Contratti a termine: causali flessibili anche per il 2026

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Ufficiale la nuova proroga per la stipula di contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi con causali meno rigide. Il decreto Economia convertito in legge estende il termine di un anno

Contratti a termine: causali flessibili anche per il 2026

La proroga della scadenza per stipulare contratti a termine con causali meno rigide è ufficiale.

La legge di conversione del decreto Economia, approvata definitivamente anche dalla Camera, estende per un altro anno la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi indicando causali più flessibili.

Si confermano, dunque, fino al 2026 le novità introdotte nel 2024 e previste fino alla fine dell’anno in corso.

Anche per il prossimo anno, i contratti a tempo determinato potranno essere sottoscritti per una durata superiore ai 12 mesi, ma non superiore a 2 anni, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Contratti a termine: causali flessibili anche per il 2026

Dalla conversione in legge del DL Economia sono in arrivo anche importanti novità in materia di lavoro e occupazione, in particolare per quanto riguarda i contratti a tempo determinato.

Dopo l’approvazione da parte del Senato, il testo ha ricevuto oggi, 6 agosto, anche l’approvazione da parte dell’Aula della Camera. Si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uno degli emendamenti inseriti durante l’iter parlamentare ha previsto, infatti, una nuova proroga per la stipula di contratti a termine con causali meno rigide. Come previsto dal nuovo comma 6-bis dell’articolo 14:

“6-bis. All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.”

La scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2025 passa dunque al 31 dicembre del 2026. In sintesi, anche per tutto il prossimo anno, sarà possibile stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi (ma comunque nel limite di 2 anni) per esigenze specifiche.

Si tratta, ricordiamo della disposizione in vigore dal 2023, introdotta per la prima volta dal decreto Lavoro (art. 24 del DL n. 48/2023), e poi estesa di anno in anno dagli ultimi due decreti Milleproroghe.

Con l’intervento previsto dal DL Economia convertito in legge, come detto, il termine passerà al 31 dicembre 2026.

Contratti a termine oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva

Quali sono le causali flessibili oggetto di proroga?

Si tratta, come anticipato, della previsione introdotta dal decreto Lavoro de 2023 che, con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità e sopperire alle necessità occupazionali del mercato del lavoro, ha eliminato alcune delle limitazioni introdotte nel 2018 dal Decreto Dignità per lasciare spazio a nuove causali per il superamento del limite di 12 mesi del contratto a termine.

I contratti a tempo determinato, dunque, possono avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non superiore a 2 anni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Ad essere interessato dalla modifica è proprio il termine del 31 dicembre 2025, che viene esteso di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2026.

Come previsto dalla normativa, il contratto di lavoro subordinato a termine può prevedere un cosiddetto periodo acausale di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere anche una durata maggiore (comunque non oltre i 24 mesi, oltre i quali scatta l’assunzione a tempo indeterminato) ma solamente in presenza di una delle causali indicate.

Stando alla nuova disposizione, pertanto, anche per tutto il 2026 sarà possibile stipulare contratti a termine per più di un anno anche se le parti individuano, in assenza di previsioni nei CCNL, specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva per motivare l’estensione.

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