La proroga dello smart working fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e per genitori di figli fino a 14 anni caratterizza la settimana compresa tra il 5 e il 10 giugno 2023. L'approvazione in Commissione dell'emendamento al testo del DL Lavoro si aggiunge all'attenzione sui bonus assunzione, ancora bloccati, e alle prime indicazioni relative alla flat tax incrementale da parte dell'Agenzia delle Entrate
L’approvazione dell’emendamento al testo della legge di conversione del decreto Lavoro all’esame del Senato prevede la proroga per lo smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli di età inferiore a 14 anni, che lavorano nel settore privato.
La notizia è una delle principali, che hanno caratterizzato una settimana, quella compresa tra il 5 e il 10 giugno, maggiormente ricca di temi relativi al lavoro.
Mentre si attende l’autorizzazione da parte della Commissione europea per “sbloccare” i bonus assunzioni rinnovati con la Legge di Bilancio 2023, arrivano anche le istruzioni INPS per la compilazione del Quadro RR del modello redditi PF da parte di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.
Presente anche il Fisco, con la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 6 giugno, che fa il punto sui soggetti inclusi ed esclusi dalla flat tax incrementale.
Alla tassazione piatta del 15 per cento saranno ammessi i titolari di redditi d’impresa, arti e professioni mentre saranno esclusi i soci di società di persone e capitali. Ugualmente esclusi anche gli associati degli studi professionali.
Proroga smart working fino al 31 dicembre per lavoratori fragili e genitori di under 14
Manca poco all’attuale scadenza dello smart working per lavoratori fragili e genitori di figli fino a 14 anni di età. Senza ulteriori interventi normativi, infatti, la misura esaurirà i suoi effetti il prossimo 30 giugno.
All’orizzonte, però, novità in arrivo. Con un emendamento approvato in Commissione al Senato alla legge di conversione del decreto Lavoro la scadenza verrà prorogata al 31 dicembre 2023.
Il rinvio fino a fine anno è tutt’altro che ufficiale, si dovrà infatti attendere la conclusione dell’iter parlamentare.
La proroga, tuttavia, sarebbe destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Ci sono ipotesi di allungamento anche per i dipendenti pubblici ma ancora nessuna data certa è stata individuata.
Si dovrà attendere la prossima settimana per una verifica delle risorse per finanziare la misura. Per l’ufficialità si deve in ogni caso aspettare la pubblicazione del testo della legge di conversione del decreto Lavoro in Gazzetta Ufficiale.
La questione riaccende il confronto sull’efficacia e la validità del lavoro da remoto per specifiche categorie di lavoratori, in un periodo in cui le prime ragioni che hanno spinto all’uso massiccio dello strumento (l’emergenza pandemica) sembrano perdere di forza con il susseguirsi dei mesi e l’approssimarsi dell’estate.
È possibile o utile prevedere misure simili a livello strutturale? L’eventuale ulteriore rinnovo lascerebbe pensare a un generale apprezzamento della misura a prescindere dallo scenario emergenziale.
Il punto sui bonus assunzione 2023 e le istruzioni INPS per la compilazione del Quadro RR
Come anticipato, la settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata con una preminenza di temi legati al mondo del Lavoro.
Una delle notizie è in realtà caratterizzata da una mancata notizia. Si attende ancora, infatti, l’autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione, per “sbloccare” i bonus per le assunzioni del 2023.
Tale autorizzazione è necessaria per l’operatività degli strumenti prorogati con la scorsa legge di bilancio, in particolare per gli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani con meno di 36 anni di età, donne in particolari condizioni svantaggiate e soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza.
Le misure rientrano nella disciplina sugli aiuti di Stato e devono quindi ottenere il via libera europeo. Una volta arrivato gli incentivi potranno essere applicati anche ad assunzioni avvenute in precedenza.
Nell’attesa, invece, sono arrivate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello redditi PF da parte di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi.
I soggetti devono tenere a mente la scadenza del saldo relativo al 2022 e del primo acconto del 2023 dei contributi, i cui versamenti devono essere effettuate entro la scadenza del prossimo 30 giugno.
L’INPS fornisce anche le indicazioni per il calcolo dei contributi da versare, specificando che artigiani e commercianti devono integrare i redditi d’impresa del 2022 con gli altri eventuali redditi derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata (comunicati con il modello Redditi SC, società di capitali).
Per le istruzioni si deve fare riferimento alla circolare numero 52, pubblicata lo scorso 7 giugno.
Flat tax incrementale: le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Sul fronte del Fisco di particolare importanza è la pubblicazione della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla flat tax incrementale, la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che prevede una tassazione piatta del 15 per cento da applicare alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022.
Nella bozza diffusa il 6 giugno vengono indicati i soggetti che possono rientrare nell’agevolazione e quelli che, invece, saranno esclusi.
Possono beneficiare dell’agevolazione le partite IVA che esercitano attività di impresa, arti e professioni.
Saranno invece fuori dai benefici le partite IVA che applicano il regime forfettario e altri contribuenti, tuttavia i decaduti da tale regime per il 2023 potranno rientrare nella flat tax incrementale.
Nella platea degli esclusi rientrano anche:
- i soci di società di persone;
- gli associati di studi professionali;
- i soci di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.
In merito alle partecipazioni in società di persone o di capitali, la bozza chiarisce che:
“rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti.”
Il documento di prassi non è ancora definitivo e possono essere inviati contributi, nell’ambito della consultazione pubblica che termina il 15 giugno 2023. Dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, disponibili nel portale istituzionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga smart working fino al 31 dicembre per lavoratori fragili e genitori di under 14