Pensione di vecchiaia e di anzianità: differenza

Pensione di vecchiaia e di anzianità: cos'è ognuna e in cosa consiste la loro differenza? Ecco le informazioni su significato e età per andare in pensione nei due casi.

Pensione di vecchiaia e di anzianità: differenza

La pensione di vecchiaia e di anzianità sono spesso confuse ma hanno significato e definizione non coincidenti. Vediamo qual è la loro differenza, con requisiti anagrafici e contributivi nei due casi.

Se la pensione di vecchiaia di norma fissa l’età anagrafica limite per poter richiedere il trattamento di quiescenza (a differenza della pensione anticipata e di altre forme di flessibilità in uscita); la pensione di anzianità invece calcola quando andare in pensione sulla base di un sistema di quote, frutto della somma di anzianità anagrafica e contributiva.

Cerchiamo di chiarire nello specifico cos’è ciascun istituto, indicando la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Quest’ultima è stata sostanzialmente abolita per effetto della Legge Fornero tranne che per alcuni ultimi beneficiari.

Pensione di vecchiaia e di anzianità: differenza

La pensione di vecchiaia è accessibile a tutti coloro che raggiungono una certa soglia di anzianità anagrafica. Nonostante la presenza di requisiti contributivi specifici (20 anni di versamenti per l’Inps), ciò che fa la differenza per la pensione di vecchiaia è proprio il limite anagrafico.

Il requisito più rilevante in questo caso infatti è proprio quello relativo all’età anagrafica, tanto che la pensione di vecchiaia viene di norma a definire l’anzianità richiesta per andare in pensione.

A differenza della pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità è stata abolita per la maggior parte dei lavoratori per effetto della riforma delle pensioni Fornero. Ad oggi è disponibile solo per chi è stato ricompreso all’interno delle varie salvaguardie della Legge Fornero, di cui l’ultima sarà l’ottava salvaguardia.

Tali misure hanno disposto l’ultrattività dei vecchi requisiti per la pensione di anzianità per chi era rimasto senza lavoro e trattamento pensionistico a causa della repentina riforma del 2012: i cosiddetti esodati.

La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, imponeva il raggiungimento delle cosiddette ‘quote’ derivanti dalla somma dell’anzianità anagrafica e anzianità contributiva. Proprio in virtù di questo meccanismo non è possibile determinare a priori una data di pensionamento univoca per tutti i richiedenti della pensione di anzianità.

Pensione di vecchiaia e di anzianità: requisiti ed esempi

Ad oggi i requisiti per poter accedere alla pensione di vecchiaia sono definiti dalla Legge Fornero in combinato con gli effetti dell’adeguamento alla speranza di vita. Oltre ai 20 anni di anzianità contributiva, è possibile accedere al trattamento di quiescenza con la pensione di vecchiaia nel 2017 all’età descritta dalla seguente tabella:

OccupazioneUominiDonne
Dipendenti pubblici 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi​
Dipendenti privati 66 anni e 7 mesi​ ​65 anni​ e 7 mesi
Autonomi 66 anni e 7 mese 66 anni e 1​​ mese

La differenza nei limiti anagrafici presenti nella tabella sarà superata a partire dal 1° gennaio 2018, quando l’età per la pensione di vecchiaia sarà uniformata a 66 anni e 7 mesi per tutte le categorie elencate in tabella.

La pensione di anzianità, a differenza di quella di vecchiaia, non garantisce un’età univoca su quando andare in pensione. L’età minima è fissata per il 2017 a 61 anni e 6 mesi ma l’effettiva data di pensionamento varia in relazione al raggiungimento della quota corrispondente.

Attualmente, e solo per i salvaguardati della Legge Fornero, la quota da raggiungere per la pensione di anzianità è quella di 97,6 (98,6 per i lavoratori autonomi). Ciò significa che per accedere alla pensione di anzianità la somma dell’età anagrafica e quella contributiva dovrà essere almeno pari a 97 anni e 6 mesi.

Il requisito anagrafico minimo imposto per la pensione di anzianità è quello dei 61 anni e 6 mesi. Per raggiungere la quota 97,6 è necessario però che la differenza di 36 anni (61 anni e 6 mesi sottratti a 97 anni e 6 mesi della quota) corrisponda ad altrettanti anni di versamenti contributivi.

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