale diverso da quello del rapporto di lavoro subordinato e la violazione vera e propria, nonostante danneggi anche il lavoratore, è nei confronti del Fondo.

L’INL riporta la decisione numero 4684 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 9 marzo 2015 che sottolinea:

“Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l’obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione”.

Resta il fatto che il lavoratore ha il diritto di pretendere che la contribuzione sia versata al soggetto indicato.

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