Dichiarazione Iva 2018 integrativa e correttiva

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione IVA

Scadenza e istruzioni per la Dichiarazione Iva 2018 integrativa e correttiva.

Dichiarazione Iva 2018 integrativa e correttiva

Nel caso di errori o omissioni i contribuenti hanno la possibilità di presentare dichiarazione Iva correttiva entro la scadenza del 30 aprile 2018 ovvero avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione Iva integrativa fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.

La dichiarazione Iva 2018 potrà essere presentata dal 1° febbraio e fino alla scadenza del 30 aprile: il termine indicato è di particolare importanza anche ai fini della presentazione dell’integrativa ovvero della dichiarazione Iva correttiva nei termini.

Nel caso di presentazione dichiarazione Iva integrativa o correttiva bisognerà indicare la scelta nel frontespizio del modello, barrando e compilando la casella relativa al tipo di dichiarazione trasmessa.

Dichiarazione Iva 2018: correttiva nei termini e non

Nel caso di necessità di rettificare o integrare la dichiarazione Iva già trasmessa all’Agenzia delle Entrate il contribuente può presentare, prima della scadenza per l’invio telematico del 30 aprile 2018, una nuova dichiarazione.

La dichiarazione Iva correttiva 2018 dovrà essere presentata compilando il modello in ogni sua parte e in questo caso bisognerà barrare nel frontespizio del modello Iva la casella “Correttiva nei termini”.

Nel caso di correzione della dichiarazione Iva entro la scadenza del 30 aprile 2018 non sarà applicata nessuna sanzione.

Dichiarazione Iva integrativa 2018

Discorso diverso riguarda, invece, la dichiarazione Iva 2018 integrativa o correttiva oltre i termini. Dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente può rettificare o integrare i dati trasmessi presentando una nuova dichiarazione compilata in ogni sua parte.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge 193/2016 le dichiarazioni Iva a favore potranno essere integrate con le stesse tempistiche previste per la presentazione della dichiarazione Iva a sfavore: la scadenza prevista per la correzione di errori od omissioni oltre la scadenza segue i termini previsti per l’accertamento.

Pertanto, la dichiarazione Iva integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (per la dichiarazione Iva 2018 la scadenza per la presentazione dell’integrativa è fissata al 2023).

Nel caso di presentazione di dichiarazione Iva integrativa relativa ad un periodo d’imposta precedente sarà necessario utilizzare il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate relativo al periodo d’imposta relativo alla dichiarazione.

Si ricorda che possono presentare la dichiarazione Iva integrativa soltanto coloro che hanno validamente presentato la dichiarazione originaria, comprese le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza.

Istruzioni dichiarazione Iva integrativa 2018

Nel caso di presentazione della dichiarazione Iva integrativa, nella casella presente nel frontespizio del modello bisognerà indicare i seguenti codici:

  • codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
  • codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata seguendo la procedura di compliance in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Utilizzo del credito da dichiarazione Iva integrativa

Il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta successivo (comma 6-bis dell’art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998) potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazione Iva periodica o di dichiarazione annuale. Il credito emerso potrà inoltre essere utilizzato in compensazione ovvero, nel caso di rispetto dei requisiti previsti, potrà essere chiesto a rimborso.

Nel caso, invece, di dichiarazione Iva integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione Iva integrativa ovvero chiesto a rimborso nel caso di rispetto dei requisiti indicati agli articolo 30 e 34, comma 9 del D.P.R. n. 322/1998.

Compilazione quadro VN dichiarazione Iva 2018

I soggetti che nel 2017 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento (ad esempio dichiarazione integrativa Iva 2015, relativa al 2014 e presentata nel 2017) dovranno compilare il quadro VN della dichiarazione Iva 2018 per indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito.

Nel rigo VN1 bisognerà indicare i seguenti dati:

  • colonna 1, l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa IVA 2015, indicare 2014);
  • colonna 2, da barrare da parte della società controllante di un gruppo IVA qualora il credito, da indicare nella colonna 3, emerga dal prospetto IVA 26 PR di una dichiarazione integrativa presentata nel 2017 relativa al medesimo gruppo IVA;
  • colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla determinazione del saldo annuale e, pertanto, va riportato nel rigo VL11 oppure nel rigo VW28, colonna 1, se è barrata la colonna 2;
  • colonna 4, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante);
  • colonna 5, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha presentato la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la società ì incorporata ha presentato nel 2017, prima dell’operazione straordinaria, una dichiarazione integrativa a favore e la società incorporante compila per se stessa un modulo e per la società incorporata due moduli, riferiti a due attività gestite con contabilità separata, nella presente colonna occorre indicare il numero.

Sanzioni dichiarazione Iva integrativa entro 90 giorni

Per chi presenta una dichiarazione Iva integrativa entro 90 giorni dalla scadenza per l’invio, fissata per l’anno d’imposta 2017 al 30 aprile 2018, le sanzioni si applicano seguendo specifiche regole:

  • se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato la sanzione dovuta andrà tra i 250 euro ai 2.000 euro, sanabile beneficiando della riduzione con ravvedimento operoso;
  • se la dichiarazione è presentata per correggere errori rilevabile in sede di controllo automatizzato o formale la sanzione sarà pari al 30% ovvero a 250 euro. Anche in questo caso la sanzione potrà essere sanata con ravvedimento.

Spesso si sente parlare di ravvedimento sprint in merito alla possibilità di riduzione delle sanzioni previste per chi effettua il pagamento del tributo entro 90 giorni dalla scadenza.

La normativa fiscale italiana non prevede alcun ravvedimento sprint. Esiste una norma che è quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997 che prevede due “livelli” ulteriori di riduzione delle sanzioni ovvero:

  • riduzione della metà se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • riduzione di 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

A questa previsione è possibile poi sommare quella dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 (attenzione a non confondersi col 471) del 1997 sul ravvedimento operoso.

Quindi dopo aver ridotto della metà e poi ad 1/15 è possibile applicare l’ulteriore riduzione ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni ovvero ad 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Sanzioni dichiarazione Iva integrativa dopo 90 giorni

Per le dichiarazioni Iva integrative presentate oltre 90 giorni dalla scadenza l’importo della sanzione dovuta sarà così determinata:

  • se la dichiarazione è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo formale la sanzione sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta;
  • in caso di integrativa presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo si applicherà la sanzione per omesso versamento.

Per tutte le regole nel dettaglio si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione Iva 2018.

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