Rateizzazione bollette delle imprese: dai tempi alla documentazione da allegare alla domanda

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Il MIMIT fornisce le istruzioni per la domanda di accesso alla rateizzazione delle bollette delle imprese. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile, le istruzioni sui tempi e sulla documentazione da allegare alla richiesta

Rateizzazione bollette delle imprese: dai tempi alla documentazione da allegare alla domanda

Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, che stabilisce le modalità per la rateizzazione delle bollette per le imprese, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 11 aprile 2023.

Il testo fornisce le istruzioni da seguire per avere accesso alla misura stabilita dal decreto Aiuti quater.

L’intervento, che passa alla fase operativa, permette di pagare con un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili l’aumento delle bollette di luce e gas per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro la scadenza del 30 settembre 2023.

La misura è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi ai bonus energia per le imprese.

Nel decreto del MIMIT viene riportata la documentazione da presentare per avere accesso alla misura.

Rateizzazione bollette delle imprese: i requisiti per l’accesso all’agevolazione

Con il decreto dello scorso 3 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 11 aprile 2023, il MIMIT fornisce le istruzioni per l’accesso alla rateizzazione delle bollette di luce e gas per le imprese.

MIMIT - Decreto del 3 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2023
Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale.

La misura è prevista dall’art. 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ovvero il decreto Aiuti quater.

Il decreto prevede la possibilità di versare l’aumento delle bollette di luce e gas, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro la scadenza del 30 settembre 2023, seguendo un piano di rateizzazione che prevede un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

L’incremento dei costi deve essere valutato sulla base all’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Per la rateizzazione è prevista la garanzia SACE al 90 per cento. L’impresa decade dall’agevolazione se nel caso mancato pagamento di due rate, anche se le stesse non sono consecutive.

Bisogna fare particolare attenzione ai requisiti che permettono l’accesso all’agevolazione: la rateizzazione è infatti alternativa ai bonus energia per il periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre del 2022. In altre parole, chi ha beneficiato dei crediti d’imposta non può richiedere il pagamento a rate.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

  • l’impresa non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione per la stessa impresa o per le altre imprese con sede in Italia parte dello stesso gruppo (se al momento della richiesta le operazioni di distribuzione o riacquisto sono già avvenute l’impegno vale per i 12 mesi successivi);
  • l’azienda deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni al di fuori dall’UE.

Rateizzazione bollette delle imprese: come presentare la domanda

La richiesta del piano di rateizzazione della componente delle bollette delle imprese deve essere presentata direttamente al proprio gestore energetico.

La presentazione della richiesta deve avvenire entro 15 giorni dall’emissione della bolletta. Nel caso di bollette già emesse, il periodo decorre dalla data di pubblicazione del decreto del MIMIT in Gazzetta Ufficiale, ovvero l’11 aprile 2023.

L’istanza deve essere inviata tramite posta elettronica certificata o con altre modalità tracciate, individuate dal fornitore.

Qualora l’impresa abbia effettuato un cambio di fornitore, tra il periodo di riferimento e quello di richiesta della rateizzazione, la verifica dell’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento sarà compito del nuovo fornitore.

Dovranno quindi essere forniti i dati dai precedenti fornitori ai quali il nuovo fornitore è subentrato. L’impresa deve allegare alla richiesta una copia delle bollette del periodo di riferimento.

Alla richiesta deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

  • una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza.

Rateizzazione bollette delle imprese: i tempi dell’agevolazione

Dopo la presentazione della domanda, entro 30 giorni il fornitore di energia deve proporre all’impresa un piano di rateizzazione delle bollette.

Tale piano deve riportare gli importi dovuti e il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse del rendimento dei BTP, buoni del tesoro pluriennali.

Nel piano deve inoltre essere indicato il numero di rate mensili e le relative scadenze, da un minimo di 12 a un massimo di 36.

Dovranno inoltre essere fornite le istruzioni per il pagamento delle rate.

A questo punto la palla passa all’impresa, che avrà 10 giorni di tempo a disposizione per aderire al piano, dopo aver fornito la seguente documentazione:

  • contratto di assicurazione sul credito rateizzato, accompagnato dalla garanzia SACE;
  • attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l’impresa decade dall’agevolazione.

La stessa dovrà quindi provvedere al pagamento degli importi rimanenti entro 10 giorno. In caso di mancato versamento, il fornitore deve riscuotere la garanzia secondo le modalità stabilite dal contratto.

Dal momento che l’agevolazione è alternativa ai crediti d’imposta energia, l’impresa dichiarare di non aver fruito di tali bonus, attraverso una dichiarazione sostitutiva.

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