Fattura elettronica omessa, tardiva e errata: quali sono le sanzioni previste?
La normativa in materia di disciplina sanzionatoria, così come le regole per il calcolo del ravvedimento operoso, hanno subito delle modifiche importanti e nelle righe che seguono analizzeremo l’impatto delle novità.
In prima battuta è tuttavia bene soffermarsi sui tempi da rispettare per evitare l’applicazione delle sanzioni.
Con la datata ma sempre attuale risposta all’interpello numero 129/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la linea rigida sui termini da rispettare: non è possibile spostare in avanti il termine dei 12 giorni in caso di fattura immediata, anche se la scadenza ricorre in un giorno festivo.
In caso di invio in ritardo scatta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.
Gli errori iniziali nella predisposizione e nell’invio telematico della fattura elettronica sono stati considerati in qualche modo fisiologici nel primo anno di applicazione, anche e soprattutto tenendo presente che si è trattato di una vera e propria rivoluzione, non solo tecnologica ma anche organizzativa.
Ad oggi invece non sono previste moratorie sul fronte della disciplina sanzionatoria e nell’analisi che segue faremo il punto su regole, importi e possibilità di ravvedimento operoso delle sanzioni previste per il tardivo o errato invio della fattura elettronica, oltre che sui principali codice errori previsti dall’Agenzia delle Entrate.
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Come noto, le fatture elettroniche ordinarie devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Un termine monitorato speciale a settembre, alla luce dell’avvio della riforma delle sanzioni tributarie.
In caso di omissioni o irregolarità commesse dal 1° settembre 2024, partite IVA e intermediari dovranno ricalibrare la sanzione tenuto conto delle nuove soglie previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997.
In particolare:
Cosa cambia rispetto alla situazione vigente al 31 agosto 2024?
In primo luogo, le sanzioni relative a fatture omesse, tardive e con errori si riducono, rispetto alla soglia compresa dal 90 al 180 per cento prevista in precedenza. Scende anche l’importo minimo, prima pari a 500 euro.
Stessa situazione anche sul fronte delle operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge o non soggette ad IVA, per le quali la sanzione passa dal range dal 5 al 10 per cento al valore fisso del 5 per cento.
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative fino al 31 agosto | Sanzioni amministrative dal 1° settembre 2024 |
---|---|---|---|
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro | - |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90 al 180 per cento dell’imposta, con importo minimo di 500 euro | 70 per cento dell’imposta con un minimo di 300 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro | 5 per cento con un minimo di 300 euro; - |
Violazioni solo formali | Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997 | Niente sanzioni | - |
I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono quindi:
A questo proposito, è bene evidenziare che nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico.
Appare opportuno comunque richiamare in questa sede quanto era stato previsto nel corso del periodo di moratoria valido nel 1° anno di applicazione della fattura elettronica.
Periodicità liquidazione IVA | Data fattura | Sanzioni |
---|---|---|
Trimestrale | Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 | a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Mensile | Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 | Stesse regole di cui sopra |
Le sanzioni di cui sopra o meglio, il meccanismo di riduzione delle sanzioni sulla fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata, sono state introdotte in via transitoria dall’articolo 10 del DL 119/2018 per venire incontro alle esigenze di rodaggio del sistema nel suo complesso e sono state applicabili nell’anno di esordio della fattura elettronica sia per le fatture immediate che per quelle differite.
Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio 2020 le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella di cui sopra.
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
Il regime sanzionatorio di cui abbiamo parlato sinora deve essere valutato sulla base del momento in cui l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:
Ci sono dei casi in cui è possibile evitare le pesanti sanzioni previste in materia di fattura elettronica semplicemente ponendo in essere le corrette procedure.
È il caso della fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi): come previsto dal provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere nuovamente inviata entro i 5 giorni dalla data di notifica dello scarto.
La notifica dello scarto contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fatturazione elettronica.
Proponiamo quindi di seguito una tabella sinottica con i principali codice errori che si possono leggere nelle ricevute/notifiche di scarto dello Sdi:
Codice errori fatturazione elettronica | Causale dello scarto |
---|---|
Codice errore 00001 | nome file non valido ovvero il nome del file da inviare al Sdi deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo ( _ ), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml |
Codice errore 00002 | nome file duplicato ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico |
Codice errore 00003 | le dimensioni del file superano quelle massime consentite ovvero 5Mb |
Codice errore 00102 | file non integro ovvero il file xml risulta danneggiato/manomesso |
Codice errore 00403 | file con data successiva a quella di ricezione ovvero il caso in cui il file xml contiene erroneamente una data successiva a quella di invio telematico |
Codice errore 00417 | file con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati ovvero il caso in cui il file xml non contiene partita iva e/o codice fiscale del soggetto emittente |
Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora.
Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911.
Le sanzioni sull’emissione tardiva della fattura elettronica vengono irrogate anche quando il contribuente - nonostante il ritardo dell’emissione e/o dell’invio allo SdI della fattura medesima - liquida e paga correttamente l’IVA dovuta.
La conferma è arrivata dalla risposta all’interpello numero 528 del 16 dicembre 2019 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha associato questa fattispecie alla violazione dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 528 del 16 dicembre 2019
Le sanzioni per il tardivo invio delle fatture elettroniche vengono irrogate anche quando il contribuente ha correttamente liquidato e versato l'IVA. Ciò poiché tali violazioni rientrano nel campo delle cd «violazioni formali» ovvero quelle coincidenti con «inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale»
Sempre da un documento di prassi, la risposta all’interpello numero 129/2020, è arrivato un nuovo chiarimento dall’Agenzia delle Entrate che conferma una linea rigida sui tempi della fattura elettronica.
Si specifica che la trasmissione della fattura immediata oltre la scadenza dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cade in un giorno festivo, è punibile con le sanzioni previste dalla legge.
Il motivo? Non è possibile applicare la norma secondo la quale gli adempimenti, anche se solo telematici, che scadono in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
La regola, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso della fattura, ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate, bisogna tutelare la controparte contrattuale, a cui è destinato il documento, e garantire la possibilità di esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 129 del 14 maggio 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Invio tardivo fatture immediate.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate numero 61196 del 6 marzo 2023 l’amministrazione finanziaria ha fornito tutte le istruzioni per rispondere alle lettere inviate dalla stessa Agenzia delle Entrate ai contribuenti per la segnalazione di errori o ritardi registrati nell’invio delle fatture elettroniche degli anni precedenti.
Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 61196/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Provvedimento Agenzia delle Entrate numero 61196 del 6 marzo 2023
In caso di ritardo sui termini previsti per la trasmissione della fattura elettronica e dei corrispettivi telematici, i soggetti passivi IVA ricevono la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate:
“ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia”,
motiva l’Amministrazione finanziaria.
La lettera di compliance riporta i seguenti dati:
Il contribuente, destinatario della lettera di compliance, può accedere ai dati anche dal portale dell’Agenzia delle Entrate:
Le informazioni vengono messe anche a disposizione della Guardia di Finanza.
Come emerge dalle istruzioni fornite nella comunicazione, sono due le possibilità una volta che si riceve la lettera di compliance IVA:
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