Regole e limiti della compensazione del modello F24

Francesco Oliva - Dichiarazioni e adempimenti

Compensazione modello F24 2024: guida su limiti, importi e novità previste nel 2024

Regole e limiti della compensazione del modello F24

La Legge di Bilancio 2024 ha ulteriormente rivisto le regole per la compensazione dei crediti fiscali, con nuovi limiti previsti per i contribuenti ritenuti a rischio.

La più importante novità che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024 prevede il divieto di compensazione per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Novità in arrivo anche le modalità di invio del modello F24: la compensazione dovrà passare necessariamente per il tramite dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate per i crediti INPS e INAIL.

Queste le principali misure che entreranno in vigore dalla metà del 2024 ma, nel frattempo, il meccanismo operativo, le regole, i limiti e gli importi rimangono gli stessi degli anni precedenti: il pagamento di un modello F24 con compensazione di crediti fiscali segue le precise regole messe in campo per il contrasto al fenomeno delle false compensazioni.

Un intervento di rilievo sul tema è arrivato con la scorsa Legge di Bilancio. La Manovra 2023 ha introdotto le ultime modifiche, portando a 2 milioni di euro l’importo massimo della compensazione.

Rimane immutato anche l’obbligo generalizzato di invio telematico, così come i limiti stabiliti dal decreto legge fiscale n. 14/2019.

Il superamento dell’importo di 5.000 euro per le compensazioni IIRPEF, IRES e IRAP fa scattare il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Anche quest’anno, per la compensazione, si devono seguire le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate, contenute, in particolare, nella risoluzione numero 110/E/2019.

Le regole e i limiti alla compensazione dei crediti con il modello F24 variano in base alla tipologia di contribuente: partita IVA a partite IVA, sostituto d’imposta e contribuenti privati.

L’articolo 3, commi da 1 a 3 della legge di conversione del DL Fiscale 2020 ha uniformato le regole per le compensazioni di imposte dirette ed indirette. In merito ai crediti relativi alle imposte sui redditi si devono quindi inoltre applicare le medesime regole previste già per i crediti IVA.

Importanti novità in merito alla possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali erano state introdotte con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, l’articolo 3 del DL 50/2017 stabiliva nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”, tutt’ora in vigore. Le modifiche hanno riguardato il limite della compensazione libera dei crediti IVA, che è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro (come già spiegato).

Per compensazioni IVA con F24 di importo superiore a 5.000 euro è necessario utilizzare il visto di conformità.

Era inoltre già stato introdotto l’obbligo di invio telematico, tramite Entratel/Fisconline, dei modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, IRAp e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il DL n. 124/2019, ovvero il Decreto Fiscale, aveva già esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.

L’obbligo di invio con modello F24 telematico si applica anche ai non titolari di partita IVA.

Con i Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, erano già state esteso le regole previste per l’IVA anche alle compensazioni dei crediti IRPEF, IRES, IRAP.

Anche in questi casi, per le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.

L’ultimo intervento in materia è quello della Legge di Bilancio 2024, che viene spiegato nel secondo paragrafo di questo approfondimento.

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Limite compensazioni modelli F24 2024, gli importi da tenere a mente

Importo limite annuale compensazione F24 Anno di validità Rif. normativo
€ 700.000,00 2019 e anni prec. Art. 34 Legge 388/2000
€ 1.000.000,00 2020 Art. 147 DL 34/2020
€ 2.000.000,00 2021 Art. 22 DL 73/2021
€ 2.000.000,00 2022 Art. 1 comma 72 Legge 234/2021
€ 2.000.000,00 2023 Art. 1 comma 72 Legge 234/2021
€ 2.000.000,00 2024 Art. 1 comma 72 Legge 234/2021

Sui limiti per le compensazioni F24, si ricorda che per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro.

Il decreto Sostegni bis - DL 73/2021 - ha raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile che, per il 2021, era pari a 2 milioni di euro.

Per effetto delle novità previste dall’articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 2023 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

La norma modifica quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazione modello F24 2024 per contribuenti titolari di partita IVA

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Compensazioni modello F24 2024 contribuenti non titolari di partita iva:

Saldo modello F24 Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
Modello F24 con saldo zero Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Riepilogando, per i contribuenti titolari di partita IVA, il DL 50/2017 ed il DL n. 124/2019 hanno introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.

Negli altri due casi - modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero - la situazione rimane invariata. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).

Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).

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Compensazione modello F24 2024: le novità della Legge di Bilancio

Alle regole di cui sopra si aggiungono le novità della Legge di Bilancio 2024, operative a partire dal 1° luglio.

Le novità sono contenute nell’articolo 1, commi da 94 a 98 e, in primo luogo, viene previsto l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.

Novità importanti sono previste poi per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo e, in particolare, il comma 94, articolo 1 della legge n. 213/2023 prevede quanto segue:

“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.”

Divieto totale quindi di compensazione F24 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.

Vengono, inoltre, previste, una serie di modifiche all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Viene stabilito, in particolare, che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui
    il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
  • si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Su queste ultime novità è bene evidenziare che la decorrenza dei nuovi limiti sarà stabilita con appositi provvedimenti adottati da INPS e INAIL, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.

Si resta quindi in attesa di novità per definire i tempi di avvio della stretta prevista in materia di compensazioni.

Compensazioni modello F24 2024: le istruzioni delle Entrate nella risoluzione n. 110/E/2019

Le istruzioni di riferimento per le compensazioni fiscali sono quelle fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110/E/2019.

Le imposte interessate dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA.

I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale si applicano a partire dai crediti d’imposta maturati a partire dall’anno di imposta 2019.

Il documento si sofferma anche sull’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • sostituti d’imposta.

La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • tramite intermediario abilitato.

Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso:

"qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24"

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019
Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Primi chiarimenti.

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