Obbligo formativo commercialisti: per il triennio 2020/2022 bastano 90 crediti

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Il CNDCEC informa che per il triennio 2020/2022 per assolvere all'obbligo formativo per i commercialisti sarà sufficiente conseguire almeno 90 crediti. Chi non ha raggiunto il numero minimo lo scorso anno potrà recuperare durante quello in corso. Per gli iscritti all'albo over 65 l'obbligo è di 30 crediti formativi.

Obbligo formativo commercialisti: per il triennio 2020/2022 bastano 90 crediti

Obbligo formativo commercialisti, il Consiglio Nazionale ha comunicato che per il triennio 2020/2022 potrà essere assolto maturando 90 crediti.

Le indicazioni del CNDCEC sono contenute nell’informativa n. 80 del 6 settembre 2022.

Come per il 2020, la riformulazione relativa al 2021 prevede che il rispetto dell’obbligo formativo venga valutato su base triennale e non annuale (in relazione al triennio 2020/2022).

Chi non è riuscito ad ottenere il minimo di CFP nel 2021 potrà recuperare nel 2022.

Le nuove disposizioni si applicano anche all’obbligo formativo degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, in questo caso il numero minimo di crediti è 30.

Obbligo formativo commercialisti: per il triennio 2020/2022 bastano 90 crediti

Tramite l’informativa n. 80 del 6 settembre 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) comunica che, per il triennio 2020/2022, l’obbligo formativo professionale viene considerato assolto anche se non si rispetta il minimo di CFP annuale, purché venga rispettato quello triennale di 90 crediti.

La decisione presa nella seduta del 21 e 22 giugno 2022, ricalca quella del 2020.

La riformulazione per il 2021, infatti, prevede che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale ed elimina per gli iscritti l’onere di conseguire 20 crediti nell’anno.

Il venir meno del minimo annuale di 20 crediti formativi professionali, quindi, permette a chi non è riuscito a maturarli nel 2021 di recuperarli durante l’anno in corso.

Lo stesso si applica agli iscritti all’albo che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo per quanto riguarda l’obbligo di 7 crediti annuali.

Anche in questo caso, infatti, chi non è riuscito ad ottenere i 7 CFP nel 2021 potrà recuperarli nel 2022.

Pertanto, per il triennio 2020/2022, l’obbligo formativo viene inteso come assolto anche nel caso in cui non sia rispettato il minimo di CFP annuali, purché venga rispettato il limite minimo di 90 crediti maturati nel triennio, 30 nel caso di iscritti over 65.

Obbligo formativo commercialisti, dal 2022 in vigore il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua

Per quanto riguarda l’obbligo formativo professionale è in vigore per il 2022 il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua.

Una delle novità riguarda la durata minima dei corsi, fissata a 12 ore. Il limite temporale era infatti assente nel vecchio testo.

Le altre novità principali riguardano:

  • l’estensione l’obbligo di formazione anche agli iscritti sospesi per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale;
  • la coordinare delle norme ai contenuti della regolamentazione dei corsi di alta formazione SAF;
  • la precisazione delle caratteristiche delle piattaforme informatiche autorizzate dal CNDCEC per l’erogazione delle attività in modalità e-learning;
  • la garanzia di una corretta attribuzione dei crediti formativi agli iscritti e alle “attività di formazione” di cui all’articolo 1, comma 5;
  • precisazioni su come sia determinato il periodo di esonero e il valore dei crediti eventualmente conseguiti dall’iscritto in questo regime;
  • l’autorizzazione concessa ai soggetti che erogano la formazione non include la possibilità di chiedere l’accreditamento degli eventi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria (C7bis), che necessitano della condivisione da parte del Ministero dell’Interno;
  • l’adeguamento delle norme che definiscono le modalità di comunicazione/trasferimento dei crediti formativi alle attuali funzionalità del portale.

Tutte le novità sono state illustrate dal Consiglio nell’informativa n. 119 del 2021.

CNDCEC - Informativa n. 80 del 6 settembre 2022
Riformulazione dell’obbligo formativo anno 2021

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