Pensioni con contributi esteri: le regole INPS per il cumulo

Francesco Rodorigo - Pensioni

L’INPS riepiloga le istruzioni per il cumulo dei periodi lavorati all’estero ai fini della pensione

Pensioni con contributi esteri: le regole INPS per il cumulo

Come funziona il cumulo dei periodi lavorati all’estero per accedere alla pensione da liquidare in regime internazionale?

L’INPS riepiloga le regole da seguire: dalla valutazione dei periodi assicurativi all’importo dell’assegno.

La domanda di pensione in regime internazionale può essere presentata da soggetti che hanno maturato periodi assicurativi in Italia e all’estero.

Si considerano, in particolare, i periodi assicurativi maturati negli Stati:

  • dell’Unione europea;
  • dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • negli Stati legati all’Italia da Accordi o da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

La valutazione dei periodi assicurativi esteri

Come precisato dall’INPS nella circolare n. 107/2026, per quanto riguarda la valutazione dei periodi assicurativi esteri, questi possono essere considerati ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale anche se hanno già dato luogo a una pensione estera. In questo caso, se si sovrappongono a quelli italiani sono valutati una sola volta.

Ad ogni modo l’essere titolari di una pensione estera non toglie la possibilità di avvalersi della facoltà di cumulo.

La totalizzazione estera per le pensioni in regime di cumulo è possibile se:

  • risulta perfezionato in Italia il periodo minimo di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione internazionale, previsto dalla normativa europea (52 settimane o un anno) o dai singoli Accordi o Convenzioni bilaterali. Per il perfezionamento del requisito contributivo minimo è utile tutta la contribuzione non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata nelle Gestioni previdenziali italiane interessate dal cumulo;
  • tra le Gestioni previdenziali italiane coinvolte nel cumulo, ce n’è almeno una nella quale sia possibile riconoscere i periodi assicurativi esteri che si intendono valorizzare;
  • la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri risulta “necessaria” ai fini del diritto o, comunque, consenta il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole per l’interessato rispetto alla liquidazione di una pensione in regime di cumulo in regime nazionale.

Ai fini di tale valutazione, i periodi assicurativi esteri rilevano per il diritto alla pensione in regime di cumulo come se si trattasse di periodi italiani analoghi. I periodi assicurativi esteri non sovrapposti a quelli italiani rilevano secondo la misura e la collocazione temporale certificate dalle Istituzioni estere.

Quanto vale l’assegno della pensione

L’assegno della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è calcolato in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.

Resta fermo che i periodi assicurativi esteri, se prima del 1° gennaio 1996, sono considerati per la determinazione del sistema di calcolo dei pro-quota della pensione in regime di cumulo determinata dall’INPS.

Nel calcolo dei pro-quota, precisa l’Istituto, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali che rientrano nel campo di applicazione del regime convenzionale, i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole.

La verifica dei requisiti

Lavoratori e lavoratrici possono accedere alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo a condizione di rispettare gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dall’ultima Gestione previdenziale alla quale risultano iscritti.

Di conseguenza, specifica l’INPS, per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo il requisito dell’importo soglia deve essere verificato quando il trattamento pensionistico è liquidato nel sistema misto e la persona, con meno di 71 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027), risulta iscritta, da ultimo, alla Gestione separata.

Nei casi in cui la pensione di vecchiaia in regime di cumulo sia liquidata in regime internazionale occorre considerare anche l’importo della pensione e/o del pro-rata estero.

“Ai fini della verifica del requisito dell’importo soglia, l’importo della pensione italiana in liquidazione deve essere, quindi, sommato all’importo della pensione e/o del pro-rata estero derivante dalla contribuzione maturata in Paesi che applicano i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all’importo soglia.”

Infine, l’INPS precisa che il requisito dell’importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro-rata estero. In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.

L’integrazione al trattamento minimo

I pensionati con prestazione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto possono ottenere, in presenza dei requisiti previsti, il diritto al trattamento minimo.

Questo a condizione che tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurative per le quali è previsto tale beneficio.

In presenza di una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto sulla base di periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, è possibile riconoscere l’integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo. L’onere resta a carico delle Gestioni previdenziali italiane che riconoscono tale istituto.

Per la valutazione dei requisiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, si tiene conto delle prestazioni che l’interessato riceve da altri Stati membri e degli eventuali redditi conseguiti all’estero.

La domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale

Le modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale cambiano a seconda della residenza.

Lavoratori e lavoratrici residenti in Italia, di regola, presentano la domanda per la pensione tramite la procedura telematica e scelgono la tipologia di prodotto pensionistico.

Al contrario, chi risiede all’estero (in uno dei Paesi compatibili), di regola, invia la domanda all’Istituto previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa locale. Sarà questo a comunicare all’INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale.

INPS - Circolare n. 107 del 20 ottobre 2026
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