Art bonus: nessun credito per le eccedenze

Rosy D’Elia - Irpef

Art bonus: nessun credito per le eccedenze. Il mecenate che finanzia due progetti non può usare le somme in eccesso, che restano dal primo, per determinare l'art bonus del secondo progetto. Lo chiarisce l'Agenzia dell'Entrate.

Art bonus: nessun credito per le eccedenze

Art bonus: nessun credito per le eccedenze. Il mecenate che finanzia due progetti non può usare le somme in eccesso, che restano dal primo, per determinare l’art bonus su un secondo progetto. Ma può usufruire della deduzione integrale prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Lo chiarisce l’Agenzia dell’Entrate nella risposta all’interpello numero 103 del 7 dicembre 2018.

Con il D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito nella legge n. 106 del 29/07/2014, è stato introdotto l’art bonus. Si tratta di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo per promuovere il mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Art bonus: nessun credito per le eccedenze

L’occasione per fare luce sulle eccedenze arriva da una società che ha stipulato una convenzione per un intervento di restauro con una Sovrintendenza. L’accordo prevedeva un piano triennale di donazioni dal 2014 al 2016.

Nel corso del 2017 il mecenate ha concordato con la stessa Sovrintendenza una nuova erogazione liberale per un progetto di recupero per cui i lavori dovrebbero cominciare alla fine del 2018.

La somma che risultava in eccesso per il primo intervento è stata utilizzata per la seconda operazione di restauro e la società avrebbe voluto utilizzarla nel calcolo dell’art bonus. Ma questo non è possibile, perché le somme versate sono state acquisite a titolo definitivo dal beneficiario, sottolinea l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 103 del 2018. E non è prevista la restituzione.

La stessa convenzione stipulata con la Sovraintendenza stabilisce per il beneficiario l’obbligo “di impiegare completamente le risorse finanziarie donate…” e impegna entrambe la parti a concordare ulteriori interventi “nel caso in cui vi dovessero essere dei residui fondi derivanti dall’espletamento della gara”.

L’art bonus prevede un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta, per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale è fissato al 5‰ dei ricavi annui.

Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, e i titolari di reddito di impresa possano utilizzarlo in compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 103 del 7 dicembre 2018
Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000,
n.212 - “Art-bonus” e “mecenatismo culturale” -Articolo 1 del
decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 e articolo 100, comma 2,
lettera m), del TUIR

No all’art bonus per le eccedenze, sì alla deduzione

Un aspetto importante da sottolineare è che il mecenate ha investito le somme a disposizione per degli interventi a favore di una sovrintendenza.

In questo caso, come si legge all’articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i titolari di reddito di impresa possono dedurre le erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

La norma si applica secondo le indicazioni che il ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) determina periodicamente:

  • individua i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali;
  • determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
  • definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
  • vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate.

Se gli enti ricevono donazioni superiori ai limiti stabiliti dal Ministero, sono tenuti a versano all’erario un importo pari al 37% della differenza.

Attraverso un sistema di trasmissione di dati inviati da parte dei beneficiari e di chi effettua le erogazioni liberali, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dei Beni Culturali procedono con le verifiche.

Se quindi per le somme eccedenti la società non può usufruire dell’art bonus, può avvalersi della deduzione, come sottolinea l’Agenzia delle Entrate.

Come previsto dal TUIR, le erogazioni liberali destinate allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti beneficiari e alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo danno diritto alla deducibilità del loro intero ammontare. E concorrono, insieme a tutte le altre erogazioni effettuate complessivamente in un anno, alla determinazione del limite massimo stabilito dal Mibac, oltre il quale scatta l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire all’erario il 37% della differenza.

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