Bonus casa ed ecobonus, portale ENEA aggiornato al 2024.
Dal 26 gennaio è possibile trasmettere tramite il sito predisposto le pratiche relative ai lavori conclusi a decorrere dal 1° gennaio.
Ad annunciarlo un avviso pubblicato sul sito dell’ENEA. Per gli interventi per i quali è obbligatoria la comunicazione dei lavori eseguiti ci saranno 90 giorni di tempo, che decorreranno dalla data di messa online del portale per il 2024.
È operativo dal 26 gennaio il portale per l’invio della comunicazione ENEA relativamente ai lavori conclusi dal 1° gennaio 2024.
L’invio della pratica ENEA è necessario ai fini dell’accesso all’ecobonus, per il quale si confermano le percentuali del 50 e del 65 per cento, che arrivano fino all’85 per cento per i condomini, e nell’ambito del bonus ristrutturazione e del bonus mobili sul fronte delle spese che rientrano nell’ambito dell’efficientamento energetico.
La messa online del portale ENEA aggiornato al 2024 fa partire il contatore del tempo a disposizione per la trasmissione della comunicazione.
Così come riportato nell’avviso che annuncia l’aggiornamento del sito:
“I 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 26.01.24, data di messa online”
Per i lavori già conclusi a partire dal 1° gennaio si allungano conseguentemente i tempi per la trasmissione della pratica.
Due le sezioni del portale ENEA per la comunicazione dei lavori effettuati, suddiviso in relazione alle agevolazioni fiscali riconosciute per:
Si tratta in sostanza delle spese relative all’ecobonus e ai bonus casa del 50 per cento, ossia le detrazioni per ristrutturazione e acquisto di elettrodomestici.
L’obbligo è previsto in via generalizzata sul fronte delle detrazioni per risparmio energetico, mentre sul fronte dei bonus casa bisognerà trasmettere i dati esclusivamente degli interventi che comportano un risparmio energetico, compreso l’acquisto di elettrodomestici.
L’elenco dei lavori per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione ENEA è il seguente:
Componenti e tecnologie | Tipo di intervento |
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Strutture edilizie | • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno |
Infissi | • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi |
Impianti tecnologici | • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici |
Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) | • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici |
Non è invece necessario effettuare alcun invio per le altre fattispecie di spese sostenute dai contribuenti, nonostante le stesse permettano l’accesso alla detrazione IRPEF del 50 per cento.