Superbonus 110%, limiti di spesa da moltiplicare per i lavori in condominio. Tante le novità contenute nella risoluzione n. 60/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 28 settembre 2020. Tra queste, l'apertura ai lavori sulle singole unità immobiliari se eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti.
Superbonus 110%, limiti di spesa da moltiplicare per i lavori in condominio, con possibilità tra l’altro di accedere alla detrazione sui lavori trainati effettuati sulle singole unità immobiliari.
L’Agenzia delle Entrate torna sulle regole relative all’eco-sismabonus del 110%, con la maxi risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020.
I limiti di spesa relativi ai lavori ammessi al superbonus variano in base alla tipologia di interventi effettuati, e devono essere calcolati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Via libera anche ai lavori effettuati da ciascun condomino nel proprio appartamento. I lavori trainanti effettuati sulle parti comuni, consentono di accedere al superbonus del 110% per i lavori trainati sulle singole unità immobiliari, con limiti di spesa che anche in questo caso devono essere calibrati in base alla tipologia di lavoro effettuato.
La risoluzione n. 60 dell’Agenzia delle Entrate contiene anche un passo indietro. Per quanto concerne i limiti di spesa per il superbonus sul fotovoltaico, prevale l’orientamento del MISE, che considera separatamente il tetto massimo previsto per l’impianto solare ed i sistemi d’accumulo.
Superbonus 110%, per i lavori in condominio i limiti di spesa si moltiplicano. Le novità nella risoluzione n. 60 dell’Agenzia delle Entrate
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un condominio composto da 4 unità immobiliari, che intende effettuare una riqualificazione globale dell’edificio beneficiando del superbonus del 110%.
Analizzare il caso pratico riportato nella risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 è particolarmente utile per comprendere a pieno i vantaggi della misura.
Il piano di interventi dovrebbe riguardare:
- la posa in opera di un cappotto termico in condominio, la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni, la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
- il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
- la riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio.
I dubbi principali riguardano i limiti di spesa da considerare. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione è calcolata su un importo di spese variabile, da calcolare in base al numero di unità immobiliari presenti in condominio.
Se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. È il caso dell’interpello, presentato da un condominio composto da 4 unità immobiliari. Il limite complessivo per l’accesso all’ecobonus del 110% sale quindi a 160.000 euro.
Limiti a parte invece per i lavori di adeguamento antisismico. In tal caso, il limite di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare, pari quindi a 384.000 euro per l’intervento effettuato nel condominio composto da 4 unità immobiliari.
Come confermato nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio.
Il calcolo della detrazione riconosciuta a ciascun condomino dovrà essere effettuato in base ai millesimi di proprietà o ad altri criteri applicabili, anche in misura superiore ai limiti previsti per unità immobiliare.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020
- Superbonus - interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari – Limiti di spesa. Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Superbonus del 110%, limiti di spesa separati per lavori trainanti e lavori trainati eseguiti congiuntamente
La risoluzione n. 60 fornisce inoltre degli utili chiarimenti sui lavori trainanti e sui lavori trainati.
L’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi trainati, ovvero:
- la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 euro, per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari come detto a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Per poter applicare l’aliquota del 110% alle spese di cui sopra, è necessario che venga eseguito almeno un lavoro trainante, che comporti il miglioramento di due classi energetiche o della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE.
Il limite di spesa è riferito, in tutti i casi, al singolo immobile sul quale sono effettuati i lavori trainati. Specifica la risoluzione n. 60 che l’esecuzione di lavori trainanti sulle parti comuni in condominio consente a ciascun condomino di fruire del superbonus del 110% per gli interventi effettuati sulla propria unità immobiliare, come ad esempio la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione.
L’accesso al superbonus del 110% è inoltre subordinato all’esecuzione congiunta dei lavori trainati e trainanti.
Tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Ecobonus del 110% con limiti separati per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo
Il superbonus del 110% spetta anche per i lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi d’accumulo.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate specifica che il maxi sconto fiscale si applica:
- all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- all’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
L’applicazione dell’aliquota maggiorata dell’ecobonus è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:
- l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico deve essere eseguito congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus indicati nei commi 1 e 4 del citato articolo 119, del decreto Rilancio;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Dopo i dubbi sollevati dai contribuenti e le interpretazioni discordanti di Agenzia delle Entrate e MISE, erano particolarmente attesi chiarimenti ufficiali sui limiti di spesa da considerare.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Per i sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, il limite di spesa è pari a 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi, entro la soglia autonoma dei 48.000 euro.
La risoluzione n. 60/E specifica che:
“In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.”
Superbonus del 110%, limiti di spesa da moltiplicare in base ai lavori effettuati. Costi da contabilizzare separatamente
La detrazione del 110% dovrà essere calcolata sul limite di spesa da riadattare e moltiplicare in base ai lavori effettuati e alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Rientrano tra le spese agevolabili anche i costi strettamente collegati al completamento degli interventi.
Sarà tuttavia necessario che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni, e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus 110%, per i lavori in condominio i limiti di spesa si moltiplicano