Superbonus: tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori

Tommaso Gavi - Irpef

Le plusvalenze sulle vendite di immobili oggetto di interventi di superbonus saranno tassate, se la cessione a titolo oneroso è realizzata entro 10 anni dalla conclusione dei lavori. Per i 5 anni dopo i lavori le spese sono fuori dalla determinazione dei costi inerenti agli immobili, poi rientrano al 50 per cento. Le novità della Legge di Bilancio 2024

Superbonus: tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori

Oltre a quelle arrivate con l’apposito decreto ad hoc, sono diverse le novità relative al superbonus inserite nella prossima Legge di Bilancio 2024.

Alle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili su cui sono stati realizzati interventi di superbonus, nel caso in cui la vendita avvenga entro i primi 10 anni successivi alla conclusione dei lavori, si applicherà l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito al 26 per cento.

La durata di 5 anni, prevista nelle bozze iniziali, è raddoppiata nel testo approvato e in vigore dal 1° gennaio 2024. Restano le eccezioni alla regola per specifiche situazioni.

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Superbonus, le novità della Legge di Bilancio 2024: tassazione delle plusvalenze per chi vende entro 10 anni

Con la nuova Legge di Bilancio 2024 sono state approvate diverse novità anche in tema di superbonus, oltre a quelle che sono confluite nel decreto ad hoc.

Sebbene il Ministro Giorgetti abbia escluso una modifica alle regole della cessione del credito, il testo della legge numero 213, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023, prevede misure che riguardano gli immobili sui quali sono stati realizzati interventi che rientrano nell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Per le plusvalenze realizzate dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili” entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, in altre parole per la vendita degli edifici su cui sono stati realizzati interventi che rientrano nel superbonus, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’imposta dovrà essere corrisposta nella misura del 26 per cento per un periodo che è raddoppiato rispetto a quanto indicato nelle bozze del testo, come stabilito dal comma 64 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024.

Lo scopo della norma è quello di disincentivare le vendite speculative di abitazioni che sono state oggetto di interventi finanziati con la maxi agevolazione.

La regola si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’intervento confluiranno nel “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, previsto con la Legge di Bilancio 2023.

Un’ulteriore novità riguarda anche la determinazione dei costi inerenti agli immobili. Nel calcolo non verranno considerati i costi relativi agli interventi del superbonus con agevolazione al 110 per cento, nel caso in cui il beneficiario abbia scelto la strada della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Superati i cinque anni, i costi potranno essere considerati per il 50 per cento delle spese.

Per gli stessi immobili, qualora siano costruiti o acquistati oltre cinque anni dopo la conclusione dei lavori, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sarà rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Superbonus: le eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Nel testo della Legge di Bilancio 2024 sono previste alcune eccezioni all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle vendite entro 10 anni dalla conclusione dei lavori che rientrano nel superbonus.

Per prima cosa sono esclusi gli immobili che vengono acquisiti per successione.

La “tassazione” delle plusvalenze, inoltre, non si applicherà alle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione.

Nel caso in cui tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la vendita dell’unità immobiliare sia trascorso un periodo minore di 10 anni, il requisito dovrà essere valutato su tale periodo.

Con tali disposizioni si intende escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva le compravendite di immobili che non sono dettate da finalità speculative.

Le regole si applicano dal 1° gennaio 2024.

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