Detrazioni fiscali nel modello 730/2021: nuove regole al debutto nella dichiarazione dei redditi.
Da quest’anno le detrazioni IRPEF del 19% sono sottoposte alle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. I rimborsi spettanti saranno di importo inferiore per i contribuenti con redditi elevati, con una riduzione progressiva in proporzione a quanto guadagnato nel 2020.
Inoltre, saranno detraibili soltanto quelle spese sostenute con strumenti tracciabili nel corso del 2020, ad esclusione di specifici oneri detraibili, tra cui le spese per farmaci.
In buona sostanza, chi nel 2020 ha guadagnato di più potrà detrarre di meno e chi, invece, avrà pagato in contanti le spese scaricabili non potrà accedere ad alcuna detrazione.
Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, come cambiano le detrazioni fiscali nel modello 730/2021.
L’art.1 comma 629 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato il regime delle detrazioni fiscali IRPEF al 19% (art. 15 del Tuir) sulla maggior parte delle spese, ed ha previsto la riduzione progressiva della percentuale di recupero in base al reddito complessivo del contribuente.
La decorrenza delle nuove regole, a partire dal 1° gennaio 2020, produrrà i suoi effetti pratici per contribuenti ed intermediari in sede di predisposizione del modello 730/2021,
In particolare, la Legge di Bilancio 2020 individua le modalità e i limiti di reddito entro cui avviene questa riduzione.
La rimodulazione operativa per le dichiarazioni del 2021 sui redditi 2020, infatti, si basa sulle seguenti fasce reddituali:
In estrema sintesi, più ci si avvicina ai 240.000 euro annui, più la detrazione sarà inferiore, fino ad azzerarsi completamente una volta superata questa fascia reddituale.
Ma attenzione, queste modifiche non interessano tutte le spese che si sono sostenute nel 2020, ma vi sono degli oneri per i quali la detrazione IRPEF al 19% rimane uguale per tutti, a prescindere dal reddito percepito.
Sono esclusi dalla rimodulazione, infatti, i seguenti oneri:
Dal 1° gennaio 2020 alcune spese detraibili nella misura del 19%, per essere scaricate in sede di dichiarazione, dovevano essere obbligatoriamente sostenute con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili.
Strumenti tracciabili che, nel dettaglio, sono i seguenti:
Questo è ciò che ha stabilito l’art. 1, comma 679 della citata Legge di Bilancio 2020.
Tuttavia, la misura, come specificato nel successivo comma 680 della medesima legge, non riguarda indistintamente tutte le spese detraibili in quanto sono scaricabili, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato, i seguenti oneri: