Fattura semplificata: il decreto MEF che sposta il limite da 100 a 400 euro

Fattura semplificata: firmato il decreto MEF che porta il limite per l'emissione da 100 a 400 euro. Non cambiano le altre regole. Il documento fiscale più snello, emesso sempre in versione elettronica, permette ai contribuenti di indicare solo alcuni dati.

Fattura semplificata: il decreto MEF che sposta il limite da 100 a 400 euro

Fattura semplificata: il 10 maggio 2019 il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha firmato il decreto ministeriale che porta il limite massimo per l’emissione da 100 a 400 euro. Si moltiplicano, in questo modo, le possibilità di certificare le operazioni con un documento fiscale più snello, ma sempre in versione elettronica.

Come si legge nel comunicato stampa MEF del 16 maggio, “con l’emanazione di questo decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si introduce una ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti che potranno scegliere di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico”.

Anche su quest’ultimo, il MEF è intervenuto il 10 maggio firmando un decreto per stabilire quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo.

Ministero delle Economie e delle Finanze - DM 10 maggio 2019
Scarica il testo del Decreto MEF che innalza il limite per l’emissione della fattura semplificata da 100 a 400 euro.

Fattura semplificata elettronica, limite da 100 a 400 euro con il decreto MEF

La fattura semplificata ha fatto il suo ingresso nel sistema fiscale nel 2013, con il recepimento della cosiddetta Direttiva UE “fatturazione”.

La legge numero 228 del 2012 ha inserito nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 l’articolo 21-bis, che concede ai soggetti passivi IVA la possibilità di emettere una fattura semplificata in sostituzione di quella ordinaria.

Le differenze con il documento fiscale canonico sono due:

  • contiene un numero ridotto di informazioni, per questo può essere molto utile per alcune categorie di operatori come i ristoratori;
  • la possibilità di emetterla è vincolata a un importo massimo, da calcolare tenendo conto della la somma dell’imponibile più l’imposta.

Proprio su quest’ultima caratteristica è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il DM del 10 maggio 2019. All’articolo 1 si legge:

“La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Si alza il limite massimo da 100 a 400 euro e si moltiplicano le occasioni per utilizzare una procedura più snella e più veloce.

Come specifica il MEF, per applicare la nuova disposizione è necessario attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Fattura semplificata fino a 400 euro: nuovo limite, stesse regole

La digitalizzazione dei processi sta ridefinendo il sistema di certificazione delle operazioni: prima l’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, poi il debutto dello scontrino elettronico il 1° luglio, sono tante le novità con cui devono fare i conti gli operatori IVA e i contribuenti.

In questo panorama che si sta ridefinendo tra dubbi e ostacoli sia sul piano teorico che su quello pratico, l’innalzamento del limite di 400 euro per l’emissione della fattura semplificata apre uno spiraglio di semplicità.

Nella relazione illustrativa del Decreto MEF si legge:

“Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l’attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anzichè mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, secondo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio)”.

Nella versione più snella del documento fiscale è obbligatorio inserire solo i seguenti dati:

  • data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco;
  • ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore;
  • ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cessionario-committente;
  • indicazione dei servizi offerti-beni ceduti;
  • ammontare del totale documento e dell’imposta;
  • in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazioni e sulle specifiche degli elementi soggetti a modifica.

In chiusura la relazione illustrativa del DM 10 maggio 2019, che innalza il limite della fattura semplificata da 100 a 400 euro, specifica che tutte le altre regole non cambiano:

“Il presente decreto non fa venir meno l’applicazione delle restanti previsioni di cui all’articolo 21-bis e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all’articolo 26 del DPR n.633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis del DPR n.633 del 1972)”.

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