Documentazione modello 730/2023: va ripresentata al CAF nel caso di detrazioni in più anni?

Tommaso Gavi - Modello 730

Nel caso di detrazioni in più anni la documentazione può non essere ripresentata al CAF se è già stata verificata per una rata precedente. L'intermediario abilitato deve averne conservato una copia. A livello generale i professionisti abilitati hanno l'obbligo di controllo della documentazione per le agevolazioni con modello 730/2023

Documentazione modello 730/2023: va ripresentata al CAF nel caso di detrazioni in più anni?

Il CAF può richiedere la documentazione delle spese sostenute in anni passati nel caso di detrazioni in più anni?

In linea generale i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati hanno l’obbligo di controllare la documentazione per il riconoscimento di agevolazioni con il modello 730/2023.

Tuttavia, nel caso in cui la stessa sia già stata verificata, per una rata precedente di una spesa detraibile in più anni, può non essere richiesta.

Il CAF o professionista abilitato ne deve aver conservato una copia.

Documentazione modello 730/2023: va ripresentata al CAF nel caso di detrazioni in più anni?

La campagna del modello 730/2023 si avvia verso la sua fase finale: la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre 2023.

La canonica scadenza del 30 settembre slitta infatti di due giorni dal momento che la data cade nel fine settimana e il termine è quindi posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In vista della data ultima per la trasmissione nei termini, diversi contribuenti si rivolgono a CAF, centri di assistenza fiscale, e professionisti abilitati.

Nel caso di invio tramite intermediari, i contribuenti devono presentare ai soggetti l’opportuna documentazione per il riconoscimento delle agevolazioni.

Le detrazioni più frequenti sono quelle legate alle spese mediche e sanitarie ma sono previste agevolazioni anche, ad esempio, per occhiali da vista, per spese di assistenza ad anziani e disabili o spese funebri.

Tra le altre agevolazioni ci sono anche quelle legate ai bonus edilizi, dal bonus ristrutturazione al superbonus, passando per il bonus facciate (agevolazione che si è conclusa lo scorso anno).

Nel caso di spese detraibili in più anni, ad esempio quelle legate agli interventi di ristrutturazione, la documentazione deve essere presentata al CAF anche per ottenere le rate successive alla prima?

Il quesito è stato posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.

Documentazione modello 730/2023: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel caso di spese detraibili in più anni

Nel caso di bonus edilizi con detrazione “spalmata” in 10 anni, il contribuente deve presentare la documentazione al CAF anche per il riconoscimento di rate successive alla prima?

In linea generale, CAF e professionisti abilitati hanno l’obbligo di controllo della documentazione per il riconoscimento delle agevolazioni.

In sostanza, quindi, la verifica deve essere prevista per ciascuna rata, come precisato nella circolare numero 12 del 2005.

Tuttavia, nella circolare numero 26 dello stesso anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precisazioni sul tema.

Innanzitutto l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che:

“L’esigenza di sottoporre a verifica la documentazione in discorso per tutti gli anni corrispondenti alla rateazione del beneficio si connette alle strategie di controllo specificamente riferite alle dichiarazioni presentate con l’assistenza dei CAF, incentrate sull’affidamento agli intermediari di verifiche finalizzate all’apposizione del visto di conformità, idoneo ad attestare la presumibile correttezza dell’adempimento dichiarativo.”

Il controllo documentale è requisito preliminare per permettere al titolare della detrazione di poterne beneficiale. La verifica, il cui esito positivo è attestato dal visto di conformità, permette di acquisire lo “stato di particolare affidabilità”.

In alcuni casi, tuttavia, può non essere necessaria una nuova presentazione della documentazione, nell’ipotesi in cui il CAF o l’intermediario abilitato abbia già provveduto alla verifica per una delle annualità precedenti e abbia conservato una copia della documentazione.

Nel documento di prassi citato in precedenza l’Agenzia delle Entrate sottolinea infatti quanto di seguito riportato:

“Ciò premesso, va comunque precisato, ad integrazione e miglior chiarimento dell’istruzione contenuta nella richiamata circolare n. 12, che il CAF potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.”

In alcuni casi specifici, quindi, la documentazione può non essere ripresentata una seconda volta.

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