Congedo Covid 19 lavoratori pubblici, i chiarimenti INPS su TFS e TFR

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Congedo COVID-19 lavoratori pubblici, l'INPS fornisce chiarimenti sul TFS e TFR con il messaggio numero 2968 del 27 luglio 2020: i periodi valutabili sono assimilabili a quelli del congedo parentale a retribuzione ridotta.

Congedo Covid 19 lavoratori pubblici, i chiarimenti INPS su TFS e TFR

Congedo COVID-19 lavoratori pubblici, con il messaggio INPS numero 2968 del 27 luglio 2020 l’Istituto fornisce i chiarimenti sui periodi compresi per le prestazioni del TFS e del TFR.

Tale congedo è assimilabile al congedo parentale e, per il calcolo dei periodi valutabili, si deve far riferimento a quanto previsto per i periodi a retribuzione ridotta.

Ai fini di TFS e TFR vengono considerati per intero e devono essere valorizzati su una retribuzione virtuale intera, maturata come se il dipendente fosse rimasto in servizio.

Congedo Covid 19 lavoratori pubblici, i chiarimenti INPS su TFS e TFR

Il congedo per Covid 19 dei lavoratori pubblici è l’oggetto del messaggio INPS numero 2968 del 27 luglio 2020.

INPS - Messaggio INPS numero 2968 del 27 luglio 2020
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo.

L’Istituto dà spiegazioni su quali sono i periodi valutabili per le prestazioni del TFS e del TFR.

L’articolo 25 del decreto Cura Italia prevede l’estensione ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, anche affidatari, del cosiddetto “congedo COVID-19” dell’articolo 23, riferito ai dipendenti del settore privato, agli iscritti alla gestione separata ed ai lavoratori autonomi.

La misura prevede un’indennità del 50% della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Come sottolinea il documento di prassi:

“Tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’articolo 23 del decreto-legge citato, riguarda la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento; la contribuzione per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la Gestione ENPDEP è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici.”

L’INPS fornisce chiarimenti sulla valutabilità dei periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio, TFS, e dei trattamenti di fine rapporto, TFR.

Come sottolinea l’Istituto, i nuovi congedi sono assimilabili ai congedi parentali, che si articolano come segue:

  • periodi di retribuzione piena: i primi 30 giorni ed entro i primi sei anni di età del bambino, con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza;
  • periodi a retribuzione al 30%: dal 2° al 6° mese di congedo ed entro i primi 6 anni di età.

I periodi a retribuzione ridotta sono considerati per intero ai fini di TFS e TFR e vengono valorizzati su una retribuzione virtuale intera, maturata come se il dipendente fosse rimasto in servizio.

Lo stesso vale per i periodi di congedo Covid 19.

Congedo Covid 19 lavoratori pubblici, i chiarimenti INPS su TFS e TFR: il calcolo

Il calcolo del periodo di Congedo Covid 19 per i lavoratori pubblici deve seguire quanto disposto nell’articolo 34 del decreto legislativo numero 151 del 2001.

Nello specifico tale dettato normativo prevede che:

“l’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”

In linea con il parere espresso dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i periodi di congedo legati all’emergenza Coronavirus seguono le regole del congedo parentale parzialmente retribuito, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo numero 151 del 2001.

Il documento di prassi precisa inoltre che:

“l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network