Bonus adeguamento ambienti di lavoro, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il codice tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione del credito d’imposta del 60%.
Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2021 per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione o per la cessione dello stesso e per l’utilizzo da parte del cessionario. È stata la Legge di Bilancio 2021 ad aver ridotto il tempo a disposizione per l’utilizzo del bonus sanificazione in F24, restringendolo di sei mesi rispetto al termine iniziale del 31 dicembre 2021.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E dell’11 gennaio 2021 fornisce le istruzioni per la compensazione, a partire dall’istituzione del codice tributo da indicare nel modello F24.
È stato il decreto Rilancio, all’articolo 120, ad istituire il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Il limite massimo ammissibile al bonus fiscale è pari ad 80.000 euro.
La risoluzione n. 2/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 11 gennaio 2021 completa il quadro delle regole necessarie per l’utilizzo del bonus adeguamento.
Sia i beneficiari che i cessionari del credito d’imposta, potranno usare in compensazione la somma attribuita mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo:
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, il codice tributo 6918 è esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’ agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 gennaio 2021 ha recepito le novità introdotte in merito all’utilizzo del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
La Legge di Bilancio 2021 riduce di sei mesi il tempo a disposizione per la compensazione del credito d’imposta: il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2021, stessa data anche per la cessione dl credito.
La risoluzione n. 2/E/2021 riepiloga quanto segue:
Si ricorda che, in alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. Un’opzione che resta tuttavia ancorata alla scadenza del 30 giugno 2021, termine ultimo per la compensazione del bonus attribuito anche per i cessionari.
Non cambiano le regole generali per le compensazioni con modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.