Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza, istruzioni e novità: precompilata dal 10 maggio

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza, istruzioni e novità: dal 10 maggio sarà accessibile per lavoratori dipendenti e pensionati il 730 precompilato, da inviare entro il 30 settembre. Per chi presenta il modello Redditi c'è tempo fino al 30 novembre per la trasmissione telematica. Facciamo di seguito il punto sulle regole principali da tenere a mente.

Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza, istruzioni e novità: precompilata dal 10 maggio

Dichiarazione dei redditi 2021, si avvicina la data di avvio della stagione dichiarativa ed è bene fare il punto sulle istruzioni, sulla scadenza per l’invio e sulle principali novità introdotte.

Regole e tempi per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono differenti per chi usa il modello 730/2021 e per chi si avvale del modello Redditi.

Il primo appuntamento da segnare in calendario riguarda il modello 730. La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile online dal 10 maggio, e la scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre.

Ha più tempo a disposizione per l’invio telematico chi presenta il modello Redditi, dichiarazione utilizzata dai titolari di partita IVA. L’invio telematico dovrà essere effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2021.

Nella dichiarazione dei redditi dell’anno della pandemia sono tante le novità con le quali dovranno confrontarsi contribuenti ed intermediari. Tra le prime da segnalare c’è l’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali del 19%, introdotto a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2020.

Debutta in dichiarazione dei redditi 2021 il superbonus del 110 per cento. Per le spese sostenute dal 1° luglio scorso, in caso di mancato esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà nel 730 o nel modello Redditi che bisognerà indicare la spesa sostenuta, al fine di fruire del rimborso Irpef.

Soffermiamoci quindi sulle istruzioni relative alla dichiarazione dei redditi 2021, per analizzare le novità e le regole in merito a soggetti obbligati ed esonerati.

Dichiarazione dei redditi 2021, scadenza modello 730 e Redditi: parte il 10 maggio l’operazione precompilata

Partiamo dalla scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi 2021:

  • per i contribuenti che inviano il modello 730, il termine da rispettare è quello del 30 settembre 2021;
  • per i contribuenti che presentano il modello Redditi (persone fisiche), la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 novembre 2021. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno.
Dichiarazione dei redditi 2021Scadenza
Modello 730 30 settembre
Modello Redditi 30 novembre

La prima data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 maggio 2021, giorno entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Per accedervi sarà necessario essere muniti di credenziali SPID, CIE, CNS o delle credenziali Fisconline. Attraverso un percorso guidato, il contribuente potrà scegliere se accettare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero integrarla, a partire dalla data che verrà successivamente comunicata.

Il contribuente potrà scegliere di affidarsi ad un CAF o al proprio commercialista per la compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi 2021.

Dichiarazione dei redditi 2021, istruzioni e novità: detrazioni con obbligo di tracciabilità

Sono diverse le novità che caratterizzano la dichiarazione dei redditi 2021.

La prima da tenere a mente riguarda le spese detraibili. Dall’anno d’imposta 2020, è in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese detraibili al 19%, ad eccezione di farmaci e spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi 2021 abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Tra quelle principali, per le quali verrà meno la possibilità di accedere allo sconto Irpef in caso di pagamento in contanti, citiamo le spese per l’affitto di studenti fuori sede, le spese veterinarie, la generalità degli oneri collegati alla frequenza scolastica o di corsi di studio universitari.

Per indicazioni sui documenti necessari invitiamo i lettori a consultare l’articolo dedicato.

Si ricorda inoltre che debutta nel 2021 anche un secondo limite in materia di detrazioni Irpef. Per i redditi superiori a 120.000 euro, il rimborso Irpef spettante si riduce progressivamente.

Nel dettaglio:

  • fino al 120.000 euro di reddito, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
  • da 120.000 euro a 240.000 euro di reddito, la quota di detraibilità diminuisce progressivamente più aumentano i guadagni percepiti;
  • al di sopra dei 240.000 euro la quota di detraibilità diventa 0.

In estrema sintesi, più ci si avvicina ai 240.000 euro annui, più la detrazione sarà inferiore, fino ad azzerarsi completamente una volta superata questa fascia reddituale.

Sono esclusi dalla rimodulazione:

  • spese sanitarie;
  • gli interessi dovuti nascenti da mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • interessi dovuti nascenti da mutui agrari;
  • spese sostenute per ristrutturazioni di immobili.

Dichiarazione dei redditi 2021: nuove spese detraibili: casa grande protagonista

Debutta in dichiarazione dei redditi 2021 il superbonus del 110 per cento, agevolazione che accanto al bonus facciate rappresenta la principale novità sui bonus edilizi per l’anno in corso.

In ambedue i casi, con il modello 730 e il modello Redditi si potrà accedere alla prima rata di detrazione fiscale spettante, qualora non sia stata esercitata l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Nel modello 730/2021 entra inoltre il nuovo bonus Irpef di 100 euro che, a partire dallo scorso 1° luglio, ha sostituito il bonus Renzi. Tra le principali novità vi è la clausola di salvaguardia per i lavoratori in cassa integrazione Covid che, secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, avranno diritto al bonus Irpef anche se incapienti.

Nella nuova dichiarazione dei redditi 2021 dei titolari di partita IVA entra inoltre il bonus affitti, accanto ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Sempre in relazione alle misure emergenziali, nel modello Redditi sarà necessario indicare le imposte non versate, per effetto della sospensione dei versamenti.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2021: soggetti obbligati

Dopo un’analisi delle principali novità, soffermiamoci di seguito sulle istruzioni operative relative all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.

Chi sono i soggetti obbligati all’invio? In generale, devono compilare e trasmettere la dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2020;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2021), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite. Un esempio tra tutti riguarda i lavoratori percettori della cassa integrazione, che hanno ricevuto il modello CU sia da parte dell’INPS che del datore di lavoro;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2021);
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Soggetti esonerati dalla presentazione la dichiarazione dei redditi 2021

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 2021 il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente:

  • redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
  • redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto

In relazione a redditi da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e rapporti di collaborazione non è obbligatoria la presentazione del modello 730 o della dichiarazione con modello Redditi 2021 soltanto qualora i redditi percepiti siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta che effettua le ritenute d’acconto o che siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Inoltre, l’esonero si applica nel caso in cui non siano dovute le relative addizionali regionali e comunali.

Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nel 2020 hanno percepito esclusivamente:

  • redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Dichiarazione dei redditi 2021: soggetti esonerati con limite di reddito

L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 vale anche nei seguenti casi secondo i limiti di reddito indicati e specifiche condizioni, ovvero:

  • reddito da terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) entro il limite di 500 euro;
  • reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di 8.000 euro per un periodo non inferiore a 365 giorni all’anno;
  • reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 7.750 euro all’anno per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito da pensione, terreni, abitazione principale e pertinenze inferiore a 7.750 euro (pensione) e 185,99 (terreni)
  • reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 8.000 euro per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni.

In questi casi non si deve fare il 730 o il modello Redditi soltanto qualora le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano effettivamente spettanti e quando non siano dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione dei redditi.

Ulteriori casi di esonero sono i seguenti:

  • redditi da assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito ad esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli entro il limite di 7.750 euro;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro entro il limite di 4.800 euro;
  • compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche entro il limite di 28.158,28 euro.

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