Superbonus per i lavori trainati, quali sono le spese ammesse in detrazione al 110 per cento?
Sul punto torna l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 547 del 4 novembre 2022, che si sofferma sull’elenco delle spese collegate agli interventi eseguiti che rientrano nel superbonus del 110 per cento.
Il caso specifico riguarda un condominio che, in parallelo agli interventi trainanti sulle parti comuni, installerà un ascensore come intervento trainato di eliminazione delle barriere architettoniche.
Tra i costi inclusi nell’agevolazione non rientra quello da sostenere per l’acquisto del vano locale cantina necessario per l’installazione dei componenti dell’ascensore.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate consente di tornare sull’elenco di quei costi collegati agli interventi ammessi al superbonus che è possibile calcolare nell’insieme delle spese detraibili al 110 per cento.
Nel caso specifico il quesito riguarda l’intervento trainato relativo all’installazione di ascensori e montacarichi, ossia i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche che agevolano la mobilità di persone con handicap grave, ammessi al superbonus sia se effettuati congiuntamente ad interventi di riqualificazione energetica ce di adeguamento antisismico.
Come specificato ad ultimo con la circolare n. 28/E/2022, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute per i lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari, come ad esempio:
Questi alcune delle spese collegate ai lavori trainanti che rientrano nel superbonus del 110 per cento. Ma per conoscere le spese agevolabili è necessario tenere presenti anche gli ulteriori costi sostenuti prima o nel corso degli interventi, nel rispetto dei requisiti generali d’accesso alle detrazioni fiscali.
Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 547 del 4 novembre 2022
Superbonus - interventi «trainati» di eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente collegate - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Nel novero delle spese ammesse in detrazione al 110 per cento rientrano anche quelle sostenute prima o nel corso dei lavori incluse nei seguenti ambiti:
Come ripotato nelle nuove indicazioni operative pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’elenco di cui sopra non ha valore tassativo ma si riferisce ai costi ulteriori connessi agli interventi edilizi effettuati. Tra questi si considerano, ad esempio, anche le spese per smaltire i materiali rimossi o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Porte sbarrate al contrario per i costi di trasloco o per quelli di custodia del mobilio nel corso dei lavori.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate quindi il superbonus per i costi sostenuti in relazione ai lavori eseguiti, compresi quelli trainati, è riconosciuto esclusivamente per le spese strettamente collegate alla realizzazione degli stessi.
Non vi rientrano le spese sostenute per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori così come per l’acquisto di locali necessari per l’installazione dell’ascensore, nel caso specifico analizzato.