Proroga contratti a tempo determinato senza causale fino al 31 marzo: la novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 che allunga il periodo in cui è possibile procedere con il rinnovo beneficiando delle eccezioni alle regole ordinarie. A introdurre questa possibilità è stato il Decreto Rilancio con l'articolo 93.
Proroga contratti a tempo determinato senza causale fino al 31 marzo 2020: la novità è contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2021, presentato alla Camera dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il 18 novembre.
Stando all’impianto attuale, il testo della Manovra modifica i tempi di applicazione dell’articolo 93 del Decreto Rilancio che ha introdotto la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga beneficiando di alcune eccezioni alle regole ordinarie.
Sul testo è già intervenuto il Decreto Agosto che ha indicato come termine ultimo per la proroga dei contratti a tempo determinato senza causale il 31 dicembre 2020.
Proroga contratti a tempo determinato fino al 31 marzo: novità in Legge di Bilancio 2021
Ora che la fine dell’anno si avvicina si parla di un nuovo slittamento dei termini per la proroga o il rinnovo dei contratti a termine applicando regole più semplici: la Legge di Bilancio 2021, infatti, dovrebbe portare fino al 31 marzo 2021 la possibilità di applicare le disposizioni dell’articolo 93 del Decreto Rilancio, modificate dal Decreto Agosto.
Secondo le novità alle porte, il testo attualmente in vigore verrebbe, quindi, riscritto come segue:
“1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
In linea generale, la durata massima dei contratto a tempo determinato non può avere una durata superiore a 24 mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi.
A stabilire le regole ordinarie sono gli articoli 19 e 21 del decreto legislativo numero 81 del 2015, il contratto a tempo determinato può durare al massimo 12 mesi e può essere rinnovato, fino a 24 mesi, solo se si verificano specifiche condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Stesso discorso vale per la proroga, che però non ha alcun vincolo nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro.
Una violazione delle norme determina la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Su queste regole è intervenuto il Decreto Rilancio, prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare il contratto a tempo indeterminato anche in assenza delle condizioni richieste di solito solo per il periodo di crisi epidemiologica. Ma d’altronde l’emergenza coronavirus continua e anche i tempi per applicare le eccezioni alle regole ordinarie di rinnovi e proroghe dei contratti a termine si allungano.
In prima battuta, infatti, la necessità di indicare una causale era prevista fino al 30 agosto 2020, ma qualche giorno prima della scadenza il termine veniva portato al 31 dicembre 2020 dal DL numero 104 del 14 agosto 2020.
E con l’avvicinarsi della nuova scadenza si parla già di una proroga al 31 marzo con la Legge di Bilancio 2021.
Proroga contratti a tempo determinato fino al 31 marzo: i chiarimenti dell’INL
Se il testo della Manovra 2021 dovesse essere approvato così com’è, resisterebbe fino alla prossima primavera una una quarta ipotesi in aggiunta a quelle previste nell’ordinario per la proroga o il rinnovo del contratto a tempo indeterminato:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- dal 19 maggio al 31 marzo 2021, anche in assenza delle tre ipotesi indicate dalla normativa di riferimento.
Fin dal Decreto Rilancio l’applicazione pratica di questa quarta via ha, però, sollevato una serie di dubbi, su cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti con la nota del numero 713 del 16 settembre 2020, alla luce delle novità introdotte con il Decreto Agosto.
Il documento ha sottolineato tre aspetti importanti:
- resta rigido il limite dei 24 mesi;
- anche quando il rapporto è stato già oggetto di quattro proroghe, numero massimo previsto nell’ordinario, è possibile comunque prorogare ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi o rinnovarlo anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, ovvero i 10 o 20 giorni da attendere secondo il meccanismo dello stop and go;
- la durata del rapporto di lavoro può protrarsi anche dopo il 31 dicembre 2020, data da considerare come scadenza attualmente in vigore solo per la formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.
Dal momento che le novità contenute nella Legge di Bilancio 2021 modificherebbero solo la data ultima per applicare le eccezioni alle regole ordinarie, è verosimile pensare che le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrebbero essere valide anche fino al 31 marzo 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Proroga contratti a tempo determinato senza causale fino al 31 marzo con la Legge di Bilancio 2021