Autisti mezzi pubblici: istruzioni dell’INL sui tempi di guida e riposo

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Autisti mezzi pubblici: l'INL, con la nota numero 61 del 14 gennaio 2021, fornisce istruzioni sui tempi di guida, sulle interruzioni e sui riposi che devono essere rispettate dai conducenti che effettuano trasporto di persone.

Autisti mezzi pubblici: istruzioni dell'INL sui tempi di guida e riposo

Autisti mezzi pubblici: con la nota n. 61 del 14 gennaio 2021, l’INL fornisce le istruzioni relative alla disciplina applicabile ai tempi di guida, riposi e pause per i conducenti di automezzi di linea extraurbana che effettuano il trasporto di persone su strada.

Regolare le tempistiche dedicate alla guida, alle pause e ai riposi, infatti, serve soprattutto a scongiurare incidenti e, più in generale, a garantire la sicurezza di tutti.

L’Ispettorato, in questa nota, interpellato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta, ha chiarito in quali casi interviene la normativa nazionale (L. n. 138/1958) e quando, invece, la disciplina comunitaria (Regolamento CE n. 561/2006).

Il linea generale, il criterio di riferimento è individuato nella lunghezza delle tratte percorse: al di sotto dei 50 km si applica la legge nazionale, al di sopra quella europea.

Autisti mezzi pubblici: istruzioni dell’INL sulla disciplina applicabile ai tempi di guida e riposo

L’INL, nel proprio documento, a riposta della richiesta di parere, richiama la normativa esistente e ne illustra la portata.

INL - nota numero 61 del 14 gennaio 2021 su autisti mezzi pubblici orari lavoro e risposo
INL nota numero 61 del 14 gennaio 2021 su autisti mezzi pubblici e disciplina applicabile per orari di guida e riposi

Per chiarezza, si intende diritto al riposo giornaliero il diritto ad avere un totale di ore libere consecutive all’interno della giornata lavorativa.

Il diritto al riposo settimanale, invece, si riferisce al diritto ad avere intere giornate libere, 24 ore consecutive, tra una settimana lavorativa e l’altra.

Queste garanzie sono, in buona sostanza, sottoposte a regolamentazione demandate alla contrattazione collettiva e, in caso di mancanza, alla legislazione nazionale o comunitaria.

In materia di tempi di guida, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che il Regolamento CE n. 561/2006, all’art. 3, lett. a), esclude espressamente la propria applicazione ai trasporti stradali effettuati con veicoli di linea per trasporto di persone le cui singole tratte non superino i 50 Km.

Ciò significa che per le tratte più brevi di 50 km la normativa di riferimento è quella nazionale (L. n. 138/1958).

Nell’ipotesi in cui, con riferimento all’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, si susseguano più corse che singolarmente non risultano più lunghe di 50 km, anche se ripetute o effettuate su linee diverse, si applica esclusivamente la normativa nazionale.

Viceversa, quando anche solo una delle corse previste superi i 50 km interviene la normativa comunitaria con riguardo all’alternanza riposo/ guida giornaliera e settimanale.

Allo stesso modo, nel caso di percorso misto, ossia con più tratte anche ripetute o effettuate su linee diverse di cui almeno una sia superiore ai 50 Km, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dal Regolamento europeo.

Autisti mezzi pubblici: la disciplina europea e nazionale in tema di tempi di guida e riposi

Gli articoli del Regolamento 561/2006 che riguardano la questione sottoposta all’esame dell’ispettorato sono il 6, il 7 e l’8.

In linea generale, tali articoli prescrivono i limiti degli orari e e dei giorni adibiti alla guida - 9 ore al giorno, 56 a settimana e non più di 90 per due settimane consecutive - le pause - ogni 4 ore e mezza di guida 45 minuti di riposo - e le regole sulla trasformazione di riposi ridotti in riposi giornalieri.

Per un quadro completo di rimanda al testo integrale del Regolamento.

Unione Europea - Regolamento n. 561 del 2006 su normativa orari lavoro riposo degli autisti di mezzi pubblici
Regolamento europeo n. 561 del 2006 su disciplina orari lavoro e riposo dei conducenti di mezzi pubblici

Allo stesso modo, anche la Legge nazionale n. 138/1958, regola i tempi di alternanza guida/riposo per cui, per esempio, al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore a 5 ore e non è consentita la ripresa del servizio senza un intervallo di almeno un’ora.

E ancora, nel corso di un periodo di 24 ore l’autista deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore.

Anche in questo caso, per una consultazione approfondita, si rimanda al testo integrale della norma.

Legge n. 138 del 1958 su orari di lavoro di autisti mezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori
Legge 138 del 1958 - disciplina orari guida riposo degli autisti mezzi pubblici adibiti a traposto persone

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