Decreto superbonus: legge di conversione del DL 39/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Tommaso Gavi - Irpef

Dopo il via libera definitivo delle Camere, il testo della legge di conversione del decreto Superbonus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diverse le novità della legge 67/2024, al termine dell'iter parlamentare del DL 39/2024

Decreto superbonus: legge di conversione del DL 39/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Con 150 “sì” e 109 “no” l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il testo della legge di conversione del decreto Superbonus (DL n. 39/2024).

Dopo il via libera definitivo dello scorso 23 maggio 2024, il testo della legge n. 67/2024 è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo testo recepisce le misure inserite nell’emendamento del governo, approvato in precedenza dalla commissione Finanze del Senato.

Tra queste l’allungamento obbligatorio della detrazione a 10 anni per le spese sostenute a partire dal 2024, la stretta alle compensazioni per per banche e altri intermediari finanziari e l’allungamento a 6 anni per la fruizione del credito per banche e assicurazioni, nel caso in cui i crediti siano stati acquistati a un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale.

Tra le altre misure è previsto il divieto di cessione del credito anche per le rate residue di spese già sostenute negli scorsi anni, il potenziamento dell’attività di controllo dei Comuni e un fondo a sostegno degli interventi per gli enti del Terzo settore.

Novità in arrivo anche per il bonus ristrutturazione, che passerà al 30 per cento dal 2028.

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Le novità della legge n. 67/2024 in Gazzetta Ufficiale, di conversione del decreto Superbonus (testo in pdf)

L’iter di approvazione della legge di conversione del decreto Superbonus (DL n. 39/2024) si è concluso il 23 maggio maggio, con il via libera definitivo da parte della Camera.

Camera - Testo della legge n. 67 del 23 maggio 2024
Testo della legge di conversione del decreto Superbonus (DL n. 39/2024).

La legge n. 67/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ieri, 28 maggio, ed è in vigore da oggi.

Al termine dell’iter parlamentare sono numerose le modifiche al testo originario del decreto.

Gran parte delle misure sono state introdotte per mezzo di un emendamento del governo, approvato in precedenza dalla Commissione Finanze del Senato.

Di seguito una sintesi dei principali interventi.

Misura Novità
Spalmacrediti detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2024
Compensazione con F24 stretta per le banche, con il divieto di compensazione con contributi previdenziali
Acquisto di crediti fruizione in 6 anni per banche e assicurazioni, nel caso di acquisto a un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale
Cessione del credito stop anche per le rate residue dei bonus edilizi, per le spese già sostenute negli scorsi anni
Controlli potenziamento delle attività da parte dei Comuni
Terzo Settore istituzione di un fondo di 100 milioni di euro
Bonus ristrutturazione riduzione della detrazione al 30 per cento a partire dal 2028

La misura che più ha fatto discutere è l’obbligatorietà di fruizione in 10 anni per le detrazioni del superbonus e del bonus barriere. L’intervento sarà retroattivo ma solo in parte: si applicherà per i lavori le cui spese sono state sostenute nell’anno 2024 e seguenti. Sono invece esclusi i crediti.

Per la compensazione con modello F24 è prevista un’ulteriore stretta che interesserà però esclusivamente banche e altri intermediari finanziari. Viene introdotto il divieto di utilizzo dei contributi previdenziali per la compensazione.

Viene inoltre introdotto il divieto di utilizzo della cessione del credito per le rate delle agevolazioni successive, non ancora fruite.

Sulla cessioni del credito un’ulteriore novità è quella che interessa le operazioni assimilate a quelle definite usuraie. Vengono penalizzate le banche e le assicurazioni che hanno acquistato i crediti a un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale: per i crediti in questione la fruizione viene allungata a 6 anni.

Saranno inoltre potenziati i controlli da parte dei Comuni. L’intensificazione delle attività di vigilanza permetterà agli enti locali di vedersi riconosciuta una quota del 50 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo, sia in relazione alle imposte e che alle sanzioni conseguenti alle attività di accertamento.

Viene inoltre costituito un fondo pari a 100 milioni di euro per riconoscere agli enti del Terzo Settore un sostegno diretto alla riqualificazione energetica e strutturale degli immobili.

Le novità del testo in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 39/2024

Il decreto n. 39 del 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso ed è in vigore dal giorno successivo.

Gazzetta Ufficiale - decreto n. 39 del 29 marzo 2024
Testo del decreto Superbonus.

Tra le misure approvate con il testo originario c’è il blocco delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

La misura si aggiunge all’intervento del decreto Blocca Cessioni che aveva già introdotto un divieto generalizzato. Con il nuovo intervento il divieto è previsto anche per le ultime eccezioni e si applicherà per gli interventi successivi all’entrata in vigore del decreto.

Viene inoltre cancellata la remissione in bonis per la comunicazione relativa alle cessioni dei crediti, che permetteva la possibilità di regolarizzare il mancato invio entro il 15 ottobre prossimo. L’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato entro la scadenza del 4 aprile scorso.

Sono inoltre state stabilite misure per acquisire maggiori informazioni sulla realizzazione degli interventi agevolabili. I mancati adempimenti portano a una sanzione amministrativa di 10.000 euro o alla decadenza dall’agevolazione.

Infine, sono state previste misure per la sospensione di crediti d’imposta nel caso di debiti nei confronti dell’Erario, ovvero di iscrizioni a ruolo di carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a imposte erariali di un determinato importo.

Le novità sono sintetizzate nella tabella riassuntiva.

Misura Novità
Cessione del credito Eliminazione totale per gli interventi successivi all’entrata in vigore del decreto
Remissione in bonis Eliminazione della possibilità di regolarizzare l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle cessioni di crediti
Misure per acquisire maggiori informazioni sugli interventi agevolabili Sanzione di 10.000 euro per l’omessa trasmissione (nel caso di interventi già avviati) o decadenza dall’agevolazione (per nuovi interventi)
Sospensione crediti d’imposta In presenza di debiti con l’Erario

Stop completo alla cessione del credito

Il decreto n. 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo scorso, ha confermato le novità anticipate nel comunicato stampa del governo.

Tra le misure approvate d’urgenza per la tutela della finanza pubblica, anche alla luce dei dati ISTAT che hanno rivisto il deficit del 2023 al 7,2 per cento, c’è:

“l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni”.

L’intervento completa il divieto generalizzato di utilizzo di cessione del credito per i bonus edilizi, già previsto a partire dal 17 febbraio 2023 dal cosiddetto decreto Blocca Cessioni.

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La possibilità era rimasta, tuttavia per alcune eccezioni. Con il nuovo decreto tale divieto sarà generalizzato e interesserà tutte le agevolazioni edilizie per interventi di efficienza energetica, compreso il superbonus.

Dal momento che le nuove regole interesseranno gli interventi successivi all’entrata in vigore delle norme, la misura non inciderà sugli interventi già avviati, per i quali è già stata presentata la CILA prima del 16 febbraio 2023.

Viene invece eliminata la possibilità ancora prevista per:

  • bonus barriere al 75 per cento;
  • interventi di IACP;
  • interventi di cooperative edilizie ed enti del terzo settore;
  • interventi su immobili danneggiati da terremoti.

Eliminazione della remissione in bonis

Un’ulteriore misura prevista per le agevolazioni edilizie di efficientamento energetico riguarda la possibilità di regolarizzare le omesse comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 16 marzo, che nel 2024 era stato prorogato al 4 aprile.

Non potrà quindi più essere utilizzato l’istituto della remissione in bonis, che permetteva la regolarizzazione della comunicazione entro il prossimo 15 ottobre 2024, con il pagamento della sanzione di 250 euro per ciascuna comunicazione da presentare oltre il termine.

Come si leggeva nel comunicato, tale intervento è stato stabilito:

“al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.”

Il divieto generalizzato anche per i crediti relativi a successive annualità di interventi già effettuati, è arrivato con l’approvazione della legge di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Sanzione di 10.000 euro per omessa trasmissione di informazioni sui lavori

Una parte piuttosto controversa, destinata a far discutere, è quella relativa all’introduzione di misure “volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili”.

L’obiettivo dell’intervento è quello di ottenere un’immediata conoscenza delle grandezze economiche relative alle misure agevolative.

Si tratta, quindi, di adempimenti comunicativi relativi a informazioni che interessano i lavori.

Tuttavia viene prevista una disciplina sanzionatoria decisamente esagerata.

L’omessa trasmissione delle informazioni porterà:

  • a una sanzione di 10.000 euro, nel caso in cui sia riferita a interventi già avviati;
  • alla decadenza dall’agevolazione fiscale, nel caso di nuovi interventi.

Sospensione dei crediti d’imposta in caso di debiti con l’Erario

In alcuni casi viene prevista la sospensione dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi per interventi di efficienza energetica.

Per evitare la fruizione delle agevolazioni da parte di contribuenti con debiti nei confronti dell’Erario si prevede la sospensione:

“in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000”.

La sospensione opera nel caso in cui siano scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La sospensione dei crediti d’imposta è prevista fino al pagamento di quanto dovuto.

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