Esonero contributi INPS: come ricevere i rimborsi o le somme in compensazione

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Esonero dei contributi INPS, il messaggio numero 4620 del 23 dicembre 2021 fornisce le istruzioni per il rimborso o la compensazione delle somme. Le domande potranno essere presentate anche oltre il 31 dicembre 2021, dal momento che le verifiche sui requisiti da parte dell'Istituto sono ancora in corso.

Esonero contributi INPS: come ricevere i rimborsi o le somme in compensazione

Esonero dei contributi INPS, come e quando si possono richiedere i rimborsi o le somme in compensazione?

A fornire le istruzioni è l’Istituto previdenziale con il messaggio numero 4620 del 23 dicembre 2021.

Le istanze potranno essere presentate anche oltre la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2021, in quanto le operazioni di verifica dei requisiti sono ancora in corso.

Il rimborso potrà essere richiesto solo dopo il termine di tali verifiche.

Per quanto riguarda le istanze di compensazione, le modalità variano a seconda della tipologia di contribuente.

Esonero contributi INPS: come e quando presentare domanda di rimborso

All’esonero dei contributi INPS si aggiunge un altro tassello: le istruzioni per la richiesta di rimborso o per la compensazione delle somme.

Le indicazioni sono fornite dallo stesso istituto attraverso il messaggio numero 4620 del 23 dicembre 2021.

INPS - Messaggio numero 4620 del 23 dicembre 2021
Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di rimborso e compensazione.

In merito all’agevolazione prevista all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero la Legge di Bilancio 2021, l’INPS spiega che le domande potranno essere presentate anche oltre la scadenza ordinaria del 31 dicembre 2021.

Secondo quanto indicato nel messaggio numero 3974 del 15 novembre 2021, le somme già versate e non dovute per l’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensate o rimborsate.

Tuttavia, come sottolineato nel più recente messaggio:

“In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio.”

Per quanto riguarda la domanda di rimborso, la stessa può essere presentata solo dopo il completamento di tutte le verifiche sui requisiti previsti.

Nello specifico dovranno prima terminare le operazioni di verifica relative alle seguenti condizioni:

  • possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;
  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  • non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework).

Non può essere quindi indicata una data specifica, poiché dipende dalla durata delle operazioni di verifica.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”.

I contribuenti dovranno seguire il percorso indicato: “Domande telematizzate”; “Domande di rimborso”.

I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2021.

I contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura dovranno seguire, invece, il seguente percorso: “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”; “Domande telematizzate”; “Rimborsi”.

Esonero contributi INPS: come procedere alla compensazione delle somme

La procedura per la compensazione delle somme spettanti varia a seconda della tipologia di contribuente.

Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le somme saranno riportate in compensazione automaticamente e nei limiti della capienza delle quattro rate del 2021.

Ulteriori eccedenze potranno essere recuperate sui contributi da versare in futuro.

I contribuenti delle gestioni artigiani e commercianti dovranno presentare domanda per la compensazione tramite le “Comunicazioni Bidirezionali”.

Nell’oggetto dovrà essere inserito il riferimento “Esonero legge n. 178/2020
domanda di compensazione”
.

I contribuenti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i
liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

I lavoratori autonomi in agricoltura dovranno presentare le istanze di compensazione attraverso il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”.

Gli stessi dovranno seguire il percorso: “Domande telematizzate”; “Comp. Contributiva”.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network