Gianfranco Antico

- Dichiarazioni e adempimenti


Ravvedimento speciale: sì alla compensazione, no al lieve inadempimento

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Ecco i chiarimenti di prassi in materia di ravvedimento speciale e tregua fiscale in generale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare della rottamazione delle cartelle quater e, in generale, delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge numero 197/2022).

Si va dalla regolarizzazione delle violazioni formali alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali, passando da tutti gli altri strumenti deflattivi del contenzioso introdotti e/o potenziati dall’ultima Legge di Bilancio

Soffermiamoci quindi, in questo approfondimento, sul “ravvedimento speciale”, previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, dove le Entrate hanno offerto degli interessanti chiarimenti.

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Ravvedimento speciale 2023: elenco dei chiarimenti e delle ultime novità fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023 in materia di ravvedimento speciale

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interessanti proprio in materia di ravvedimento speciale:

Tregua fiscale - Circolare Agenzia delle Entrate numero 2/E del 27 gennaio 2023
OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”

Ravvedimento speciale: le regole e le novità della Legge di Bilancio 2023

In forza di quanto disposto dai commi da 174 a 178, dell’articolo 1, della Legge numero 197/2022, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, sono ravvedibili le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, attraverso:

Al di là della riduzione della sanzione disposta rispetto all’ordinario ravvedimento operoso (che va da 1/10 a 1/5, a secondo del diverso momento di pentimento), viene previsto – vera novità – che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs.n.471/1997 (30%), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’art.20 del DPR n.602/1973 (4%), con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In pratica non è sanabile il quadro RW.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 – 1° gennaio 2023 - e non si dà luogo a rimborso.

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