Assegno di inclusione: quali offerte di lavoro bisogna accettare?

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il nuovo assegno di inclusione sostituirà il reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024. I beneficiari dovranno essere inseriti in percorsi di inclusione sociale e lavorativa e per non perdere il sussidio saranno tenuti ad accettare offerte di lavoro con specifiche caratteristiche

Assegno di inclusione: quali offerte di lavoro bisogna accettare?

In quali casi i beneficiari del nuovo assegno di inclusione saranno tenuti ad accettare le offerte di lavoro loro presentate?

La disciplina della misura è inclusa nel decreto lavoro 2023, che prevede anche il taglio del cuneo fiscale e altre misure per lavoratori e famiglie.

I beneficiari occupabili dell’assegno di inclusione dovranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale e aderire ad un percorso personalizzato di inclusione lavorativa. Per non perdere il beneficio, poi, dovranno accettare un’offerta di lavoro con specifiche caratteristiche.

Assegno di inclusione: quali offerte di lavoro bisogna accettare?

L’assegno di inclusione sarà il nuovo strumento per il contrasto alla povertà in vigore dal prossimo anno in sostituzione del reddito di cittadinanza.

La nuova misura è stata inclusa nel decreto lavoro 2023, approvato il 1° maggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103. Il sussidio sarà erogato ai nuclei familiari con almeno un membro minorenne, disabile o con più di 60 anni.

I beneficiari potranno ricevere un importo massimo di 500 euro mensili (780 sommando il contributo per l’affitto) per un periodo massimo di 18 mesi, con la possibilità di rinnovare per un ulteriore anno.

I nuclei familiari che riceveranno il sussidio economico dovranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale e aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

In particolare, i membri cosiddetti occupabili, cioè i soggetti tra i 18 e i 59 anni non occupati e che non frequentano corsi di studio, che esercitano la responsabilità genitoriale e che non hanno carichi di cura dovranno partecipare attivamente a tutte le attività formative, di lavoro e di politica attiva individuate nel patto.

Come si legge all’articolo 9 del DL n. 48/2023, i beneficiari occupabili e presi in carico o dai servizi per il lavoro competenti, dunque, saranno tenuti ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza su tutto il territorio nazionale;
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Durante l’attività lavorativa, il maggiore reddito percepito non contribuisce a determinare il beneficio economico nel limite massimo di 3.000 euro.

Fermo restando il limite relativo alla compatibilità tra l’assegno di inclusione e il reddito da lavoro percepito, se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra uno e sei mesi, l’erogazione del sussidio viene sospesa automaticamente per tutta la durata del contratto.

Alla fine del rapporto l’assegno continuerà a essere erogato per il periodo di fruizione restante e il reddito guadagnato non si calcola ai fini del mantenimento del beneficio.

Assegno di inclusione: previsti bonus per l’assunzione dei beneficiari

Per favorire maggiormente l’occupazione dei beneficiari dell’assegno di inclusione, il decreto lavoro prevede anche dei bonus assunzione per i datori di lavoro che li impiegano.

I datori di lavoro che sottoscrivono nuovi contratti di lavoro potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e i contributi INAIL.

Lo sgravio spetta in misura diversa a seconda della tipologia contrattuale con la quale viene assunto il beneficiario dell’assegno.

Per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di 8.000 euro per un anno.

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, invece, i datori di lavoro potranno beneficiare di uno sgravio del 50 per cento dei contributi nel limite massimo di 4.000 euro per un anno.

Inoltre, sono previsti contributi anche per i beneficiari dell’assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma entro il primo anno di fruizione della misura e per le agenzie per il lavoro che effettuano attività di intermediazione.

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