Accesso civico generalizzato, la trasparenza della PA ai tempi del Foia

Daniele Di Giovenale - Pubblica Amministrazione

L’accesso civico generalizzato è ormai legge da qualche mese. Cosa comporta il Foia italiano per la trasparenza delle PA?

Accesso civico generalizzato, la trasparenza della PA ai tempi del Foia

L’accesso civico generalizzato, nato nella tradizione anglosassone, permetterà ad ogni cittadino di ottenere ‘dati e documenti’ dalle pubbliche amministrazioni senza la necessità di dover esibire una motivazione o un interesse concreto per la loro acquisizione.

Il Foia italiano, entrato in vigore il 23 dicembre 2016, promette di rendere le pubbliche amministrazioni italiane più trasparenti. Introdotto con il decreto legislativo del 25 maggio 2016 n.97, è modellato sulla base del Freedom of Information Act statunitense del 1966: il FoIA, appunto. Con l’accesso generalizzato inoltre l’Italia si uniforma ai principi già sanciti dall’Unione Europea, tra cui dall’articolo 15 del TFUE.

Foia: che cos’è il nuovo accesso generalizzato?

Con l’accesso generalizzato è già possibile richiedere alle PA italiane documenti che possono mettere ogni cittadino nelle condizioni di gettare uno sguardo negli archivi delle amministrazioni italiane.

Gli scopi dichiarati per cui è stato introdotto sono principalmente due:

  • promuovere “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il presupposto è quindi che una maggiore trasparenza possa permettere una forma di verifica estesa e condivisa tra i cittadini ed ulteriore rispetto a quella già attuata da altri enti.
  • stimolare “la partecipazione al dibattito pubblico”. Più documenti infatti dovrebbero portare più temi e argomenti a disposizione dell’attenzione dell’opinione pubblica.

Non sono previsti costi rilevanti per il richiedente dato che l’esborso sarà uguale a quello del supporto materiale del documento; nel caso la comunicazione avvenga per vie digitali sarà gratuita.

La pubblica amministrazione non sarà in alcun modo tenuta a rielaborare i documenti oggetto di domanda d’accesso. L’unica operazione concessa è quella relativa all’oscuramento, anche parziale, o alla anonimizzazione di sezioni del documento.

Accesso civico generalizzato: le innovazioni della riforma

In sintesi, l’innovazione principale della legge è costituita dal fatto che ogni persona, anche non cittadino italiano o residente all’estero, potrà richiedere documenti in possesso delle PA senza fornire alcuna motivazione in proposito. Al contrario le pubbliche amministrazioni hanno ora il dovere di dare spiegazione dell’eventuale rifiuto dell’istanza di accesso.

Precedentemente all’entrata in vigore del Foia italiano gli strumenti di trasparenza che potevano permettere di sbirciare tra le informazioni delle PA erano due:

  1. Accesso documentale (L. 241/1990), che permette di acquisire documenti solo se titolari di una situazione giuridica qualificata. Il privato che ne faceva domanda deve infatti esibire un “interesse diretto, concreto e attuale” nei confronti dei dati richiesti.
  2. Accesso civico (D. Lgs. 33/2013), che però garantisce la pubblicazione di quei documenti che la PA avrebbe già dovuto rendere noti. Per questo l’accesso civico ’semplice’ permette di acquisire documenti che in realtà sarebbero dovuti già essere di pubblico dominio.

Rispetto all’accesso documentale, quello generalizzato si configura come una forma di trasparenza praticamente universale ma meno capace di penetrare negli archivi delle pubbliche amministrazioni.

Accesso generalizzato: i limiti all’accoglimento dell’istanza

Nonostante la quantità di documenti che potrebbero essere richiesti alle pubbliche amministrazioni impugnando l’accesso generalizzato, esistono in ogni caso dei limiti riguardo il contenuto delle informazioni che possono essere diffuse. Le Linee guida emanate dall’Anac a dicembre 2017 hanno fornito uno strumento di lettura essenziale per circoscrivere l’estensione dei contenuti di cui si può fare richiesta.

Il Foia potrà quindi subire delle restrizioni, seguendo la pronuncia dell’Anac, a causa di due tipologie di eccezioni alla domanda d’accesso:

  • assoluta: è posti a tutela di interessi primari e ha un carattere tassativo. In questa categoria troviamo, tra gli altri, il segreto di Stato e militare, segreto scientifico, industriale e bancario ma anche quelli relativi alla corrispondenza, allo stato di salute, alla vita sessuale.
  • relativa o qualificata: permettono una valutazione caso per caso. Le PA dovranno cercare di bilanciare il principio della trasparenza con gli altri eventuali interessi chiamati in causa. Questa tipologia di eccezioni coinvolge interessi privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) e pubblici (sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali; stabilità dello Stato; conduzione di indagini e attività ispettive).

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network