Anna Maria D’Andrea

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Esterometro 2021, scadenza e istruzioni nell’ultimo anno della comunicazione trimestrale

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Scadenza esterometro 2021, è il 30 aprile il termine per l'invio dei dati del primo trimestre. Facciamo il punto sulle istruzioni per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Scadenza esterometro 2021, è il 30 aprile il termine per l’invio dei dati del primo trimestre.

L’esterometro, comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere, è l’adempimento introdotto in parallelo all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Oggetto di invio sono i dati relativi alle operazioni da e verso l’estero, per le quali non è obbligatoria la trasmissione dell’e-fattura.

Sono quattro le scadenze dell’esterometro da segnare sul calendario per il 2021.

L’adempimento, si ricorda, verrà meno a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 178/2020: anche le operazioni transfrontaliere transiteranno tramite il Sistema di Interscambio, SdI.

In vista della scadenza per l’invio dell’esterometro del primo trimestre 2021, facciamo di seguito il punto sulle istruzioni per la compilazione e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Esterometro 2021, scadenza e istruzioni: invio primo trimestre entro il 30 aprile

La scadenza dell’esterometro del primo trimestre 2021 è fissata al 30 aprile.

Come disciplinato dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127/2015, i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono in via telematica i dati delle operazioni da e verso soggetti esteri entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le scadenze da tenere a mente per il 2021 sono le seguenti:

Si ricorda che l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere non è dovuto per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate mediante bolletta doganale o per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.

In considerazione dell’avvio del nuovo tracciato XML 1.6, obbligatorio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una guida aggiornata con le istruzioni per la compilazione dell’esterometro.

Nello specifico, per quel che riguarda l’invio dell’esterometro 2021, vengono forniti i seguenti nuovi codice tipo documento:

CodiceDescrizione
TD01 Fattura
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

Scadenza esterometro 2021: istruzioni compilazione e invio telematico

Le istruzioni relative all’esterometro sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, contenente le indicazioni da tenere a mente in merito ai dati da inviare con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione trimestrale dovranno trasmettere i dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso operatori esteri, in relazione ovviamente al trimestre di riferimento.

Nei termini di scadenza previsti per la trasmissione dell’esterometro 2021, la comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:

Come sopra riportato, sono tenuti ad effettuare l’invio dell’esterometro i titolari di partita IVA che effettuano operazione con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall’obbligo le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.

Sanzioni esterometro in caso di invio omesso, errato o tardivo

In caso di omesso, errato o tardivo invio dell’esterometro 2021, la sanzione prevista ammonta a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Il versamento delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.

Ultime quattro scadenze per l’esterometro nel 2021: cosa cambia dal 1° gennaio 2022

Dopo l’ultima scadenza di fine gennaio prossimo, l’esterometro è destinato ad andare in pensione. L’addio alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Dal prossimo anno ci sarà un unico canale di comunicazione, il Sistema di Interscambio, per trasmettere le fatture elettroniche e per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero.

Come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127/2015, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la trasmissione avverrà tramite il SdI, entro le seguenti scadenze:

A cambiare è anche la disciplina sanzionatoria. Nel caso di trasmissione omessa, tardiva o errata, si applicherà una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Resta la riduzione a metà della sanzione (limite di 200 euro per mese) nel caso di invio entro 15 giorni successivi dalle scadenze di cui sopra. Non si applicherà, al pari di quando previsto ad oggi, il cumulo giuridico.

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