Assegno FIS e fondi bilaterali 2021: novità per i requisiti solo in caso di nuova domanda

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Assegno FIS e fondi bilaterali 2021, per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid previsti dalla Legge di Bilancio la novità sul requisito occupazionale riguarda solo i datori di lavoro che presentano una nuova domanda. A chiarirlo è l'INPS con il messaggio numero 769 del 23 febbraio 2021.

Assegno FIS e fondi bilaterali 2021: novità per i requisiti solo in caso di nuova domanda

Tra le varie forme di tutela confermate dalla Legge di Bilancio 2021, è prevista anche la possibilità di richiedere gli assegni ordinari erogati dal Fondo di Integrazione Salariale, FIS, e dai Fondi di solidarietà bilaterali con causale Covid fino al 30 giugno 2021. Per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, però, le novità sul periodo in cui valutare il requisito occupazionale riguardano solo i datori di lavoro che presentano una nuova domanda.

Lo chiarisce l’INPS con il messaggio numero 769 del 23 febbraio 2021 che aggiunge nuovi dettagli alle indicazioni già fornite con la maxi circolare del 17 febbraio sull’accesso agli ammortizzatori sociali in base alle novità dell’ultima manovra approvata.

Assegno FIS e fondi bilaterali 2021: requisito occupazionale solo in caso di nuova domanda

La necessità di fare chiarezza nasce proprio da quanto indicato nella circolare numero 28 del 2021.

Per le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono il rispetto del requisito occupazionale, le regole di accesso all’assegno con causale Covid previsto dalla Legge di Bilancio richiamano la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del Decreto Cura Italia: l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti, e non 15 come previsto dalle regole ordinarie, nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Con il messaggio numero 769 del 23 febbraio 2021 l’INPS precisa:

“Al riguardo, si precisa che detta condizione - che si pone in regime di discontinuità con gli indirizzi già forniti dall’Istituto (cfr. il paragrafo 3, della circolare n. 84/2020) - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176”.

In altre parole la novità riguarda solo i datori di lavoro che hanno intenzione di accedere all’assegno FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali 2021 con causale Covid presentando una nuova domanda.

Assegno FIS e fondi bilaterali 2021: in quali casi non si applicano le novità sui requisiti

Diverso è il caso di coloro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario previsto da precedenti provvedimenti emergenziali, in particolare:

  • Decreto Agosto;
  • Decreto Ristori.

In questo caso rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza: per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

In conclusione, l’INPS specifica:

“Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale”.

INPS - Messaggio numero 769 del 23 febbraio 2021
Circolare n. 28 del 17 febbraio 2021. Criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. Precisazioni.

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