Pensioni fino a 1.000 euro: dall’INPS i chiarimenti sul nuovo limite di impignorabilità

Francesco Rodorigo - Pensioni

Con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 l'INPS fornisce chiarimenti in merito al nuovo limite di impignorabilità delle pensioni. Si tratta della soglia stabilita dal decreto aiuti bis, per cui i trattamenti fino a 1.000 euro mensili non possono essere pignorati

Pensioni fino a 1.000 euro: dall'INPS i chiarimenti sul nuovo limite di impignorabilità

Le pensioni possono essere pignorate entro il nuovo limite fissato dal Decreto Aiuti bis, che corrisponde al doppio della misura massima dell’assegno sociale, con un limite minimo di 1.000 euro.

L’INPS ha fornito tutte le indicazioni a riguardo nella circolare n. 38, pubblicata il 3 aprile 2023.

Il nuovo limite decorre dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti, ovvero quelli per cui non è ancora stata notificata all’INPS l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

Pensioni fino a 1.000 euro: dall’INPS i chiarimenti sul nuovo limite di impignorabilità

L’INPS tramite la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda il nuovo limite di impignorabilità delle pensioni.

Si tratta della nuova soglia introdotta dal Decreto Aiuti bis, che ha innalzato l’importo del cosiddetto minimo vitale, sotto la quale non è possibile procedere al pignoramento.

Il provvedimento è stato inserito durante la fase di conversione in legge del Decreto Aiuti bis (art. 21 bis del DL n. 115/2022) e interviene sul comma 7 dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

Nello specifico, stabilisce che:

“le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Il precedente limite di impignorabilità, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera l), del DL n. 83/2015, corrispondeva alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Con le novità introdotte dal Decreto Aiuti bis, invece, tale limite è stato rivisto e corrisponde al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, che per il 2023 è fissata a 503,27 euro, mentre per il 2022 era di 469,03 euro.

Pertanto, il limite di impignorabilità è di 1.006,5 euro per il 2023 e di 938,06 euro per il 2022.

Inoltre, la nuova normativa ha introdotto anche un limite minimo, sotto il quale non si può scendere, pari a 1.000 euro.

Ad ogni modo restano pienamente applicabili gli altri commi dell’articolo 545 del c.p.c, che non sono stati modificati.

Limite di impignorabilità pensioni: decorrenza e applicazione ai procedimenti pendenti

Nella circolare n. 38, l’INPS si sofferma anche sulla decorrenza del nuovo limite di impignorabilità delle pensioni, il quale ha efficacia sui procedimenti esecutivi pendenti a partire dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti bis.

Si tratta dei procedimenti esecutivi che vengono notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. e per i quali non è ancora stata notificata all’INPS l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

L’Istituto sottolinea come la data di notifica dell’atto di pignoramento (art. 543 del c.p.c.) non ha rilevanza ai fini dell’applicabilità della nuova norma.

“Dunque, la novella normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Istituto è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese.”

Pertanto, la notifica dell’ordinanza di assegnazione precedente al 22 settembre 2022 si configura come atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche se il provvedimento giudiziario è rimasto in attesa di esecuzione al tale data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

Infine, per quanto riguarda l’applicazione della norma, le strutture territoriali INPS dovranno provvedere alla verifica degli importi accantonati, in conformità al nuovo limite, a partire dalla rata di pensione relativa alla mensilità di ottobre 2022.

Pertanto, gli importi accantonati saranno distinti in base all’arco temporale in cui si collocano:

  • gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino alla rata di pensione di settembre 2022 (prima dell’entrata in vigore delle novità) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione;
  • gli importi accantonati dalla rata di pensione di ottobre 2022 saranno rimodulati o azzerati, e il pensionato debitore rimborsato di quanto trattenuto in eccesso.

I rimborsi saranno effettuati con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati. Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 38/2023.

INPS - Circolare n. 38 del 3 aprile 2023
Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c.

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