Dichiarazione dei redditi: scadenza in arrivo per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte.
La scadenza per il versamento Irpef, Ires, Irap e per tutte le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi si caratterizza per un’importante novità: il Decreto Fiscale n. 124/2019 ha ridotto la rata dell’acconto di novembre, portandola al 50%.
La novità interesserà esclusivamente i titolari di partita IVA già interessati dalla proroga ISA, ovvero i contribuenti in regime forfettario, così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019.
Le scadenze per il versamento delle imposte sui redditi sono state interessate da una serie di proroghe e modifiche nel 2019. Ricordiamo infatti che per i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, il saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap dovevano essere pagati non più entro il 1° luglio ma entro il 30 settembre, con possibilità di differimento al 30 ottobre con maggiorazione dello 0,40%.
Non cambiano invece le scadenze delle imposte sui redditi per i non titolari di partita IVA, per i quali accanto all’Irpef è la cedolare secca sugli affitti l’imposta sostitutiva protagonista della dichiarazione dei redditi 2019.
Facciamo il punto sulle regole per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2019.
I contribuenti titolari di partita IVA e non versano le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2019 secondo le seguenti scadenze:
Il versamento delle imposte sui redditi 2019 può essere effettuato anche entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta vedranno sottrarsi l’importo delle eventuali imposte a debito emerse dalla dichiarazione dei redditi direttamente dallo stipendio o dalla pensione, a partire dal mese di luglio.
Diverse sono invece le regole per i contribuenti senza sostituto, per il quali il versamento delle imposte dovrà essere effettuate mediante modello F24.
A complicare il quadro delle scadenze per il versamento Irpef, Ires e Irap 2019 per i titolari di partita IVA è stata l’introduzione degli ISA. Con notevole ritardo è stato messo a disposizione l’attesissimo software dell’Agenzia delle Entrate, determinante per il calcolo delle imposte sui redditi.
Un ritardo per il quale è stata prevista prima la proroga della scadenza dal 1° al 22 luglio e poi il differimento ancora più lungo al 30 settembre, novità prevista da un emendamento al Decreto Crescita approvato in via ufficiale con la legge di conversione.
Una terza novità interesserà la scadenza imminente del 30 novembre, rinviata al 2 dicembre cadendo di sabato. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 58 del DL Fiscale 124/2019, la seconda rata di acconto, per chi ha già pagato il 40% dell’imposta, dovrà essere versata al 50% e non più al 60% del totale dell’imposta dovuta.
Chi paga l’acconto in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 dovrà invece versare il 90% del totale dell’imposta.
Per gli anni successivi le due rate saranno del 50% ciascuna (la metà del totale del saldo dovuto).
Inoltre è opportuno ribadire che sono interessati dai cambiamenti esclusivamente i soggetti ISA, compresi i forfettari che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sono tenuti a pagare l’acconto Irpef, Ires e Irap i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi 2019 nel caso in cui l’imposta riferita all’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute e eccedenze, risulti superiore a 51,65 euro.
L’acconto delle imposte sui redditi 2019 deve essere versato in un’unica scadenza o in due rate secondo le seguenti regole:
Per i soggetti ISA, l’acconto dovrà essere versato:
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), possono essere versate a rate, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Dopo aver analizzato le regole per il versamento dell’acconto in scadenza il 2 dicembre 2019, riepiloghiamo le regole generali previste per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione di saldo e prima rata di acconto.
Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto Irpef, Ires e Irap è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale. L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 2 dicembre 2019, relativa al secondo acconto Irpef, Ires e Irap.
Le scadenze in caso di rateizzazione sono differenti per titolari e non titolari di partita IVA.
Partiamo dai non titolari di partita IVA, per poi analizzare scadenze e novità sul pagamento rateale per imprese e professionisti.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 1° luglio 2019 ovvero entro il 31 luglio 2019 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
1ª | 1° luglio | 31 luglio | ||
2ª | 31 luglio | 0,32 | 31luglio | 0,00 |
3ª | 2 settembre | 0,65 | 2 settembre | 0,33 |
4ª | 30 settembre | 0,98 | 30 settembre | 0,66 |
5ª | 31 ottobre | 1,31 | 31 ottobre | 0,99 |
6ª | 2 dicembre | 1,64 | 2 dicembre | 1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Si ricorda che la rateazione delle imposte sui redditi non deve riguardare necessariamente tutti gli importi. Così come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo (o viceversa).
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24 e gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
Come accennato in apertura, la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi 2019 per i titolari di partita IVA è oggetto di proroga. Il motivo è l’avvio tardivo degli ISA, i “sostituti” degli studi di settore.
La legge di conversione del Decreto Crescita prevede la proroga dal 1° luglio al 30 settembre della scadenza per il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2019.
Il differimento riguarda tuttavia esclusivamente i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi minimi e forfettari.
Come sopra anticipato, sulle imposte sui redditi 2019 è intervenuta una nuova proroga: il Decreto Fiscale in corso di approvazione rinvia al 16 marzo 2020 la scadenza del 18 novembre.
Quel che è evidente è che le novità coinvolgerà anche i termini nel caso di pagamento a rate.
I titolari di partita IVA non soggetti alla proroga dovranno seguire il seguente calendario:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 1 luglio | |||
2ª | 16 luglio | 0,17 | 31 luglio | |
3ª | 20 agosto | 0,50 | 20 agosto | 0,18 |
4ª | 16 settembre | 0,83 | 16 settembre | 0,51 |
5ª | 16 ottobre | 1,16 | 16 ottobre | 0,84 |
6ª | 18 novembre | 1,49 | 18 novembre | 1,17 |
Per i soggetti ISA, invece, le scadenze delle imposte sulla dichiarazione dei redditi 2019 sono le seguenti:
Titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 16 marzo 2020 | 0,18 |
3 | 16 marzo 2020 | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Resta inalterata la possibilità di differimento con maggiorazione dello 0,40% e le regole sull’applicazione degli interessi sul piano di rateazione.