Bonus facciate 2021, come funziona? Lavori ammessi e beneficiari

Bonus facciate 2021, come funziona la detrazione fiscale del 90%, riconosciuta senza limiti di spesa: dai lavori ammessi ai beneficiari, facciamo il punto sulla base della guida dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate 2021, come funziona? Lavori ammessi e beneficiari

Bonus facciate anche nel 2021: la detrazione pari al 90% della spesa sostenuta, e senza limiti in merito agli importi ammessi all’agevolazione, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio.

Dai lavori ammessi ai soggetti beneficiari, facciamo il punto su cos’è e come funziona il bonus facciate, basandoci sulla guida dell’Agenzia delle Entrate.

Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

Tra i limiti da considerare, non cambia la definizione delle zone ammesse all’incentivo: il bonus facciate spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zone A e B o assimilate.

Scendiamo quindi nel dettaglio, con tutte le istruzioni utili per l’accesso al bonus facciate nel 2021.

Bonus facciate 2021, cos’è e come funziona

Il bonus facciate viene presentato dall’Agenzia delle Entrate come “il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”. Ed è proprio l’intento di riqualificare il patrimonio edilizio esistente ad aver portato all’entrata in vigore, dallo scorso anno, della detrazione del 90%, accanto al bonus ristrutturazioni e all’ecobonus.

L’agevolazione ha portata ampia: ne possono beneficiare gli inquilini, i proprietari, residenti e non nel territorio dello Stato. Possono accedere al bonus facciate sia le persone fisiche che le imprese.

Per accedere al bonus facciate 2021 è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Si allega di seguito la guida illustrativa dell’Agenzia delle Entrate che, sebbene non sia stata aggiornata alle novità introdotte nel corso del 2020, consente di avere un quadro completo delle regole per l’accesso al bonus facciate.

Agenzia delle Entrate - guida bonus facciate
Guida al bonus facciate del 90% (versione febbraio 2020)

Bonus facciate 2021 per zone A e B: quando spetta la detrazione del 90%

Il bonus facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, come da certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Nel dettaglio, la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Non si può accedere al bonus facciate per i lavori realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.

ZonaDecrizioneAccesso al bonus facciate
A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi SI
B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq SI
C include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B) NO
D comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati NO
E sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C NO
F include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale NO

Bonus facciate 2021, i lavori ammessi in detrazione fiscale al 90%

Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

L’accesso alla detrazione fiscale del 90% è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate.

Riepilogando, rientrano nel bonus facciate del 90% i seguenti lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Requisito fondamentale per accedere all’agevolazione è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Non spetta invece per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili su strada o da un suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate fornisce quindi alcuni esempi di interventi ammessi in detrazione fiscale:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate si applica anche alle spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali.

Via libera allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
- grondaie,
- pluviali,
- parapetti,
- cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON
- chiostrine,
- cavedi,
- cortili,
- spazi interni,
- smaltimento materiale,
- cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
- acquisto materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
- installazione ponteggi
- smaltimento materiale
- Iva
- imposta di bollo
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Bonus facciate per il cappotto termico: i requisiti da rispettare

Il bonus facciate, per la posa in opera del cappotto termico, è una delle alternative al superbonus 110% più invitante per i contribuenti, sia in relazione alla misura della detrazione fiscale riconosciuta che per quel che riguarda il numero inferiore di adempimenti necessari.

Nel caso di lavori di rifacimento della facciata influenti anche dal punto di vista termico (o che coprono oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio) è necessario rispettare requisiti specifici per beneficiare della detrazione al 90%:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Le verifiche ed i controlli sul rispetto dei requisiti vengono effettuati applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus.

Per i lavori influenti dal punto di vista termico bisognerà acquisire e conservare:

  • asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
  • attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Bisognerà inoltre inviare comunicazione ENEA anche per il bonus facciate. Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati, indicando:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
  • la tipologia di intervento effettuato
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Bonus facciate 2021: i soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus facciate 2021 tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA, che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Nello specifico, il bonus facciate del 90% spetta a:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Ne sono esclusi i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario.

Tuttavia, il bonus facciate sarà fruibile anche da questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.

La guida dell’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che il diritto a beneficiarne riguarda non solo il proprietario dell’immobile, ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore.

Bonus facciate 2021: gli adempimenti, come pagare e documenti da conservare

Sono diversi gli adempimenti correlati all’accesso al bonus facciate 2021.

Partendo dai pagamenti:

  • le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori. Si possono usare i bonifici già predisposti per l’ecobonus;
  • i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.
TIPOLOGIA BENEFICIARIOPAGAMENTI
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA non sono tenuti al pagamento con bonifico

Se le modalità di pagamento sono diverse, è identico l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate.

Per accedere alla detrazione del 90% bisognerà:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Bisognerà inoltre conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:

  • fatture di spesa;
  • ricevute del bonifico di pagamento;
  • abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o, se non necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
  • copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali;
  • copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
- fatture
- ricevuta del bonifico
- abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
- domanda di accatastamento, per immobili non censiti
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
- consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile
- Per interventi di efficienza energetica, anche asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE)

Bonus facciate 2021, detrazione in 10 anni, con opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito

Il bonus facciate può essere fruito in detrazione fiscale, in 10 quote annuali di pari importo. È importante considerare che la rata annuale spettante è riconosciuta fino a capienza nell’imposta lorda dovuta per il periodo d’imposta; in caso di incapienza, la somma non può essere utilizzata nei periodi successivi o richiesta a rimborso.

Ed è anche in tali fattispecie che torna utile la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, introdotta dal decreto Rilancio anche per il bonus facciate.

Per la cessione del credito e lo sconto in fattura sarà necessario acquisire:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Modulo e istruzioni sono stati pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

La scadenza per comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione della detrazione.

Sarà possibile cedere il bonus facciate in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

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