Locazioni brevi, scadenza versamento ritenuta tassa Airbnb fissata al 16 ottobre 2017: ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle regole per intermediari e portali online.
Locazioni brevi, regole in chiaro grazie alla pubblicazione del comunicato stampa e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in vista della scadenza del 16 ottobre 2017 per il versamento della ritenuta.
Intermediari e portali online devono versare entro il 16 ottobre 2017 la cosiddetta tassa Airbnb, la ritenuta del 21% applicata sui canoni di locazioni breve ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del DL 50/2017.
A partire dal 1° giugno 2017 per i redditi da locazione breve relativi a contratti di locazione stipulati anche tramite portali online e intermediari è obbligatorio il versamento della ritenuta del 21% a titolo d’imposta in caso di adesione al regime della cedolare secca o d’acconto.
Tuttavia, nel comunicato dell’11 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenuto conto dei problemi incontrati da intermediari e operatori, non saranno applicate sanzioni in caso di omessa effettuazione delle ritenute del 21% sui canoni corrisposto.
L’obbligo di applicare la tassa Airbnb sui canoni da locazione breve, dopo una proroga temporanea, entrerà in vigore in maniera inderogabile a partire dal 12 settembre 2017 e i versamenti dovranno essere effettuati secondo le regole previste dalle Entrate entro il 16 ottobre 2017, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Ecco di seguito le regole e le scadenze per intermediari e portali online tenuti a versare la ritenuta del 21% sui canoni da locazione breve corrisposti a partire dal mese di settembre 2017.
Locazioni brevi, regole e scadenze nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate
Si allega di seguito il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2017.
- Agenzia delle Entrate - comunicato stampa 12 ottobre 2017
- Nuove regole per le locazioni brevi, ecco i chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e portali online. Clicca per scaricare
Di seguito tutti i chiarimenti forniti e le regole per intermediari e gestori di portali online previste in vista della scadenza del 16 ottobre per il versamento della ritenuta del 21% sui canoni di locazione.
Locazioni brevi, regole per il versamento della tassa Airbnb entro la scadenza del 16 ottobre 2017
Nel comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 ottobre 2017 vengono chiariti i seguenti aspetti:
- contratti per i quali è obbligo applicare la ritenuta del 21% sul corrispettivo;
- tipologia di immobili e servizi coinvolti nelle nuove regole;
- sanzioni previste in caso di mancato versamento della tassa Airbnb da parte degli intermediari immobiliari;
- intermediari obbligati ad applicare la ritenuta del 21% a titolo d’acconto d’imposta o di cedolare secca
Rimandando all’apposito approfondimento per le regole operative relative alle modalità di versamento della ritenuta del 21% per intermediari e portali online, vediamo di seguito per punti i chiarimenti contenuti nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.
Locazioni brevi, per quali contratti è dovuta la tassa Airbnb? Ecco le caratteristiche
Secondo quanto previsto dal DL 50/2017 (manovra correttiva 2017), ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.
Sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche.
Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa.
Tipologia di immobili e servizi soggetti ad applicazione e versamento della ritenuta del 21%
Quanto agli immobili, restano fuori dalle nuove regole quelli situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative: la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell’abitazione.
Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata.
Restano invece fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell’immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.
Scadenza versamento ritenuta tassa Airbnb e sanzioni previste
Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017.
Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017.
Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018.
Sull’argomento, la circolare delle Entrate chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.
Chi deve versare la tassa Airbnb? Le regole per gli intermediari
Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line).
La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario.
In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Locazioni brevi, chiarimenti dell’Agenzia per intermediari e portali online