Tari seconda casa non abitata: si paga?

Redazione - TARI

Tari seconda casa disabitata: si paga oppure no? Analizziamo insieme i riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di tassa sui rifiuti nel caso di seconda casa non abitata.

Tari seconda casa non abitata: si paga?

Tari seconda casa non abitata: si paga la tassa sui rifiuti?

Uno dei dubbi dei contribuenti è se la tassa comunale sia dovuta o no in questi casi. Si pensi ai casi in cui la casa è disabitata o sfitta per lavori di ristrutturazione: il proprietario dovrà comunque pagare la Tari?

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani. Come noto a stabilire l’importo dovuto è il Comune, il quale delibera l’aliquota Tari per l’anno in corso tenuto conto del limite massimo previsto dalla legge di riferimento (Legge di Stabilità 2014).

Che succede quando viene addebitata la Tari su una seconda casa che non è abitata e per la quale, in sostanza, non c’è nessun occupante che produce rifiuti? Più volte la Cassazione e il MEF hanno affrontato la questione per cercare di chiarire quando e se si paga la Tari su una casa dove nel corso dell’anno non vi è stato nessuno.

Cerchiamo di chiarire, dunque, se si paga o meno la Tari, la tassa sui rifiuti dovuta al Comune, su una seconda casa non occupata e sfitta.

Tari seconda casa non abitata: si paga?

La Tari su una seconda casa non abitata non si paga, ma soltanto a due precise condizioni.

La casa dovrà risultare priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce per il periodo di competenza della Tari; soltanto in questo caso il Comune considererà l’abitazione effettivamente non occupata e, quindi, esonerata dal versamento della tassa sui rifiuti.

Qualora uno dei seguenti elementi venisse meno bisognerà pagare la Tari. Pertanto nel caso di possesso di una seconda casa che non è occupata l’unica strada percorribile per non pagare la tassa sui rifiuti è procedere con la sospensione dalle forniture di energia elettrica e gas e all’utenza dell’acqua.

Non si paga la Tari se la seconda casa è priva di utenze e non arredata

Per non pagare la Tari sulla seconda casa dove effettivamente non vive nessuno è necessario dimostrare che la casa non è abitata per il periodo di competenza dell’imposta. Quindi, come già affermato, non dovranno risultare attive le utenze e non dovrà essere presente l’arredo necessario a poter abitare l’immobile.

Dimostrare che la casa è disabitata e che risultano non attive le diverse forniture di beni essenziali è abbastanza semplice: in questo caso è necessario presentare apposita documentazione.

Il Comune potrà inoltre effettuare un’ispezione della casa che si dichiara essere sfitta e non abitata per verificare l’effettiva assenza di arredi; si tratta tuttavia di un controllo che raramente viene effettuato.

Tari seconda casa non abitata: si paga se sono attive le utenze

Sulla questione è intervenuto recentemente il MEF, in risposta ad un’interpellanza parlamentare dello scorso 1° dicembre 2017.

La Tari chiesta sulle seconde case sfitte non è dovuta se gli immobili sono vuoti.

A questo proposito il MEF ha ribadito leggi e giurisprudenza di merito, richiamando in particolare la sentenza della Corte di Cassazione numero 8383/2013 dove viene sostenuto che “solo l’assenza di arredi e di allacci ai servizi a rete permetterebbe di escludere totalmente gli immobili considerati dalla Tari”.

Tari seconda casa non abitata: la sentenza della Corte di Cassazione numero 8383 del 5 aprile 2013
Clicca sull’icona per eseguire il download del file pdf contenente il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione numero 8383 del 5 aprile 2013 in materia di Tari seconda casa non abitata

A questo punto dovrebbe essere chiaro che per stabilire se la casa è stata abitata o non nel periodo di addebito della Tari si prende come discrimine la presenza o meno di utenze attive per i servizi indispensabili di acqua, gas e luce e la presenza di arredi nell’immobile.

La casa verrà, al contrario, considerata occupata e quindi soggetta al versamento della tassa sui rifiuti al Comune nel caso in cui risultino presenti arredi o attivate le utenze. Questi elementi faranno infatti presumere la sua occupazione, a qualsiasi titolo, nel corso dell’anno e quindi la presenza del presupposto di riferimento per l’addebito della Tari.

Per una guida completa i lettori possono consultare l’approfondimento appositamente dedicato a modalità di pagamento, calcolo e scadenza della Tari.

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