Canoni d’affitto non percepiti esenti IRPEF: cosa cambia in dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2021: niente IRPEF per i canoni d'affitto non percepiti dal 1° gennaio 2020. Tenuto conto delle novità previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni, l'Ageniza delle Entrate sta procedendo ad aggiornare le istruzioni per la compilazione, partendo dal modello Redditi SP.

Canoni d'affitto non percepiti esenti IRPEF: cosa cambia in dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2021: non si paga l’IRPEF sugli affitti non percepiti.

I proprietari di immobili in locazione non dovranno più pagare le imposte sui canoni di locazione non percepiti dal 1° gennaio 2020. La novità è stata introdotta nel corso della conversione in legge del decreto Sostegni, e l’Agenzia delle Entrate sta procedendo con l’aggiornamento delle istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi.

In data 8 giugno 2021 sono state modificate le istruzioni relative al modello Redditi SP, e si resta in attesa di novità per chi presenta il modello 730 o il modello Redditi PF.

Vediamo intanto come cambia la dichiarazione dei redditi 2021.

Ad introdurre la novità è un emendamento al decreto Sostegni approvato dalle Commissioni in Senato, che modifica quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto legge n. 34/2019.

Si allargano le maglie della detassazione degli affitti non pagati relativi a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, provando la mancata corresponsione delle somme mediante ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.

Canoni d’affitto non percepiti esenti IRPEF: le novità nel decreto Sostegni

Non solo per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020 ma anche per quelli precedenti si potrà beneficiare dell’esenzione fiscale dei canoni di locazione non percepiti.

L’emendamento approvato nel corso della conversione in legge del decreto Sostegni tenta la mediazione con i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti e prevede, esclusivamente per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, l’esclusione della somma dal reddito imponibile ai fini IRPEF del contribuente.

La data spartiacque del 1° gennaio 2020 resta non come vincolo relativo alla data di stipula del contratto, bensì quale riferimento temporale relativo all’inizio della morosità.

Cosa cambia in dichiarazione dei redditi 2021?

Facciamo un semplice esempio per capire meglio.

Prima delle modifiche previste dal decreto Sostegni, il proprietario di un immobile affittato nel corso del 2019 non poteva accedere alla detassazione dei canoni non percepiti, anche se relativi, ad esempio, all’anno 2020. Il vincolo della data di stipula del contratto tagliava fuori dalla misura agevolativa tutti i rapporti instaurati in data precedente al 1° gennaio 2020.

Lo stesso soggetto, alla luce delle novità in fase di approvazione, potrà ora beneficiare dell’esenzione IRPEF dei canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, senza tener conto della data di stipula del contratto.

Niente IRPEF sui canoni d’affitto non percepiti dal 1° gennaio 2020, novità in dichiarazione dei redditi 2021

Si ricorda che la possibilità di non pagare imposte sulle somme non percepite, secondo quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto n. 34/2019, è riconosciuta provandone la mancata corresponsione mediante ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.

In sostanza, la detassazione è anticipata al momento a partire dal quale è richiesta e comunicata l’intimazione di sfratto o è inviata l’ingiunzione di pagamento, e non alla data di conclusione del procedimento per l’esecuzione dello sfratto.

Una regola di buon senso rispetto a quanto previsto dall’articolo 26 del TUIR che, in riferimento ai canoni d’affitto non percepiti, prevedeva che questi fossero tassati secondo le regole ordinarie fino, per l’appunto, alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità.

Prima delle modifiche apportate dal decreto n. 34/2019 e le ulteriori novità in arrivo con il decreto Sostegni, soltanto a conclusione del procedimento di sfratto al contribuente era riconosciuto un credito d’imposta di importo pari all’IRPEF versata negli anni sui canoni d’affitto non percepiti.

Questo meccanismo resta operativo esclusivamente per i canoni non percepiti prima del 1° gennaio 2020.

In tutti gli altri casi, ossia per le morosità provate da ingiunzioni di pagamento o intimazione di sfratto datate dal 1° gennaio 2020 in poi, non si paga l’IRPEF sui canoni non corrisposti.

Una novità che impatta direttamente sulla dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’anno d’imposta 2020.

CAF e intermediari dovranno quindi tener conto di tale modifica in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi dei propri assistiti. Si attendono le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate, sia per quel che riguarda il modello 730 che per la compilazione del modello Redditi PF.

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