Redditi di capitale: definizione e tassazione

Francesco Oliva - Irpef

Gli articoli 44 e 45 del TUIR disciplinano i redditi di capitale, prevedendo l'elenco delle fattispecie ricomprese in questa categoria e le regole di riferimento per calcolo e relativa tassazione

Redditi di capitale: definizione e tassazione

La disciplina dei redditi di capitale è da rintracciare negli articoli 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In realtà, la disciplina dei redditi di capitale non è preceduta da una definizione formale ma da una elencazione analitica delle casistiche che il Fisco inquadra tra i redditi di capitale.

Tale elencazione comprende poi fattispecie particolarmente eterogenee, motivo per cui non si può parlare di una configurazione omogenea: i redditi di capitale sono, per loro natura, derivabili da attività e strumenti diversi fra loro.

Di seguito l’analisi della normativa prevista dal Tuir e l’elenco completo di tutti i casi in cui il Fisco configura redditi di capitale, con un focus particolare anche sulla tassazione dei dividendi.

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Redditi di capitale: definizione e requisiti

Come dicevamo all’inizio i redditi di capitale non hanno una definizione fiscale autonoma, nel senso che il Fisco prevede alcune norme che elencano, tassativamente, i casi in cui vengono ad essere configurati i redditi di capitale.

Tuttavia, i redditi di capitale sono caratterizzati da due requisiti fondamentali;

  • tassazione al lordo;
  • principio di cassa (e non di competenza come avviene per esempio per i redditi di impresa).

Redditi di capitale e tassazione al lordo

I redditi di capitale vengono tassati al lordo: cosa significa? La tassazione al lordo dei redditi di capitale implica che sui redditi di capitale medesimi non sia deducibile alcuna componente di costo di produzione del reddito stesso.

Redditi di capitale e principio di cassa

Un altro importante principio alla base della tassazione dei redditi di capitale è il principio di cassa. In base al principio di cassa i redditi di capitale devono essere riportati in dichiarazione dei redditi e tassati solo con riferimento al periodo d’imposta in cui sono incassati. Ciò differenzia fortemente i redditi di capitale dai redditi di impresa, per i quali vige, invece, il principio di competenza economica.

Redditi di capitali: le due macro categorie

Abbiamo subito sottolineato come i redditi di capitale non siano definiti in modo esplicito dalla normativa fiscale (ed in particolare dal TUIR).

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del TUIR è possibile suddividere i redditi di capitale in due macrocategorie:

  • i proventi derivanti da rapporti di finanziamento;
  • i proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie di partecipazione ovvero i dividendi di partecipazione.

Redditi di capitale: i proventi derivanti da rapporti di finanziamento o rendite finanziarie

La prima importante categoria di redditi di capitale da prendere in considerazione sono i proventi derivanti da rapporti di finanziamento ovvero le cosiddette rendite finanziarie.

Le rendite finanziarie vengono percepite come remunerazione di un rapporto contrattuale in cui una parte (risparmiatore) mette a disposizione dell’altra (intermediario finanziario, banca o azienda in cerca di finanziamenti) una certa somma di denaro ovvero un’altra cosa fungibile, consentendone l’utilizzo e prevedendo l’ottenimento della restituzione alla scadenza pattuita.

Il prodotto del capitale impiegato è l’interesse e rappresenta il reddito fiscale imponibile.

La tassazione dei redditi di capitale in forma di rendite finanziarie avviene attraverso il sistema di ritenute alla fonte a titolo di imposta.

Occorre distinguere in questo senso tra:

  • tassazione con aliquota al 26 per cento per interessi derivanti da dividendi, obbligazioni, interessi attivi bancari e postali, certificati di deposito;
  • tassazione con aliquota al 12,50 per cento per i titoli di Stato e similari.

Redditi di capitale: i proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione

La seconda categoria di redditi di capitale presa in considerazione dal TUIR è data dai proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione ovvero dai cosiddetti dividendi di partecipazione.

I redditi da dividendi di partecipazione sono redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale di rischio di società o enti soggetti passivi IRES.

La tassazione di azioni e dividendi varia a seconda di due fattori fondamentali: la localizzazione della società che eroga i dividendi e la percentuale di partecipazione detenuta dal socio.

Tassazione redditi di capitale: il criterio della partecipazione

Uno dei criteri da considerare per comprendere la tassazione dei redditi di capitale è quello della “partecipazione”, ovvero se il risparmiatore socio/azionista considerato è titolare di una quota del capitale o partecipazione qualificata o non qualificata.

Come distinguere tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata per comprendere la tassazione dei redditi di capitale?

I fattori da considerare sono due:

  • la quota percentuale di capitale (partecipazione) posseduta;
  • il diritto di voto in assemblea che tale partecipazione attribuisce.

Per definire correttamente la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata, il diritto societario prevede diverse percentuali di quota capitale e diritto di voto a seconda che si faccia riferimento a società quotate in borsa ovvero a società non quotate in borsa.

Ecco un’utile tabella riassuntiva:

Tipo di partecipazione Criteri della quota capitale e del diritto di voto in assemblea
Partecipazione qualificata nelle società quotate in borsa quota capitale superiore al 5 per cento ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 2 per cento
Partecipazione non qualificata nelle società quotate in borsa quota capitale inferiore al 5 per cento ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 2 per cento
Partecipazione qualificata società non quotate in borsa quota capitale superiore al 25 per cento ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria maggiore al 20 per cento
Partecipazione non qualificata società non quotate in borsa quota capitale inferiore al 25 per cento ovvero se attribuisce un diritto di voto in assemblea ordinaria inferiore al 20 per cento

Tassazione redditi di capitale: il criterio della localizzazione

Al fine di comprendere il meccanismo di tassazione dei redditi di capitale, accanto alla tipologia di partecipazione posseduta, occorre valutare anche la localizzazione della società della quale si possiede parte o tutto il capitale (azioni, quote e partecipazioni in genere).

Attenzione: il Fisco penalizza i dividendi corrisposti da società che producono utili in “Stati a fiscalità privilegiata”.

Tassazione redditi di capitale società residenti: come funziona e aliquota

Chiariti i criteri su cui si basa il meccanismo di tassazione dei redditi di capitale, occorre adesso comprendere il sistema di tassazione e quali aliquote occorre applicare caso per caso.

Su questo punto bisogna subito sottolineare come la Legge 205/2017 - Legge di Bilancio 2018 - sia intervenuta in materia, equiparando la tassazione sulle persone fisiche non in regime di impresa che detengono partecipazioni qualificate o non qualificate con tassazione ad aliquota fissa 26 per cento dal 2018.

In particolare, nel caso dei dividendi distribuiti da società residenti e derivanti da partecipazioni qualificate, la tassazione da applicare a partire dal 2019 (redditi 2018) dipende dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26 per cento sull’intera base imponibile per le persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14 per cento (esenzione del 41,86 per cento) per le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali) e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5 per cento (esenzione del 95 per cento) per le società di capitali.

Per i dividendi distribuiti da società residenti e derivanti questa volta da partecipazioni non qualificate, la tassazione da applicare dipende sempre dal soggetto destinatario dei dividendi medesimi ovvero:

  • ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26 per cento per le persone fisiche non titolari di partita IVA. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
  • base imponibile pari al 58,14 per cento (esenzione del 41,86 per cento) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5 per cento (esenzione del 95 per cento) per le società di capitali. Attenzione: in questo caso l’esenzione è totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci).

La quota di imponibilità Irpef pari al 58,14 per cento sul singolo socio deriva da una proporzione per effetto della quale la tassazione complessiva IRES 24 per cento società/aliquote Irpef socio faccia si che quest’ultimo venga colpito dall’aliquota irpef marginale.

Tassazione dividendi 26 per cento dal 2018 anche per le persone fisiche titolari di partecipazione qualificata. La gestione del “periodo transitorio”

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 in ordine all’equiparazione della tassazione dei dividendi qualificati e non pone una serie di questioni.

Innanzitutto, il nuovo sistema prevede una disciplina transitoria:

per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le regole precedenti

Di conseguenza, per gli utili maturati sino all’esercizio 2017 si dovrà operare come segue:

  • tassazione progressiva Irpef sul 40 per cento dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era al 33 per cento);
  • tassazione progressiva Irpef sul 49,72 per cento dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era al 27,50 per cento);
  • tassazione progressiva Irpef sul 58,14 per cento dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2017 (periodo attuale in cui l’aliquota IRES è fissata al 24 per cento).

A partire dall’esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta pari al 26 per cento sia sui soci titolari di partecipazioni qualificate che non.

Tali previsioni si applicano anche sull’eventuale capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni.

Tassazione dividendi e azioni di società non residenti: meccanismo e aliquota

Qualora i redditi di capitale considerati (dividendi e azioni) vengano corrisposti da società non residenti, ma residenti in Stati a fiscalità privilegiata- ex Paesi black list, sia i dividendi relativi a partecipazioni qualificate che non qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente soggetto IRPEF o IRES per il 100 per cento del loro ammontare.

Il regime di totale imponibilità dei redditi di capitale provenienti da società residenti in territori a fiscalità privilegiata non opera in due casi:

  • nel caso di applicazione dell’articolo 167, comma 1, del TUIR ovvero della regola del CFC-Controlled Foreign Companies;
  • nel caso di applicazione dell’articolo 167, comma 5, del TUIR ovvero in caso di ammissibilità dell’interpello.

Tassazione redditi di capitale: gli articoli 44 e 45 del Tuir

Tornando al discorso iniziale, i redditi di capitale non vengono definiti esplicitamente dalla normativa fiscale ma ci sono due articoli, 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che ne disciplinano l’individuazione caso per caso e le principali regole di tassazione. Appare dunque utile riportare tali riferimenti normativi al fine di completare la nostra guida alla tassazione dei redditi di capitale in Italia.

Tassazione redditi di capitale, l’articolo 44 del TUIR:

Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa”.

Tassazione redditi di capitale, l’articolo 45 del TUIR:
Determinazione del reddito di capitale

1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

[4-bis.]

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari”.

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