Decreto primo maggio: tutte le novità in arrivo

Francesco Rodorigo / Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Il nuovo decreto primo maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Novità anche dal Decreto di attuazione della riforma fiscale su IRPEF e IRES approvato in CdM. In arrivo nuovi bonus assunzione e interventi in materia di bonus tredicesima

Decreto primo maggio: tutte le novità in arrivo

Dal bonus tredicesima alle agevolazioni contributive per il Sud e per favorire l’autoimprenditorialità e l’occupazione di giovani e donne: in arrivo diverse novità in materia di lavoro.

Come lo scorso anno, anche questa festa dei lavoratori ha visto il varo di un Decreto Primo Maggio in materia di lavoro. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio.

Sono diversi gli incentivi in arrivo:

  • riforma dei fondi coesione per accelerare l’attuazione e incrementare l’efficienza della politica di coesione europea;
  • bonus assunzioni giovani, donne e al Sud;
  • agevolazioni per favorire l’autoimprenditorialità;

Il CdM dello scorso 30 aprile, inoltre, ha approvato anche il decreto sulla riforma di IRPEF e IRES (attuativo della delega fiscale) con il bonus tredicesime, detto anche “bonus befana”, e la detassazione dei premi di produzione.

Si attende ancora, invece, il decreto interministeriale (MEF-MLPS) che rende operativo quello che giornalisticamente è stato ribattezzato Superbonus Lavoro, ovvero l’extra deduzione del 120 (o 130) per cento concessa alle aziende che incrementano la forza lavoro, già introdotta dalla riforma fiscale lo scorso anno ma ancora non attuata.

Il cd superbonus lavoro, infatti, non sarebbe una novità ma l’attuazione di una misura già approvata ma ancora non utilizzabile.

La parte centrale al momento è quella relativa alla possibilità di sbloccare alcune risorse finanziarie al momento immobilizzate, come per i fondi europei di Coesione, dedicandole alle misure sopra e rendendole quindi particolarmente significative.

Come dichiarato in conferenza stampa dal Ministro per gli Affari europei, Politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto:

“abbiamo previsto una serie di interventi che utilizzano queste risorse per rafforzare la capacità, le competenze, l’occupazione e anche il sistema delle imprese.”

Nuovi bonus assunzione per giovani, donne e nel Mezzogiorno

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto primo maggio, ribattezzato anche “Decreto Coesione”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio.

Il DL n. 60/2024 contiene una serie di nuove agevolazioni per favorire l’occupazione di giovani, donne e nelle regioni del Mezzogiorno, come annunciato dal Ministro Fitto:

“abbiamo previsto una serie di interventi molto importanti, dal rifinanziamento della misura Resto al Sud, con alcuni accorgimenti e integrazioni, a misure per l’autoimpiego, bonus per i giovani, bonus per le donne, bonus per la ZES.”

Come si legge nel testo, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 35 anni d’età è in arrivo un esonero contributivo del 100 per cento per 2 anni nel limite massimo di 500 euro mensili. L’agevolazione sarà operativa dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Le imprese che assumono donne in condizioni svantaggiate, sempre nello stesso periodo, potranno beneficiare di uno sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili.

Per incentivare l’occupazione nella ZES del Mezzogiorno, poi, si prevede un esonero contributivo totale, nel limite di 650 euro mensili, per ogni assunzione a tempo indeterminato. Anche in questo caso le assunzioni devono avvenire tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Nel testo definitivo, invece, non entra il bonus per sostenere le grandi aziende in crisi previsto nella bozza.

Nel nuovo decreto primo maggio trovano spazio anche nuovi incentivi per favorire l’autoimprenditorialità di giovani under 35:

  • autoimpiego al Centro-Nord:
    • voucher fino a 30.000 euro per l’acquisto di beni per l’avvio di attività (che diventano 40.000 se si tratta di beni digitali o per risparmio energetico);
    • contributi a fondo perduto che coprono fino al 65 per cento della spesa se si investono fino 120.000 euro e fino al 60 per cento della spesa se fino a 200.000 euro;
  • autoimpiego al Sud (Resto al Sud 2.0) (e aree Centro colpite dal sisma):
    • voucher fino a 40.000 euro per l’acquisto di beni per l’avvio di attività (che diventano 50.000 se si tratta di beni digitali o per risparmio energetico);
    • contributi a fondo perduto che coprono fino al 75 per cento della spesa se si investono fino 120.000 euro e fino al 70 per cento della spesa se fino a 200.000 euro.

Infine, si prevede anche un ulteriore misure per favorire l’autoimprenditorialità giovanile nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Consiste in un esonero contributivo per i giovani under 35 che avviano un’attività nell’ambito di tali settori. Possono chiedere, per massimo 3 anni, uno sgravio del 100 per cento sulla contribuzione per sé e per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel limite di 800 euro.

Il bonus tredicesima 2024

L’altro decreto approvato in CdM riguarda l’attuazione della delega fiscale su IRPEF e IRES.

Qui il provvedimento più atteso è il cosiddetto bonus tredicesima o bonus befana.

Il bonus tredicesima 2024 consiste in un incentivo una tantum di 100 euro e destinato a lavoratrici e lavoratori con le seguenti caratteristiche:

  • reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge e/o almeno un figlio a carico (anche nato fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, adottivo o affidato) purché beneficiario delle detrazioni per figli a carico.

Come sottolineato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il bonus arriverà nella busta paga di gennaio 2025.

Passo indietro sui premi di produttività

Parziale passo indietro, invece, sui premi di produttività, per i quali nelle bozze in circolazione l’aliquota sale dal 5 al 10 per cento, sempre per importi non superiori a 3.000 euro lordi.

Non saranno molte le aziende a stracciarsi le vesti... lo strumento rimaneva comunque poco interessante dati gli importi e le complessità di attuazione.

Il superbonus lavoro: finalmente in arrivo l’attuazione dell’extra deduzione sul costo del lavoro pari al 120 (o 130) per cento

Un altro provvedimento atteso è il cd superbonus lavoro, una misura che non rappresenta una novità, in quanto si tratta di un provvedimento già varato dalla riforma fiscale dello scorso anno ma che deve essere ancora attuato.

La novità è che tale misura verrà attuata mediante un decreto interministeriale e che sarà finanziata dalla revisione dei fondi europei di Coesione.

Il DEF di aprile stima che 380.000 imprese saranno potenzialmente interessate dal provvedimento.

Superbonus lavoro: in cosa consiste l’agevolazione fiscale sulle assunzioni 2024
Il nuovo incentivo spetta alle imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici nel corso dell’anno. I benefici maggiori spettano a chi impiega lavoratori “svantaggiati, ovvero under 30, percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati.

L’intervento consiste in agevolazioni fiscali che vengono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.

Il nuovo incentivo sostituisce i bonus assunzione per under 36 e donne scaduti il 31 dicembre e non rinnovati. Inoltre, è stata abolita - un po’ a sorpresa a dire il vero - l’agevolazione ACE.

Le novità sono già varate nel decreto attuativo del primo modulo della riforma fiscale, ma ancora purtroppo non attuate.

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Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile ulteriore rispetto a quella ordinaria. Questa super deduzione è pari:

  • al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
  • al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023):
    • persone con disabilità;
    • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991;
    • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
    • donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014);
    • ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione;
    • minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
    • lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Un apposito decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro definirà finalmente le diverse disposizioni, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, così da garantire che la maggiorazione complessiva non superi il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Il Viceministro Leo ha precisato:

“Per quanto riguarda la superdeduzione del 120% per le assunzioni si sta procedendo a un decreto interministeriale a firma del ministro Giorgetti e del ministro Calderone per fissare le regole di applicazione di questa disciplina.”

Superbonus lavoro, l’extra deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato: i soggetti beneficiari

Le agevolazioni saranno realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito.

Queste spettano:

  • ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
  • alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Questi soggetti devono aver esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e devono trovarsi in condizioni di normale operatività. Sono escluse, infatti, le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria.

Attenzione: per finalità antielusive è previsto che la verifica della condizione dell’aumento dei dipendenti debba essere operata al netto degli eventuali decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Il tema era stato l’oggetto del webinar del direttore responsabile di Informazione Fiscale, Francesco Oliva, intervenuto in diretta sui canali social de Il Consulente del Lavoro lo scorso 18 dicembre 2023.

Qui l’intervento completo:

Come sottolineato dal Viceministro dell’Economia:

“Dobbiamo fare riferimento ad un anno intero, ad esempio il personale occupato nel 2023, che rappresenta la base per poter commisurare l’incremento occupazionale.

Supponiamo che nel 2023 ci sono 100 dipendenti, se nel 2024 si incrementa il numero di dipendenti a tempo indeterminato di 30 unità, su queste 30 unità si considererà il costo del lavoro con una maggiorazione del 20 o del 30 per cento.”

Il costo dell’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, viene definitivamente abolita l’ACE, cioè l’aiuto alla crescita economica delle imprese.

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Cosa prevede la delega fiscale

Il Governo ha deciso quindi di avviare la delega fiscale lato aziende con uno strumento di incentivo e stimolo indiretto al mercato del lavoro.

L’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge delega per la riforma fiscale prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui le imprese rispettino, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  • una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;
  • gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa. La distribuzione degli stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

Per le aziende che non beneficiano della riduzione dell’aliquota va riconosciuta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti:

  • gli investimenti qualificati, “anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento” (una sorta di riedizione del super ed iper ammortamento di renziana memoria);
  • le nuove assunzioni, “anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime”.

Si potrà, quindi, optare per l’applicazione dell’aliquota IRES del 24 per cento, mantenendo la possibilità di fruire delle agevolazioni con le modalità ordinarie, cioè avvalendosi anche della maggiorazione del costo sostenuto.

Per il 2024, dunque, le aziende potranno fruire esclusivamente dell’extra deduzione dal reddito imponibile della componente di costo aggiuntivo del personale dipendente a tempo indeterminato.

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