Secondo acconto Ires 2020, chi paga, quando e quale codice tributo inserire nel modello F24? Con il Decreto Ristori quater, la scadenza del 30 novembre 2020 è passata al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Nel calendario canonico di scadenze fiscali l’ultimo giorno del mese di novembre segna il termine ultimo per i versamenti delle imposte sui redditi, in particolare il secondo acconto Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate.
Ma il 2020 anche su questo fronte fa eccezione: prima il Decreto Agosto e poi il Decreto Ristori bis hanno disposto, in presenza di specifici requisiti, una proroga per i versamenti che ora, oltre allo slittamento di 10 giorni per tutti, si allarga ulteriormente con il Decreto Ristori quater. Ad anticiparlo, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale, è il comunicato stampa numero 81 diffuso dal Governo il 30 novembre 2020.
La platea, quindi, di contribuenti tenuti a rispettare i tempi ordinari per il pagamento si è ristretta sempre di più.
L’Ires è l’imposta sul reddito dovuta da società di capitali, enti commerciali e non commerciali e i codici tributo da indicare nel modello F24 per procedere con il versamento sono invariati rispetto allo scorso anno.
L’acconto Ires 2020 non è dovuto, innanzi tutto, quando il contribuente considerato, società di capitali o ente che sia, deve versare un importo inferiore ad euro 20,66.
In linea generale, il meccanismo degli acconti ires è il seguente:
Per capire chi paga il secondo acconto Ires 2020 entro la scadenza del 30 novembre che slitta al 10 dicembre 2020, poi, è necessario fare qualche passo indietro per riprendere quanto stabilito dagli ultimi decreti emergenziali:
A queste disposizioni si aggiungono le novità del Decreto Ristori quater, di cui si attende il testo ufficiale, che include nella proroga:
Sono queste le regole da applicare anche al versamento del secondo acconto ires 2020: sono tenuti a procedere con il pagamento tutti coloro che non rientrano nelle ipotesi previste nei diversi provvedimenti.
Riepilogando non sono tenuti al pagamento del secondo acconto Ires entro i termini canonici i contribuenti che seguono:
Di seguito l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis, a cui si aggiunge la modifica del Decreto Ristori ter, necessario per individuare quali sono i soggetti beneficiari della proroga senza vincolo di fatturato.
Codice ATECO | Descrizione |
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47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Ecco invece l’elenco dei codici ATECO di cui al decreto Ristori n. 137/2020 aggiornato dal decreto n. 149 del 9 novembre 2020:
Codice ATECO |
493210 - Trasporto con taxi |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
551000 - Alberghi |
552010 - Villaggi turistici |
552020 - Ostelli della gioventù |
552030 - Rifugi di montagna |
552040 - Colonie marine e montane |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011-Ristorazione con somministrazione |
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561030-Gelaterie e pasticcerie |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042-Ristorazione ambulante |
561050-Ristorazione su treni e navi |
562100-Catering per eventi, banqueting |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
591400-Attività di proiezione cinematografica |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
823000-Organizzazione di convegni e fiere |
855209 - Altra formazione culturale |
900101 - Attività nel campo della recitazione |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
931110-Gestione di stadi |
931120-Gestione di piscine |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti |
Per effettuare il versamento della seconda rata di acconto Ires 2020 sarà necessario utilizzare il modello F24, all’interno del quale dovrà essere indicato il codice tributo 2002.
Codice tributo | Adempimento |
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2002 | IRES- ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE-ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03- RISOLUZIONE N.76/E DEL 27/05/04 |
Ricordiamo che per saldo e primo acconto nel modello F24 bisogna invece inserire:
L’Ires, così come Irpef, Irap, cedolare secca e tutte le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2020, possono essere rateizzate esclusivamente per quanto riguarda il saldo dovuto per il 2019 ed il primo acconto d’imposta.
Stessa regola, invece, non è applicabile alla scadenza del 30 novembre che riguarda il secondo acconto d’imposta.