Credito d’imposta beni strumentali: guida agli “ex” super ed iper ammortamento

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

La Legge di Bilancio 2021 modifica le percentuali del credito d'imposta derivante dagli ex super ed iper ammortamento. Si va dal 6 al 10 per cento per il super ammortamento e fino al 50% per l'iper ammortamento. Ecco una guida pratica a nuove percentuali, meccanismo di funzionamento e compensazione nel modello F24.

Credito d'imposta beni strumentali: guida agli “ex” super ed iper ammortamento

Super ed iper ammortamento originariamente erano delle variazioni in diminuzione della base imponibile Irpef/Ires su cui calcolare le imposte.

Introdotte per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge numero 208/2015) le due misure facevano parte del più ampio pacchetto di rilancio degli investimenti produttivi del Paese voluto dall’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e denominato prima Piano Industria 4.0 e poi Piano Impresa 4.0.

In estrema sintesi, lo scopo è quello di porre in essere gli strumenti maggiormente idonei allo stimolo degli gli investimenti produttivi delle imprese e dei professionisti, grazie ad un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite considerato. Attraverso il super ammortamento, per esempio, le aziende che hanno investito in beni strumentali fino al periodo di imposta 2019 hanno potuto fruire di un ammortamento fiscale prima pari al 140 per cento e poi al 130 per cento in luogo del 100 per cento indicato in bilancio.

Con la Legge di Bilancio 2020 (Legge numero 160/2019) si è passati all’attuale Piano Transizione 4.0 e sia super che iper ammortamento sono stati modificati con il passaggio da extra deduzioni di carattere fiscale a credito d’imposta.

Per il periodo d’imposta 2020, le percentuali di questo credito d’imposta erano le seguenti:

  • 6% per i beni strumentali nuovi (quindi dei beni che precedentemente rientravano nel cd super ammortamento);
  • 20% o 40% per i beni rientranti nel piano Industria 4.0 o iper ammortamento;
  • 15% per i beni immateriali rientranti nell’allegato B di cui alla Legge di Bilancio 2017.

La Legge di Bilancio 2021 in fase di approvazione interviene sulle percentuali di cui sopra, aumentandole con un importante ed ulteriore stanziamento finanziario per il prossimo triennio.

Legge di Bilancio 2021: nuova percentuale per il credito d’imposta ex super ed iper ammortamento

L’articolo 185 della Legge di Bilancio 2021 in fase di discussione prevede nuove e più alte percentuali per il credito d’imposta corrispondente agli ex super ed iper ammortamento.

L’obiettivo è rilanciare il Piano Transizione 4.0 previsto dalla scorsa Legge di Bilancio e rendere perseguibile l’obiettivo dichiarato del 40% di crescita della platea di imprese potenzialmente interessate da questa misura.

In particolare, dal prossimo periodo d’imposta 2021:

  • per i beni strumentali (materiali) nuovi la nuova percentuale di credito d’imposta sarà pari al 10% (ex super ammortamento);
  • per i beni immateriali di cui all’ex iper ammortamento o piano Industria 4.0 la nuova percentuale sarà del 10 o 30 o 50% a seconda dei casi (per una elencazione esaustiva dei beni di cui alla presente classificazione occorre fare riferimento all’allegato A della Legge di Bilancio 2017);
  • per i beni immateriali di cui all’allegato B della Legge di Bilancio 2017 la nuova percentuale sale al 20%.

Legge di Bilancio 2021: elenco dei beni che non consentono di fruire del nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali ed immateriali (ex super ed iper ammortamento)

In perfetta analogia con quanto previsto per le corrispondenti agevolazioni precedenti, la Legge di Bilancio 2021 prevede l’esclusione dal beneficio per le seguenti categorie di investimenti:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, del dpr 917/1986;
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Legge di Bilancio 2021 e credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali ed immateriali: chi sono i soggetti beneficiari?

L’articolo 185 della Legge di Bilancio 2021 in fase di discussione in Parlamento consente di fruire del credito d’imposta in investimenti in beni strumentali nuovi e beni immateriali ad i seguenti soggetti:

tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali

Il nuovo credito d’imposta del 10% (ex super ammortamento) per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Sono soggetti esclusi dal beneficio:

le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come e quando fruire del credito d’imposta previsto sugli investimenti in beni strumentali nuovi e beni immateriali

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

La fruizione può avvenire con la seguente decorrenza (si vedano a questo proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4/E del 30 marzo 2017 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 23/E del 2016):

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e dicitura nella fattura di acquisto

La nostra panoramica sul nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi si chiude con un focus su una previsione normativa che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi.

Il comma 195 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che:

…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…

Sorge quindi spontaneo chiedersi come comportarsi nel caso in cui le fatture di acquisto dei beni che darebbero diritto al credito d’imposta per il 2020 non riportino la sopra citata dicitura.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 2020 ha chiarito che:

la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione

Tuttavia, aziende e professionisti possono sanare l’eventuale assenza della dicitura di cui sopra, prima che inizino le attività di controllo dell’amministrazione finanziaria, attraverso le modalità che la stessa Agenzia delle Entrate ha indicato nell’interpello numero 438 ovvero:

  • in caso di fattura elettronica:
    • stampando il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile e conservando il documento medesimo presso la sede aziendale;
    • realizzando un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
  • in caso di fattura cartacea:
    • riportando la corretta dicitura da parte del soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

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