Auto aziendali: dall’Agenza delle Entrate le istruzioni sui fringe benefit

Francesco Rodorigo - Imposte

Pronte le istruzioni delle Entrate sulla tassazione dei fringe benefit per auto aziendali

Auto aziendali: dall'Agenza delle Entrate le istruzioni sui fringe benefit

Da gennaio è in vigore la nuova disciplina in materia di fringe benefit per le auto aziendali.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare con le istruzioni operative, nella quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle novità e sul regime transitorio.

Dal 1° luglio 2025, infatti, è arrivato lo stop alle deroghe ed è pienamente in vigore la nuova tassazione più gravosa prevista dalla Legge di Bilancio.

Ecco come funzionano le nuove regole.

Auto aziendali: dall’Agenza delle Entrate le istruzioni sui fringe benefit

Dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e in vigore dal 1° gennaio 2025, arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione della nuova disciplina per i veicoli aziendali concessi come fringe benefit ai dipendenti.

Come noto, da quest’anno è in vigore una nuova disciplina fiscale, più restrittiva, per i mezzi ordinati e consegnati a partire dal 1° gennaio.

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, con il Decreto Bollette è stata prevista la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali. Nello specifico, per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati fino al 30 giugno 2025.

Nella circolare n. 10 del 3 luglio 2025, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di auto, motocicli e ciclomotori alla luce delle novità, chiarendo il funzionamento del periodo transitorio.

La tassazione in vigore fino al 31 dicembre 2024

Per le auto immatricolate e assegnate ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 non cambia nulla: le vecchie regole (previste all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR) valgono fino alla naturale scadenza dei contratti.

I fringe benefit per l’uso promiscuo degli autoveicoli motocicli e ciclomotori, di nuova immatricolazione, pertanto, si quantificano nella misura del 25 per cento dell’importo che corrisponde alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, sulla base dei costi chilometrici calcolati nelle tabelle ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Sono previsti valori percentuali più elevati per i veicoli caratterizzati con una maggiore emissione di anidride carbonica.

La nuova tassazione in vigore dal 1° gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025, come anticipato, ha introdotto una disciplina più restrittiva che si applica ai veicoli ordinati e concessi ai dipendenti a partire dal 1° gennaio.

Nello specifico, la Manovra ha previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, che si differenziano in base all’impatto ambientale del mezzo.

Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile è calcolato applicando il 50 per cento del costo chilometrico annuo (definito in base alle citate tabelle ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Le modifiche sono sintetizzate all’interno della tabella riassuntiva.

Tipologia di veicolo Percentuale dell’importo per la tassazione
Auto diesel e benzina 50 per cento
Auto elettriche ibride plug in 20 per cento
Auto totalmente elettriche 10 per cento

Si considera, come di consueto, una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Rispetto alle regole in vigore nel 2024, nella maggior parte dei casi sale la tassazione per auto a benzina e gasolio, mentre scende per le ibride plug in e elettriche.

Le novità interessano gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, non deve essere considerata la data dell’ordine ma la data del contratto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

La disciplina transitoria per il primo semestre 2025

Con l’obiettivo di consentire una graduale applicazione delle novità è stata prevista la possibilità di applicare le vecchie regole per la determinazione dei fringe benefit anche nel primo semestre 2025.

L’intervento previsto dal decreto Bollette (n. 19/2025) ha reso valido il vecchio sistema di tassazione anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

L’AdE chiarisce come il momento da considerare per individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” è quello della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit.

Questo perché la concessione del veicolo non è un atto unilaterale da parte del datore di lavoro in quanto è necessaria anche l’accettazione da parte del dipendente, la quale si avviene sia attraverso la firma (di entrambe le parti) dell’atto di assegnazione del fringe benefit sia con l’assegnazione del veicolo.

Quanto ai veicoli “di nuova immatricolazione”, l’Agenzia considera tali quelli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025.

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli che sono stati immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.

Ad ogni modo, precisa l’Agenzia nella circolare, nel caso in cui il veicolo ordinato entro la fine del 2024 e consegnato nel primo semestre del 2025 rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano delle nuove percentuali più favorevoli (10 per cento per quelli elettrici e 20 per cento per gli ibridi plug-in), è comunque possibile applicare il nuovo sistema più vantaggioso.

Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle istruzioni nel caso di proroga del contratto di assegnazione e nel caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente.

Nell’ipotesi di proroga, spiega l’AdE, si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario. Tale disciplina si applica fino alla scadenza della proroga, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa.

Al contrario, in caso di assegnazione del veicolo a un altro dipendente, tramite la stipula di un nuovo contratto, si applica la disciplina fiscale vigente al momento della riassegnazione del mezzo.

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 10 del 3 luglio 2025
Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio

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