L’assicurazione INAIL per i rider

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Le istruzioni INAIL per l’assicurazione di lavoratori e lavoratrici che svolgono attività tramite piattaforme digitali

L'assicurazione INAIL per i rider

Come funziona l’assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali per chi svolge attività lavorative attraverso piattaforme digitali come i rider?

L’Istituto fornisce le prime indicazioni per la corretta applicazione delle tutele e per il pagamento dei premi.

Tutto dipende in primo luogo dall’inquadramento contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici su piattaforma: lavoro subordinato, autonomo o rapporto di collaborazione.

L’inquadramento contrattuale per chi lavora tramite piattaforma digitali

Dall’INAIL sono arrivate le istruzioni per la corretta assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di rider e altri lavoratori e lavoratrici su piattaforma.

Nella circolare n. 40/2025, l’Istituto si sofferma sugli aspetti salienti della normativa in vigore e fornisce alcune precisazioni in merito ai profili assicurativi.

Per queste particolari categorie di lavoratori e lavoratrici, ricordiamo, sono state previste maggiori tutele dalla nuova direttiva comunitaria sul lavoro tramite piattaforma, che gli stati UE devono recepire entro il 2026.

Tale direttiva introduce una presunzione semplice di subordinazione nel caso ricorrano alcune specifiche condizioni, classificando di fatto lavoratori e lavoratrici su piattaforma come dipendenti il che consente di beneficiare dei diritti sociali e del lavoro spettanti.

Le prime indicazioni, in attesa dell’applicazione delle novità, sono arrivate dal Ministero del Lavoro che, nella circolare n. 9/2025 dello scorso aprile, ha riassunto i possibili inquadramenti contrattuali applicabili:

  • rapporto di lavoro subordinato (dipendente);
  • lavoro autonomo;
  • rapporti di collaborazione.

L’assicurazione INAIL per i rider

Per quanto riguarda l’INAIL, queste tre diverse possibilità implicano alcune differenze relativamente all’imponibile contributivo da considerare per il calcolo dei premi assicurativi, fermo restando che in tutti e tre i casi gli oneri per l’assicurazione sono a esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale.

L’assicurazione INAIL in caso di lavoro autonomo

Se il rapporto di lavoro è considerato autonomo, si applica l’articolo 47-septies del Dlgs n. 81/2015 per cui, ai fini dell’assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dalla normativa.

La retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

L’assicurazione INAIL in caso di collaborazione

Se il rapporto assume la forma di collaborazione organizzata dal committente (collaborazione etero-organizzata), si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato.

I premi assicurativi devono essere, pertanto, calcolati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.

Pertanto, spiega l’INAIL, in caso di applicazione dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 81/2015, i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della relativa voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal CCNL individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).

L’assicurazione INAIL in caso di subordinazione

La retribuzione imponibile per la generalità dei dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi).

Questa non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, rivalutati annualmente in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).

Per i dettagli si rinvia al testo integrale della circolare INAIL n. 40/2025.

INAIL - Circolare n. 40 del 4 luglio 2025
Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Profili assicurativi INAIL

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