Titolare effettivo: dopo la sentenza del TAR, si riparte

Salvatore Cuomo - Diritto societario

Pubblicata poche ore fa la sentenza del Tar che rigetta il ricorso presentato lo scorso anno che provocò la sospensione degli effetti della norma. Ora si riparte, ma come?

Titolare effettivo: dopo la sentenza del TAR, si riparte

Introdotta e disciplinata dal decreto ministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022 nell’ambito della normativa antiriciclaggio, la comunicazione del titolare effettivo torna a dover essere effettuata in modalità telematica alla apposita sezione del proprio Registro Imprese di riferimento.

Titolare effettivo: dopo la sentenza del TAR, si riparte

La sospensione, che ha riguardato l’intera norma, ha cessato i suoi effetti con la pubblicazione in data odierna della sentenza pronunciata il 27 marzo scorso.

Il TAR, il 7 dicembre scorso, ha emesso un provvedimento di sospensione della normativa riguardante la pubblicità del “titolare effettivo” a seguito di un ricorso riguardante aspetti specifici del testo impugnato relativi agli effetti dello stesso sui mandati fiduciari.

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Nel documento si possono leggere le motivazioni per le quali il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ritenuto infondati i motivi delle censure addotte nel ricorso presentato dal ricorrente. Pur considerando la complessità del tema trattato, nella conclusione si legge quanto di seguito riportato:

“….12. Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato infondato.

13. La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024…”

Non dovrebbero esserci problemi per chi intanto ha effettuato le comunicazioni, sia prima che nella vigenza della sospensione della norma.

A parere di chi scrive possono essere considerate comunque valide le comunicazioni fin qui effettuate prima della pubblicazione della sentenza.

Si ricorda che per le imprese costituite dopo il 10 ottobre, e per le eventuali modifiche delle compagini societarie nel frattempo intervenute rispetto a precedenti comunicazioni, l’invio deve avvenire entro la scadenza di 30 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese.

A questo punto le domande che sorgono riguardano i termini da applicare a questi casi e a coloro che, in linea generale, dovevano presentare la comunicazione e non lo hanno fatto in attesa della sentenza.

Chi doveva effettuare la comunicazione entro l’11 dicembre scorso e non lo ha fatto ha ancora tempo a disposizione? Se sì, quanto?

Inoltre, come dovranno essere conteggiati i 30 giorni per i soggetti nel frattempo costituiti e/o modificati?

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Non resta che sperare in una veloce decisione improntata al buon senso da parte degli Uffici, in relazione alla concessione di un periodo sufficiente per provvedere alle comunicazioni dovute in applicazione della norma ma non effettuate in vigenza della sospensione disposta dal TAR.

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