Precompilata, donazioni alle Onlus: opposizione fino al 20 marzo

Rosy D’Elia - Dichiarazione dei redditi

Precompilata, donazioni alle Onlus: fino al 20 marzo per opporsi. Mentre la possibilità per richiedere che non siano utilizzati i dati relativi alle spese sanitarie, universitarie e per gli asili nido è scaduta il 28 febbraio.

Precompilata, donazioni alle Onlus: opposizione fino al 20 marzo

Precompilata, donazioni alle Onlus: c’è tempo fino al 20 marzo. Mentre la possibilità per richiedere che nell’elaborazione del 730 precompilato non siano utilizzati i dati relativi alle spese sanitarie, universitarie e per gli asili nido è scaduta il 28 febbraio.

Per alcune tipologie di informazioni che l’Agenzia delle Entrate utilizza per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata, i cittadini hanno il diritto di richiedere che i dati vengano oscurati.

Come indicato negli ultimi provvedimenti in materia, l’Agenzia delle Entrate ha fissato per il 28 febbraio il termine ultimo per inviare la dichiarazione di opposizione sia per le spese sanitarie che per quelle universitarie e relative agli asili nido. Fa eccezione solo l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore che scade il 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le donazioni.

Precompilata: i dati e la possibilità di opporsi all’utilizzo

La dichiarazione dei redditi precompilata è disciplinata dal Decreto legislativo numero 175 del 2014.

Come si legge nelle istruzioni sul modello 730 aggiornate al 2019, per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate riceve e utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica;
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Per alcune di queste voci, i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei dati nella elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e in particolare per le informazioni relative a:

  • spese sanitarie;
  • spese universitarie;
  • asili nido;
  • donazioni a enti del Terzo settore.

Donazioni alle Onlus e altri dati per cui opporsi entro le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate

Particolarmente delicate sono, ad esempio, le informazioni relative alle spese sanitarie: l’articolo 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, infar, esplicita la possibilità di opporsi e in particolare stabilisce:

Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l’assistito, in conformità con quanto previsto nel punto 2.4.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, può accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali esprimere la propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate per le finalità di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Il riferimento normativo su cui poggia le basi la possibilità di opporsi all’utilizzo dei dati, come si legge nel decreto MEF, è l’articolo 7 della Legge numero 196 del 2003, Codice della privacy, attualmente abrogato dal Decreto Legislativo numero 101 del 2018 che applica le direttive europee in materia di privacy.

Nell’articolo 7 del codice della privacy si legge:

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

  • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  • al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I termini e le modalità per esercitare il diritto all’opposizione dei dati sanitari, ma anche per quelli relativi alle spese universitarie, agli asili nido e alle donazioni nei confronti di enti del Terzo Settore sono stabiliti dall’Agenzia dell’Entrate con appositi provvedimenti.

Ogni anno per le prime tre voci c’è tempo fino al 28 febbraio, mentre per le erogazioni liberali il periodo è più lungo: la possibilità di opporsi scade il 20 marzo.

Come si legge nel provvedimento numero 26296/2018, lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga di 8 giorni per le spese sanitarie relative al 2017 dal momento che il Sistema Tessera Sanitaria era ancora in rodaggio.

La proroga dello scorso anno ha creato qualche dubbio sulla scadenza da rispettare nel 2019, ma il documento sottolinea che per le spese relative al 2018, come da prassi, la scadenza è sempre il 28 febbraio.

Donazioni alle Onlus nella precompilata: opposizione fino al 20 marzo

Non vige la stessa regola per l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.

I contribuenti, che hanno effettuato donazioni a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati che riguardano queste operazioni e gli eventuali rimborsi. In questo modo non compariranno nella dichiarazione precompilata.

Come si legge nel provvedimento numero 34431 del 9 febbraio 2018, l’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata seguendo due modalità:

  • comunicando l’opposizione direttamente all’ente che ha ricevuto la donazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;
  • comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione.

La comunicazione può essere effettuata:

  • inviando il modello di richiesta di opposizione disponibile sul sito dell’Agenzia via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: [email protected];
  • inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.

Così come per le altre spese per cui si può richiedere l’opposizione all’utilizzo dei dati, è possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.

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